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Decreto 5 maggio 2006
Ministero delle Attività Produttive. Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
(GU n. 125 del 31-5-2006)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Premesso che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, dispone che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un
decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili
derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure
promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e, inoltre,
sono stabiliti i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di
impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti,
unitamente alle modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia
ambientale, con il quale, tra l'altro, e' stato abrogato il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, pur mantenendo vigenti i relativi provvedimenti
attuativi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi
previsti dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante l'attuazione della
direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e successive modificazioni e aggiornamenti;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della
direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della
direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre
2000 in materia di incenerimento dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992,
n. 6;
Compiuto il procedimento finalizzato alla resa del parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 1° marzo 2006;
Considerato che, in base al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
sistema della raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti ha la finalita' di
promuovere, nell'ordine, il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione
energetica dei rifiuti, e che, pertanto, il passaggio dei rifiuti, in
particolare dei rifiuti a base di biomassa, per tale sistema rappresenti un
mezzo idoneo a promuovere il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento
di tali rifiuti;
Ritenuto che la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere
interpretata nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo
smaltimento, e che, allo stato delle tecniche di riutilizzo e riciclo, per
talune tipologie di rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo
smaltimento, e rappresenti un adeguamento alla gerarchia comunitaria di
trattamento dei rifiuti;
Ritenuto che la promozione della valorizzazione energetica dei combustibili
derivati dai rifiuti individuati dalle norme tecniche UNI 9903-1 negli impianti
che utilizzano biomasse e rifiuti a base di biomassa costituisca misura
promozionale volta a favorire lo smaltimento del combustibile derivato dai
rifiuti prodotto e non impiegato, e costituisca anche uno strumento per
incrementare la quantita' di prodotti combustibili impiegabili nelle predette
tipologie di impianto, in modo da favorire la destinazione dei rifiuti a base di
biomassa al riutilizzo e al riciclo;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, il presente decreto:
a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a
quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del
regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;
b) stabilisce i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di
impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
c) stabilisce le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
2. Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti di
cui al presente decreto si applica l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, fatte salve le disposizioni normative di recepimento della
direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2.
Individuazione dei rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti
rinnovabili
1. In aggiunta ai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono ammessi a beneficiare del regime
giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti e combustibili derivati dai
rifiuti elencati nell'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
2. I soggetti che eserciscono impianti per la produzione di energia elettrica
utilizzanti, in tutto o in parte, rifiuti ammessi al regime giuridico riservato
alle fonti rinnovabili, e che intendono ottenere i certificati verdi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, presentano richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale, con
le modalita' stabilite dalle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti,
con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 3.
Modalita' per il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti
1. Il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti di cui
all'allegato 1, sub-allegato A, e' assicurato mediante la valorizzazione
energetica. La produzione energetica degli impianti che utilizzano i predetti
rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto
di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive e il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concludono uno o piu'
accordi di programma con le associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti che effettuano raccolta differenziata e selettiva di rifiuti, di cui
all'allegato 1, sub allegato B, dei soggetti che effettuano il riutilizzo e il
riciclo dei medesimi rifiuti, e dei soggetti che eserciscono impianti di
valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti. L'accordo e' finalizzato alla
individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, di cui all'allegato 1,
sub-allegato B, per i quali sono definiti termini,
condizioni e modalita' per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attivita'
di riutilizzo, riciclo e valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia
comunitaria di trattamento degli stessi. Al termine del periodo di vigenza
dell'accordo, le parti possono protrarne la validita', anche modificandone i
termini. La stipula dell'accordo di programma di cui al presente comma, la cui
efficacia e' subordinata all'intesa con la Conferenza unificata, e' comunque
condizione necessaria e propedeutica perche' i soggetti che utilizzano per il
recupero energetico i rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato B, abbiano
diritto ai certificati verdi nella misura stabilita dalle direttive di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche
e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui
all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Non si applica il disposto di cui al comma 2 ma la disciplina di cui al comma
1:
a) quando i rifiuti siano utilizzati per recupero di energia nello stesso
sistema produttivo locale o distretto industriale, di cui alla legge 5 ottobre
1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, nel quale i rifiuti
sono stati prodotti;
b) qualora per recupero di energia siano utilizzati gli scarti ed i sovvalli
provenienti dal trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero di materia
tramite le operazioni di recupero comprese dal punto R2 al punto R9
dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. La produzione di elettricita' da impianti che impiegano rifiuti che, in base
all'accordo di cui al comma 2 e alle relative condizioni, sono destinati
prioritariamente al riutilizzo e al riciclo, non ha diritto alla elevazione del
periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni e aggiornamenti.
5. La cessazione del diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei
certificati verdi, di cui al precedente comma 4, si applica solo alla produzione
di energia elettrica da impianti che, alla data di stipula dell'accordo di cui
al comma 2, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive
previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni e aggiornamenti.
6. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, e
successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti che effettuano
operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato
1, sub-allegato B, trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di
categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantita' e le
tipologie prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero di cui ai
punti da R2 a R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei rifiuti individuati in allegato 1, sub-allegato B,
disaggregati su base regionale. Entro i medesimi termini, i soggetti che
effettuano attivita' di importazione e/o di esportazione di rifiuti ai sensi del
regolamento (CEE) n. 259/93 trasmettono all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le
rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente,
inerenti le quantita' e le tipologie di rifiuti importati e/o esportati,
ricadenti nell'allegato 1, sub allegato B, disaggregati su base regionale.
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici provvede
tempestivamente a segnalare ai Ministri delle attivita' produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' all'Osservatorio nazionale
sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali, di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la mancata trasmissione dei dati
sopra citati, al fine di consentire ai Ministeri medesimi
l'assunzione di opportune determinazioni per perseguire comunque le finalita'
della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.
7. Entro sei mesi dalle scadenze individuate al comma 6, l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in collaborazione con l'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'Osservatorio nazionale sulle fonti
rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sentito il Consorzio nazionale
imballaggi, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
al Ministero delle attivita' produttive
un'apposita relazione, contenente dati aggregati della medesima tipologia dei
dati di cui al comma 6.
8. Sulla base della relazione di cui al comma 7, e tenuto conto della relazione
predisposta in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con proprio decreto:
a) nella ipotesi di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 2
ovvero di mancata protrazione del medesimo ed al fine di assumere le opportune
determinazioni per perseguire le finalita' della promozione e dello sviluppo
delle fonti rinnovabili, individuano i rifiuti per i quali viene limitato il
diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui
alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e successive modificazioni e aggiornamenti, per la produzione di energia
elettrica da impianti che utilizzano i medesimi rifiuti;
b) stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'applicazione della
limitazione di cui alla lettera a);
c) adottano, nella ipotesi di mancato rispetto degli obblighi assunti
nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2 da parte dei soggetti
stipulanti i medesimi, con effetto immediato le piu' idonee iniziative volte
comunque al perseguimento delle finalita' della promozione e dello sviluppo
delle fonti rinnovabili.
9. La limitazione di cui al precedente comma 8 si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso comma 8, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.
10. I soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai
rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato A, provvedono, per tali rifiuti,
alle medesime incombenze di cui al comma 6, con le stesse modalita' di cui al
medesimo comma 6.
Art. 4.
Valori di emissione consentiti
1. In materia di valori di emissione consentiti si applicano, per
tutte le tipologie di impianti che usano i rifiuti di cui al presente decreto,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di
attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti.
Art. 5.
Norma finale
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, qualora presenti e
individuati mediante il medesimo codice CER nel decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente
decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza,
caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna
tipologia di rifiuto, nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998.
2. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata provvede alla revisione
periodica degli allegati del presente decreto.
Roma, 5 maggio 2006
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Allegato 1
I rifiuti etichettati con la lettera B sono classificati come rifiuti a base di biomassa, o comunque come fonti rinnovabili, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a includere la relativa produzione di energia elettrica tra le produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche nell'ambito del bollettino di cui alle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.
Allegato 1 - suballegato A
Il presente suballegato A include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica.
CODICE CER
02
02 01
02 01 04 02 01 07 02 03
02 03 02 02 06 02 06 01 02 06 02 02 07
02 07 04 03
03 01 |
* |
DENOMINAZIONE CER
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) rifiuti della selvicoltura B rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa rifiuti legati all'impiego di conservanti rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione B rifiuti legati all'impiego di conservanti rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione B RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
03 01 04
03 02 |
* |
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose B rifiuti dei trattamenti conservativi del legno |
03 02 01
03 02 02 03 02 03 03 02 04 03 02 05 03 03 03 03 07
03 03 08 04
04 01 04 01 02 |
*
* * * * |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanza pericolose rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone B scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati B RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce rifiuti di calcinazione |
04 01 03 04 02 04 02 14 04 02 15 04 02 16 04 02 17 06 06 06
06 06 99 06 13 06 13 03 |
*
*
* |
bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida rifiuti dell'industria tessile rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici B rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione rifiuti non specificati altrimenti rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti nerofumo |
06 13 05 07 07 01
07 01 03 07 01 04 07 01 07 07 01 08
07 01 11 07 02 14 07 02 15 07 02 16 07 02 17 07 03
07 03 03 07 03 04 07 03 07 07 03 08 07 03 11 07 04
07 04 03 07 04 04 07 04 07 07 04 08 07 04 11 07 05 07 05 03 07 05 04 07 05 07 07 05 08 07 05 11 07 05 12
07 06
07 06 03 07 06 07 07 06 08 07 07
07 07 03 07 07 04 07 07 08 07 07 11 08
08 01
08 01 12 08 01 13
08 01 14 08 01 15
08 01 16 08 01 17
08 01 18
08 03 08 03 07 08 03 12 08 03 13 08 03 14 08 03 15 08 03 16 08 03 17 08 03 18 08 03 19 08 04
08 04 09 08 04 10 08 04 11 08 04 12 08 04 13
08 04 14 08 04 17 09 09 01 09 01 07 09 01 08 09 01 11
10 10 02 10 02 11 10 03 10 03 17 10 03 27 10 07 10 07 07 10 08 10 08 12 10 08 13
10 08 19 10 12
10 12 11 10 12 12 12
12 01
12 01 06 12 01 07 12 01 08 12 01 09 12 01 10 12 01 12 12 01 19 13
13 01 13 01 01 13 01 04 13 01 05 13 01 09 13 01 10 13 01 11 13 01 12 13 01 13 13 03 13 03 01 13 03 06 13 03 07 13 03 08 13 03 09 13 03 10 13 04 13 04 01 13 04 02 13 05 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 08 13 08 13 08 01 13 08 02 14
14 06 14 06 01 14 06 04 14 06 05 15
15 01
15 01 09 15 01 10 15 02 15 02 02
16 16 01
16 01 03 16 01 07 16 03 16 03 05 16 05 16 05 08 16 07 16 07 08 17
17 02 17 02 04
17 03 17 03 01 17 03 03 17 04 17 04 10 18
18 01
18 01 02
18 01 03
18 01 04
18 01 08 18 01 09 18 02
18 02 02
18 02 03
18 02 07 18 02 08 19
19 01 19 01 17 19 01 99 19 02
19 02 07 19 02 08 19 02 09 19 02 10 19 05 19 05 01 19 05 02 19 05 03 19 05 99 19 06 19 06 06 19 06 99
19 08 09
19 08 10
19 08 11
19 08 13
19 09
19 09 04 19 10 19 10 03 19 10 04 19 10 05 19 01 06 19 11 19 11 02 19 12
19 12 01 19 12 04 19 12 06 19 12 07 19 12 08 19 12 10 19 12 11
19 12 12
20
20 01 20 01 13 20 01 26 20 01 27 20 01 28 20 01 31 20 01 32 20 01 37 |
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fuliggine RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri fondi e residui di reazione, alogenati altri fondi e residui di reazione ivi compresi i residui provenienti dalla produzione di bitumi di petrolio fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 rifiuti contenenti silicone pericoloso rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri fondi e residui di reazione alogenati altri fondi e residui di reazione fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri fondi e residui di reazione alogenati altri fondi e residui di reazione fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri fondi e residui di reazione, alogenati altri fondi e residui di reazione fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri fondi e residui di reazione, alogenati fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri fondi e residui di reazione fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA) rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa rifiuti acquosi contenenti inchiostro scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 residui di soluzioni chimiche per incisione toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 oli dispersi rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 olio di resina RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA rifiuti dell'industria fotografica carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento carte e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento macchine fotografiche monouso contenenti batteria incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli rifiuti della metallurgia termica di argento e oro rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni oli sintetici per macchinari cere e grassi esauriti oli per macchinari, facilmente biodegradabili OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) scarti di oli per circuiti idraulici oli per circuiti idraulici contenenti PCB emulsioni clorurate emulsioni non clorurate oli minerali per circuiti idraulici, clorurati oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati oli sintetici per circuiti idraulici oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili altri oli per circuiti idraulici oli isolanti e termoconduttori di scarto oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati oli sintetici isolanti e termoconduttori oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili altri oli isolanti e termoconduttori oli di sentina oli di sentina della navigazione interna oli di sentina delle fognature dei moli prodotti di separazione olio/acqua rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua fanghi di prodotti di separazione olio/acqua fanghi da collettori oli prodotti dalla separazione olio/acqua miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua rifiuti di oli non specificati altrimenti fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione altre emulsioni SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08) solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto clorofluorocarburi, HCFC, HFC1 fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in materia tessile B imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) pneumatici fuori uso filtri dell'olio prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose B gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13) rifiuti contenenti olio RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) legno, vetro e plastica vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati B (solo legno) miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose contenenti catrame di carbone catrame di carbone e prodotti contenenti catrame metalli (incluse le loro leghe) cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, gessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) medicinali citotossici e citostatici medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolare per evitare infezioni medicinali citotossici e citostatici medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose (incluso l'olio pirolitico) rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti) rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico.fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) oli e concentrati prodotti da processi di separazione rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi parte di rifiuti urbani e simili non compostata parte di rifiuti animali e vegetali non compostata compost fuori specifica B rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti) rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale B rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a biogas e gas prodotti da partire dai rifiuti) B miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti oli e grassi commestibili B miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose B fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale carbone attivo esaurito rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 altre frazioni, contenenti sostanze pericolose altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio catrami acidi rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet(*)) non specificati altrimenti carta e cartone B plastica e gomma legno contenente sostanze pericolose B legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 B prodotti tessili B rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) B (parte biodegrad.) altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 19 12 11 (*) Ivi inclusa la pressoestrusione RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) solventi oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 medicinali citotossici e citostatici medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 legno, contenente sostanze pericolose B |
Allegato 1 - suballegato B
Il presente suballegato B include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata applicando i criteri individuati all'articolo 3 del presente decreto
CODICE CER
01
01 05 01 05 05 02
02 01
02 01 01 02 01 02 02 01 03 02 01 06
02 02
02 02 01 02 02 02 02 02 03 02 02 04 02 03
02 03 01
02 03 03 02 03 04 02 03 05 02 04 02 04 03 02 05 02 05 01 02 05 02 02 06 02 06 03 02 07
02 07 01
02 07 02 02 07 03 02 07 05 03
03 01 03 01 01 03 01 05
03 03 03 03 01 03 03 02 03 03 05 03 03 09 03 03 10
03 03 11
04
04 01 04 01 01 04 01 06 04 01 07 04 01 08 04 01 09 04 02 04 02 09 04 02 10 |
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DENOMINAZIONE CER
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca fanghi di operazioni di lavaggio e pulizia scarti di tessuti animali B scarti di tessuti vegetali B feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito B rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia scarti di tessuti animali B scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione B fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione B fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti B rifiuti dell'industria lattiero-casearia scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione B fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti B rifiuti dela produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima B rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche B rifiuti prodotti dai trattamenti chimici fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti B RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili scarti di corteccia e sughero B segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 B rifiuti della produzione del legno e della lavorazione di polpa, carta e cartone scarti di corteccia e legno B fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) B fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica B fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce carniccio e frammenti di calce B fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura B rifiuti dell'industria tessile rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) B materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) B |
04 02 19 04 02 20
04 02 21 04 02 22 06 06 07
06 07 02 06 13 06 13 02 07 07 01
07 01 09 07 01 10 07 01 12
07 02
07 02 09 07 02 10 07 02 12
07 02 13 07 03
07 03 09 07 03 10 07 03 12
07 04
07 04 09 07 04 10 07 04 12
07 05 07 05 09 07 05 10 07 06
07 06 04 07 06 09 07 06 10 07 06 12
07 07
07 07 07 07 07 09 07 07 10 07 07 12
08
08 01
08 01 11 08 01 21 09 09 01 09 01 10 09 01 12 10 10 03 10 03 18
12
12 01
12 01 05 13
13 02 |
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fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 rifiuti da fibre tessili grezze B rifiuti da fibre tessili lavorate B RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni carbone attivato dalla produzione di cloro rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 rifiuti plastici rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici residui di filtrazione e assorbenti esauriti altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettati e cosmetici altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti fondi e residui di reazione, alogenati residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose residui di vernici o sverniciatori RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA rifiuti dell'industria fotografica macchine fotografiche monouso senza batterie macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche limatura e trucioli di materiali plastici OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili e oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti |
13 02 04 13 02 05 13 02 06 13 02 07 13 02 08 13 04 13 04 03 14
14 06 14 06 02 14 06 03 15
15 01
15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 05 15 01 06 15 02 15 02 03
16 16 01
16 01 19 17
17 02 17 02 01 17 02 03 17 03 17 03 02 17 04 17 04 11 19
19 01 |
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scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione oli di sentina altri oli di sentina della navigazione SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08) solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto altri solventi e miscele di solventi, alogenati altri solventi e miscele di solventi RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in carta e cartone B imballaggi in plastica imballaggi in legno B imballaggi in materiali compositi imballaggi in materiali misti B parte biodegrad.) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) plastica RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) legno, vetro e plastica legno B plastica miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 metalli (incluse le loro leghe) cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |
19 01 10 19 01 18 19 08
19 08 05 19 08 12
19 08 14
20
20 01 20 01 01 20 01 08 20 01 10 20 01 11 20 01 25 20 01 38 20 01 39 20 02 20 02 01 20 03 20 03 01 02 03 02 |
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carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 B fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) carta e cartone B rifiuti biodegradabili di cucine e mense B abbigliamento B prodotti tessili B oli e grassi commestibili B legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 B plastica rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) rifiuti biodegradabili B altri rifiuti urbani rifiuti urbani non differenziati B (parte biodegrad.) rifiuti dei mercati B |