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Decreto 2 maggio 2006
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
(GU n. 108 del 11-5-2006)
(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 94/62/CE come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13 «Pubblicazione di
titoli e riferimenti di norme armonizzate» nell'ambito dell'applicazione della
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale» e, in particolare, l'art. 226, comma 3, che prevede che con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive siano aggiornati gli standard europei
fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN) in conformita' ai requisiti
essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Sentita la Commissione tecnica costituita presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate
dal Comitato europeo di normazione in conformita' ai requisiti essenziali
stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Considerato che le predette norme tecniche, pur mantenendo il carattere di norme
volontarie e, pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi della direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, che ha abrogato e sostituito la
Direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, garantiscono la libera circolazione
di imballaggi e materiali per imballaggi all'interno della Unione europea;
Considerato che l'applicazione delle predette norme tecniche conferisce ad
imballaggi e materiali per imballaggi la presunzione di conformita' ai requisiti
essenziali ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono pubblicati i numeri di riferimento delle norme tecniche nazionali
che recepiscono le norme europee armonizzate concernenti i requisiti essenziali
di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e recepiti dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal successivo decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, allegato F:
UNI EN 13427:2005 - Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel
campo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
UNI EN 13428:2005 - Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la
composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte;
UNI EN 13429:2005 - Imballaggi - Riutilizzo;
UNI EN 13430:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per
riciclo di materiali;
UNI EN 13431:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto
forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore
minimo;
UNI EN 13432:2002 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per
l'accettazione finale degli imballaggi.
Art. 2.
1. Si considerano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti
nell'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, qualora gli
imballaggi siano conformi alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente
decreto.
2. I requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti qualora siano
rispettate le indicazioni delle linee guida per la conformita' ai requisiti
essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto. Fino alla adozione delle predette
linee guida i requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti in
presenza della dichiarazione di conformita' degli imballaggi di cui all'allegato
al presente decreto.
Art. 3.
1. La conformita' di cui agli articoli 1 e 2 deve essere attestata mediante
dichiarazione all'Autorita' di cui all'art. 207
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui e' demandato il compito di
vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali.
2. A tal fine l'Autorita' puo':
a) verificare la dichiarazione di conformita' ricevuta;
b) richiedere della documentazione tecnica a supporto della dichiarazione di
conformita';
c) rilevare la non conformita' al requisiti essenziali assegnando al dichiarante
un termine entro cui soddisfare gli
elementi integrativi indicati;
d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 262 del sopraccitato
decreto legislativo, eventuali inadempienze ai fini di cui all'art. 261, comma
4, del medesimo decreto.
Art. 4.
1. Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui all'art. 1
sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate
dalla Commissione tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme
tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita'
di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le linee guida per la dimostrazione di conformita' ai requisiti essenziali di
cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto sono elaborate sono elaborate
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione
tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche
pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita' di
cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 5.
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Allegato
Modello di dichiarazione di conformità
Ragione Sociale / Sede e dati Fiscali della Società / Ditta:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Dichiara che l'imballaggio (codice di riferimento o descrizione della tipologia):
..........................................................................................................................................................................
è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato F del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, in particolare a:
- Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
□
- Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio (quando dichiarato) □
- Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
- sotto forma di riciclo del materiale |
□ |
|
|
- sotto forma di recupero di energia |
□ | almeno una | |
- sotto forma di compost o per biodegradazione |
□ |
La Società/Ditta deve essere in grado di disporre di tutte le informazioni rilevanti alla presente autodichiarazione di conformità nel caso di accertamenti.