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Decreto 2 maggio 2006
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Modalita' per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorita' d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n. 108 del 11-5-2006)
(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 117 della Costituzione, il quale, fra l'altro, stabilisce che lo
Stato ha legislazione esclusiva in materia di
tutela della concorrenza;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art.
202, comma 1;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' ed i termini secondo i quali
le autorita' di Ambito (nel seguito AATO) di cui all'art. 201, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito decreto legislativo n.
152/2006) aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito decreto legislativo n.
267/2000), il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art.
201, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso
nell'ambito territoriale ottimale (nel seguito ATO) di cui all'art. 200 del
decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del piano d'ambito e del principio
di unicita' della gestione per ciascun ATO.
2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 e' aggiudicata mediante
gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni
comunitarie, in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto
legislativo n. 267/2000 e secondo modalita' e termini disciplinati dal presente
decreto.
Art. 2.
Procedura di affidamento con gara della gestione del servizio
1. Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della
gestione del servizio mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della
procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata secondo le modalita' di cui al
presente decreto.
2. Qualora l'affidamento della gestione del servizio abbia ad oggetto anche
attivita' di costruzione di nuovi impianti si applicano le disposizioni di cui
all'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 3.
Ammissione alla gara
1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in
uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di
esclusione di cui al successivo art. 4:
a) le societa' di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti
di cui alla precedente lettera a);
c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile. Le AATO escludono altresi' dalla gara i concorrenti per i quali
accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
3. L'ammissione dei concorrenti alla gara e' subordinata alla verifica del
possesso dei seguenti requisiti:
a) aver gestito servizi di gestione dei rifiuti urbani con una popolazione
servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A,
punto 1, considerando, in caso di gestione di piu' segmenti, la popolazione di
quello con il maggior numero di abitanti serviti;
b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore
a quello previsto risultante dal calcolo
indicato in allegato A, punto 2, come verra' specificato nel bando di gara;
c) possedere specifiche capacita' tecnico-organizzative attestate in conformita'
a quanto indicato all'allegato C al presente decreto;
d) essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212,
comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti
indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore
svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario piu' economico per gli utenti,
con particolare riferimento alle capacita' economico-patrimoniali e di accesso
al credito e a condizione che cio' non comporti eccessive restrizioni alla
partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati.
5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), i requisiti di cui al comma 3 e
gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nel bando possono essere
posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di
detenerne non meno del 50% (cinquanta per cento). In tale evenienza non e'
obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli
associati.
6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicare anche le
eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatto
comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la
relativa documentazione.
7. Le AATO riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.
Art. 4.
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto
dei presente decreto i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della
Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione dell'AATO, hanno commesso grave negligenza
o agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'AATO che
bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell'AATO medesima;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al
presente articolo, si applica l'art. 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo dell'affidatario
di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'art. 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e ss.mm.ii. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al
precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del casellario
giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto
medesimo.
3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo sussistono nei
riguardi di societa', di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno
solo dei soci o dei componenti.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al
presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, le AATO
chiedono ai concorrenti, in caso di aggiudicazione, di fornire i necessari
documenti probatori, e possono altresi' chiedere, se del caso, la cooperazione
delle autorita' competenti. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione,
una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a
motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, l'AATO dovra'
darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde
consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i
successivi quindici giorni.
Art. 5.
Termini e bando di gara
1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi
riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:
a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, che dovra' essere
congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore
a cinquantadue giorni;
b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;
c) l'importo della cauzione, che dovra' risultare non inferiore al 10% del
fatturato previsto per il primo anno di gestione.
2. La cauzione, che puo' essere prestata anche sotto forma di polizza
fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetti,
all'uopo abilitati, sara' restituita ai non aggiudicatari a conclusione della
gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.
3. Il bando di gara deve specificare che l'AATO puo' procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. Il bando di gara deve specificare che i concorrenti possono presentare
proposte di modifiche al Piano d'ambito, debitamente e dettagliatamente
identificate e motivate, dalla cui adozione risultino particolari convenienze o
miglioramenti per l'ATO con particolare riferimento alla tariffa del servizio ed
al programma degli interventi.
5. Il bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione del contratto
di servizio da parte di una associazione temporanea di imprese, la stessa deve
procedere alla costituzione di una societa' di capitali formata dai medesimi
soggetti costituenti l'associazione, ferma restando la responsabilita' solidale
dei singoli aderenti
all'associazione temporanea di imprese per le obbligazioni assunte dalla
costituenda societa'.
6. Il bando di gara deve indicare le modalita' di accesso alla documentazione,
che deve essere consegnata, anche con modalita' informatiche, da parte dell'AATO
nonche' le modalita' di accesso ai luoghi e agli impianti esistenti.
7. Nel bando di gara deve essere previsto l'impegno dell'aggiudicatario ad
ottemperare a quanto indicato all'art. 202, comma 6, del decreto legislativo n.
152/2006.
8. Il bando di gara e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un
quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.
Art. 6.
Documentazione di gara
1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'AATO deve mettere a disposizione dei
concorrenti:
a) il Piano di ambito di cui all'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n.
152/2006, comprensivo di tutti gli elementi ivi prescritti;
b) lo Schema di contratto di servizio predisposto dall'AATO in conformita' allo
schema tipo di cui all'art. 203, del decreto legislativo n. 152/2006;
c) la specificazione dei cespiti di proprieta' pubblica da affidare in comodato,
con indicazione specifica di loro eventuali passivita';
d) le informazioni in ordine:
1. all'organizzazione del servizio alla data della pubblicazione del bando di
gara, compresi i contratti in essere, il
contenzioso, nonche' tutte le altre informazioni circa le gestioni esistenti cui
l'aggiudicatario dovra' subentrare;
2. alla ricognizione delle opere e degli impianti, con le necessarie
precisazioni circa le capacita' residue accertate e le eventuali necessita' di
adeguamento;
3. a ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dall'AATO.
Art. 7.
Disciplina dell'offerta
1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente art. 6
nonche' sulle integrazioni, modificazioni e rettifiche che i concorrenti possono
presentare nella proposta-offerta e che, a seguito dell'aggiudicazione, l'AATO
potra' recepire nel proprio Piano di ambito. L'eventuale mancato recepimento non
comporta modifica al rapporto con il soggetto aggiudicatario, avendo la modifica
solo efficacia pubblicitaria verso i terzi.
2. L'offerta deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di durata del
servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal Piano
d'ambito.
3. L'offerta deve esplicitamente prevedere l'impegno dell'aggiudicatario ad
ottemperare a quanto indicato all'art. 202,
comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 8.
Criteri di aggiudicazione
1. L'offerta e' valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore
relativo e' espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di
gara:
a) sicurezza e affidabilita' degli impianti, del lavoro e del servizio, con
particolare riguardo al rispetto delle normative
ambientali;
b) organizzazione del servizio e delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia ai servizi di raccolta, anche differenziata, sia alle attivita' di trattamento e smaltimento;
c) condizioni ambientali e qualita' del servizio;
d) miglioramento del piano economico-finanziario, comportante la riduzione del
valore delle entrate tariffarie per la durata dell'affidamento del servizio,
quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di
investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media;
e) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli obiettivi previsti dal
Piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualita' del
servizio;
f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo
di miglioramento della relativa produttivita', efficacia ed efficienza.
2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera d) dovra' essere almeno
pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.
3. Nel caso in cui l'offerta, ai sensi dell'art. 202, comma 5, del decreto
legislativo n. 152/2006, riguardi la realizzazione di nuovi impianti e/o
l'adeguamento di impianti esistenti, i criteri di valutazione tengono conto del
valore previsto di tali interventi, anche considerando le tecnologie proposte e
le relative misure di salvaguardia e di certificazione ambientale.
Art. 9.
Valutazione delle offerte
1. La valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione nominata
dall'AATO dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte medesime. La scelta dei membri della commissione e' regolamentata
esclusivamente dalle norme nazionali.
2. La commissione e' composta da un dirigente dell'AATO, che la presiede, e da
altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo e/o
esperti di qualificata e comprovata esperienza al fine di assicurare le
opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico, ferme restando le
norme generali di incompatibilita' in merito.
3. Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la
graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.
Art. 10.
Aggiudicazione e affidamento
1. L'AATO approva gli esiti della gara e provvede all'aggiudicazione
definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato
primo nella graduatoria, agli altri soggetti partecipanti ammessi, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione competente e alla
Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (nel seguito AVRIR)
di cui all'art. 207 del decreto legislativo n. 152/2006.
2. In coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente art. 6 e con i
contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, l'AATO e l'offerente
classificato primo provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente comma 1, a stipulare la
contratto di servizio; in difetto senza giustificato motivo, nei successivi
quindici giorni l'AATO procede all'aggiudicazione in favore al secondo
concorrente in graduatoria proseguendo, in caso di difetto, allo scorrimento
della graduatoria.
3. Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, e
prima della stipula del contratto di servizio di cui al precedente comma 2, lo
stesso deve procedere alla costituzione di una societa' di capitali formata dai
soggetti costituenti il raggruppamento.
4. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da parte dei
partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera e), sara' incamerata dall'AATO.
Art. 11.
Comunicazioni
1. Entro trenta giorni dalla data di stipula della contratto di servizio di
cui al precedente art. 10, comma 1, l'AATO trasmette al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, alla regione competente ed all'AVRIR:
a) copia completa degli atti di gara;
b) copia della contratto di servizio;
c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.
Art. 12.
Norma finale
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
Allegato A
Punto 1. - Aliquote per il calcolo della popolazione servita minima, commisurata alla popolazione da servire, per l'ammissione alla procedura aperta:
N = Popolazione da servire |
Aliquote |
P= Popolazione minima per l'ammissione |
|
1 |
400.000 |
0,4 |
P = 0,4 x N |
400.001 |
800.000 |
0,3 |
P = 160.000 + 0,3x(N- 400.000) (*) |
Oltre 800.000 |
0,1 |
P = 280.000 + 0,1x(N- 800.000) (*) |
(*) La popolazione servita minima per l'ammissione è calcolata con il metodo a
scaglioni: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il
prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente alla popolazione
complessiva da servire e la parte di popolazione compresa in tale scaglione.
Punto 2. - Aliquote per il calcolo del fatturato medio annuo minimo, commisurato al fatturato previsto per il primo anno di gestione, per l'ammissione alla procedura.
R = Fatturato previsto per il primo anno di gestione (*) (milioni di euro) |
Aliquote |
F = fatturato medio annuo minimo (milioni di euro) |
|
1 |
20 |
0,4 |
F = 0,4 x R |
20 |
40 |
0,3 |
F = 8 + 0,3x(R- 20) (**) |
Oltre 40 |
0,1 |
F = 14 + 0,1x(R- 40) (**) |
(*) Il fatturato che configura il valore superiore di ogni scaglione viene aggiornato con l'indice di adeguamento monetario prevedibile.
(**) Il fatturato medio annuo minimo per l'ammissione (desunto dall'ultimo triennio di attività del soggetto concorrente) è calcolato con lo stesso metodo a scaglioni descritto al punto 1: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente al fatturato previsto per il primo anno di gestione e la parte di fatturato compresa in tale scaglione.
Allegato B
CONTENUTO DEL BANDO DI GARA
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'AATO, con l'indicazione geografica dell'ATO di riferimento.
2. Indicazione che si tratta di procedura aperta con adozione del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità definite dal presente Decreto.
3. Indicazione delle modalità e delle condizioni per la richiesta della documentazione di cui all'art. 6, nonchè per l'accesso ai luoghi e agli impianti.
4. Descrizione dei servizi da fornire.
5. Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
6. Ammissibilità di varianti al Piano d'ambito.
7. Termine di durata dell'affidamento.
8. Termine ultimo di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di pubblicazione del bando, ed indirizzo cui esse vanno spedite.
9. Lingua o lingue in cui devono essere redatte le domande di ammissione, le offerte e la connessa documentazione.
10. Cauzione, garanzie richieste e condizioni fidejussorie.
11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
12. Indicazione della documentazione necessaria e di ogni altro documento che il soggetto aggiudicatore ritenga utile a dimostrare il possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all'art. 3.
13. Indicazione degli elementi di valutazione delle offerte di cui all'art. 8, con i relativi parametri espressi in valore numerico.
14. Data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (da indicarsi a cura di tale Ufficio)
Allegato C
DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA
La dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa può essere fornita mediante:
- l'elenco delle gestioni di servizi svolte negli ultimi due anni, con l'indicazione dell'area geografica di riferimento;
- l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dirigenti del concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, con la specificazione se facenti direttamente capo o meno al concorrente;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi due anni;
- la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio;
- la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva
determinate norma in materia di garanzia della qualità, con riferimento alle
serie di norme europee EN 29000 ed EN 45000.