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Decreto 2 maggio 2006
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n. 108 del 11-5-2006)
(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 č stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale»;
Visto in particolare l'art. 212, comma 23, del suddetto decreto, che prevede
l'istituzione presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori
ambientali dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti,
aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi
identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure
fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ravvisata la necessita' di determinare gli aspetti procedurali relativi alla
gestione dei registri, nel rispetto del principio di volontarieta'
dell'inserimento dei dati previsti dal citato art. 212, comma 23, da parte delle
imprese;
Considerata comunque la necessita' dell'integrale rispetto della disciplina
vigente in tema di riservatezza, con particolare riguardo ai principi di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Considerato altresi' che dalla
tenuta dei registri non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto della disciplina
1. Il presente decreto norma la gestione dei registri delle imprese
autorizzate alla gestione di rifiuti, istituiti presso il Comitato nazionale
dell'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 23, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli elementi identificativi delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, sono
inseriti a seguito di specifica domanda avanzata dall'impresa interessata al
Comitato nazionale gestori ambientali.
Art. 2.
Pubblicazione dei registri ed elementi identificativi delle imprese
1. I registri di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito
http://www.albogestoririfiuti.it e contengono, per ciascuna impresa, i dati
anagrafici identificanti l'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione, le tipologie dei rifiuti gestiti ed i relativi
codici dell'elenco europeo dei rifiuti, gli estremi identificativi dell'atto
autorizzativo e le date di inizio dell'efficacia e di scadenza
dell'autorizzazione, nonche' ogni variazione delle predette informazioni che
intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa.
2. Il Comitato nazionale dell'albo mette a disposizione delle amministrazioni
autorizzanti un sistema telematico per la ricezione delle informazioni secondo
le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti
dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
3. I protocolli, il formato dei dati, e le altre informazioni standard saranno
definiti attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato regioni al fine
di armonizzare il flusso in entrata ed in uscita delle reciproche informazioni.
4. L'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sara' effettuato almeno ogni
trenta giorni, secondo delibera del Comitato nazionale gestori ambientali.
5. La pubblicazione dei registri di cui al comma 1 ha esclusivamente valore
ricognitivo e di pubblicita' notizia, e non
sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorita'.
6. Il Comitato nazionale dell'albo con cadenza almeno semestrale, e previa
convenzione, trasmette i dati contenuti nei registri alle amministrazioni
pubbliche interessate ed all'autorita' di cui all'art. 207 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per favorire lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.
Art. 3.
Pubblicazione iniziale dei registri
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale l'elenco delle
imprese con autorizzazione vigente alla data dell'invio con i medesimi contenuti
di cui all'art. 2, comma 1. Le variazioni intervenute nel corso della validita'
dell'autorizzazione, il rilascio di nuove autorizzazioni o il loro rinnovo
devono essere comunicati al Comitato nazionale dell'albo entro trenta giorni del
loro verificarsi.
2. Le modalita' di trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 potranno essere
effettuate con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 o con la
trasmissione di copia cartacea dell'atto autorizzativo.
3. Nel caso di ritardo dell'amministrazione superiore a trenta giorni dal
rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia
autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale,
che ne dispone l'inserimento nei registri.
Art. 4.
Divulgazione dei registri
1. La richiesta di inserimento nei registri, su base volontaria da parte
delle imprese autorizzate, degli elementi identificativi delle imprese di cui
all'art. 2, comma 1, autorizza il Comitato nazionale dell'albo a rendere
consultabili i registri oggetto del presente decreto agli operatori, secondo le
modalita' fissate con specifica delibera del Comitato nazionale dell'albo, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. I registri stessi sono disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via
telematica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i criteri fissati dal decreto
legislativo stesso. Il Comitato nazionale dell'albo, con specifica delibera,
determina le modalita' di attuazione del presente comma.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. E' fatto salvo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare comunque minori o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Alle spese di funzionamento degli albi di cui all'art. 1, comma i, si provvede con le entrate determinate ai sensi dell'art. 212, commi 16 e 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli