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Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
(GU n. 86 del 12-4-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata
direttiva 2000/53/CE;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con il
quale il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare
la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine
di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla
direttiva 2000/53/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 269 del 21 ottobre
2000.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca: «Attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.» Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168,
recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica,
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di
veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative».
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194:
«5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione
europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai
veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e
2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della
citata direttiva 2000/53/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai veicoli,
ai veicoli fuori uso, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), e ai
relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e'
stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e'
dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui
montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in
materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui
all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a),
secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza
e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del
suolo e delle acque.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera o)»;
b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera o)»;
c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore
direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso
oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della
succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo
destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto
rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»;
d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i
collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico
o collezionistico».
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui
all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a
tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli
a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che
costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi
titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori
dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantita' e la
pericolosita' per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle
sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza, di demolizione, di
pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per
lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre operazioni
eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei
suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un
impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6; gia' sottoposto
alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti
il veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti,
tramite frantumatore, del veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in
sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche
energetico, o allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27,
28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate
tutte o alcune delle attivita' di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o)
autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla
demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i componenti di un veicolo
fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente
concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali
di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero
di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con
o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti
alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di
demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori
che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti
e materiali;
v) "sostanza pericolosa", le sostanze considerate pericolose in base alla
direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il
trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore
direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso
oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della
succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo
destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto
rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore
rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa o
giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area privata,
risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b),
e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di
interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo
adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono sostituite
dalle seguenti: «puo' essere consegnato al concessionario»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto
concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale.»;
d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15»
sono soppresse;
e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del
veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa
connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «,
in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito
certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche'
dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;
f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi
del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici
e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno a provvedere
direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono
soppresse;
g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni
dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo
stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione,
conservandone copia.» sono soppresse;
h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta del
veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni
ad un centro di raccolta il veicolo»;
i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al
gestore della succursale della casa costruttrice o dell'auto mercato» e la
parola: «direttamente» sono soppresse;
l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche» sono sostituite
dalla seguente: «e»;
m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura
del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di
agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta
giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare
restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe
relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso puo'
essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del
certificato di rottamazione.»;
n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse;
o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il
detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' penale, civile e
amministrativa connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del veicolo
stesso.»;
p) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono
consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui
e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore
autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u).».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal
detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo' essere consegnato al
concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
per la successiva consegna ad un centro di raccolta qualora detto concessionario
o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il
certificato di rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5, la consegna di un veicolo
fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al
comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di
mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi
alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito
denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro
di raccolta avvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice
o all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3
sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori
uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non
contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria,
il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se
contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il
concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il
veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui
all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato
nonche' dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il
concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della
consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli
estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del
certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo
destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del
veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui
all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo
consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, e al
trattamento del veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura
del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di
agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta
giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare
restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe
relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso puo'
essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del
certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori
uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del
comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e
dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del
centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o
dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da
tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare del
centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi
dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di
demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il
detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' penale, civile e
amministrativa connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del veicolo
stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai
requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed
accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929
e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1
nei casi e con le modalita' stabiliti in conformita' alle disposizioni emanate
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono
consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui
e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore
autorizzato alla raccolta di cui all'art. 3, comma 1, lettera u).».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le
seguenti «di cui all'allegato II»;
b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente:
«Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito
agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto -
presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o
l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento,
e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso). - 1. Gli
impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), si conformano
alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sono
svolte in conformita' ai principi generali previsti dall'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni
dell'allegato I, nonche' nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare al piu' presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo
fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato
I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori
uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti
nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i
componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro
modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non
contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da
non comprometterne la possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3.-7. (Omissis).
8. In conformita' al disposto dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n.
22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento
prevista al comma 1 dello stesso art. 28 e' rilasciata agli impianti di
trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed
e' rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 3. Tale
autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli
obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di
trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo
rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta
autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo di otto anni.
8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto -
presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o
l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento,
e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori
uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e
sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in
conformita' con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego
dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come
soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista
ambientale.»;
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli operatori economici
garantiscono che:»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati
relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al
recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta
comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro
componenti.».
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 7 (Reimpiego e recupero). - 1. Ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le
norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e
del rumore, favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla
direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli
non reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove
sostenibile dal punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1°
gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85
per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e
di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso
medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento
del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di
riciclaggio e' pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per
anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di
reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per
veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno
all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati
relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al
recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste
dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche
tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.
- La direttiva 75/442/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L. 194 del 25 luglio 1975.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di cui
all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 8 (Gestione del veicolo fuori uso). - 1. Per garantire un elevato livello
di tutela ambientale nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo
fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti,
adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra
gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una
raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare
riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di
trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono
garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non e' possibile o
conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei
veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate
a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'art. 6, commi 1 e
2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le
attivita' di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di
sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in
particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al
riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per
i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici
finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualita' dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantita'
crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche
con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio,
il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti
costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo
smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorita', il
reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui
all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede,
avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti
derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al
controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto,
inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione
della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
Art. 7.
Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le
parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti
di trattamento autorizzati».
2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola:
«pertinenti» e' soppressa.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le
parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i
gestori degli impianti di trattamento autorizzati».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 e'
soppresso.
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello
stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati
le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto
informatico, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati.
Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso
presenti.
2. (Soppresso).
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di
componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica
previste dalla decisione 2003/138/CE.».
Art. 8.
Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le
parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole:
«pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai
certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai
concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli
automercati».
3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di acquisizione e
trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di
competenza.».
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 11, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n.
209 del 2003, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni). - 1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita'
produttive trasmettono alla Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni
ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una
relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando
i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione
riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle
immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati
relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta,
dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli
automercati. Le modalita' di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al
presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Art. 9.
Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le
parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole:
«lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b),
c) e d)».
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la
lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser
controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti
alle autorita' competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per
esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento
degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte
le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 12, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 12 (Accordi volontari). - 1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi
stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo'
stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma
per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5
comma 1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art. 10, commi 1, 2 e
3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le modalita' di
applicazione dell'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le modalita'
per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
comunicati alla Commissione delle Comunita' europee;
d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati conseguiti;
d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono essere
controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti
alle autorita' competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per
esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento
degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte
le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui
all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5,
commi 6 e 7».
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli
fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in
violazione dell'art. 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato di cui all'art. 5, commi 6 e 7,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel
caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto
stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della
meta'.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10 e 11, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in
violazione dei divieto di cui all'art. 9 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazlone degli obblighi derivanti dall'art. 10, commi 1 e 3, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 4, o la
effettua in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto
stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla
fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del
conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono,
a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei
veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e'
inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la
cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla
demolizione o" sono soppresse.».
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-4. (Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 8, le disposizioni
relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2,
3 e 4, si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1°
luglio 2002. Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5,
i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal
valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.
6. L'entita della garanzia finanziaria prevista dall'art. 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 puo' essere ridotta se il centro di raccolta e
l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del regolamento (CE) n.
761/01.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione
dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad
esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo
individuate all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono
utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.
80 del dcreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle
imprese esercenti attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate
al cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si
applicano ai veicoli individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3,
comma 1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei
trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del
presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.
12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.».
Art. 12.
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto5) e'
sostituito dal seguente:
«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto2. e'
sostituito dal seguente:
2.
a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno
1° luglio 2005 (1)
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, 1'1% o meno
di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)
3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al
punto 3., seconda colonna, e' soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 12:
- Gli allegati IV e II del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, come
modificati dal presente decreto, cosi' recitano:
«Allegato IV
(articolo 5, comma 7)
Requisiti minimi per il certificato di rottamazione Il certificato di
rottamazione di cui all'art. 5, comma 7, deve indicare e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di
identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente che rilascia l'autorizzazione
allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello
stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il
certificato e' rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore
addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora
di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e
della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalita', gli
estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna
il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso
dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la
nazionalita' dello stesso proprietario.».
«Allegato II
(articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'art. 9,
comma 1
Omissis