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 Decreto 5 maggio 2006

 

Ministero delle Attività Produttive. Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

 

(GU n. 125 del 31-5-2006)
 

 

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Premesso che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dispone che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e, inoltre, sono stabiliti i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti, unitamente alle modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, con il quale, tra l'altro, e' stato abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pur mantenendo vigenti i relativi provvedimenti attuativi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante l'attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modificazioni e aggiornamenti;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
Compiuto il procedimento finalizzato alla resa del parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 1° marzo 2006;
Considerato che, in base al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il sistema della raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti ha la finalita' di promuovere, nell'ordine, il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione energetica dei rifiuti, e che, pertanto, il passaggio dei rifiuti, in particolare dei rifiuti a base di biomassa, per tale sistema rappresenti un mezzo idoneo a promuovere il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento di tali rifiuti;
Ritenuto che la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere interpretata nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento, e che, allo stato delle tecniche di riutilizzo e riciclo, per talune tipologie di rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo smaltimento, e rappresenti un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;
Ritenuto che la promozione della valorizzazione energetica dei combustibili derivati dai rifiuti individuati dalle norme tecniche UNI 9903-1 negli impianti che utilizzano biomasse e rifiuti a base di biomassa costituisca misura promozionale volta a favorire lo smaltimento del combustibile derivato dai rifiuti prodotto e non impiegato, e costituisca anche uno strumento per incrementare la quantita' di prodotti combustibili impiegabili nelle predette
tipologie di impianto, in modo da favorire la destinazione dei rifiuti a base di biomassa al riutilizzo e al riciclo;


Decreta:

Art. 1.
Finalita'
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il presente decreto:
a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo  decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;
b) stabilisce i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
c) stabilisce le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
2. Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti di cui al presente decreto si applica l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fatte salve le disposizioni normative di recepimento della direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.
Individuazione dei rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili
1. In aggiunta ai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti elencati nell'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. I soggetti che eserciscono impianti per la produzione di energia elettrica utilizzanti, in tutto o in parte, rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili, e che intendono ottenere i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, presentano richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale, con le modalita' stabilite dalle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3.
Modalita' per il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti
1. Il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato A, e' assicurato mediante la valorizzazione energetica. La produzione energetica degli impianti che utilizzano i predetti rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concludono uno o piu' accordi di programma con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano raccolta differenziata e selettiva di rifiuti, di cui all'allegato 1, sub allegato B, dei soggetti che effettuano il riutilizzo e il riciclo dei medesimi rifiuti, e dei soggetti che eserciscono impianti di valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti. L'accordo e' finalizzato alla individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, di cui all'allegato 1, sub-allegato B, per i quali sono definiti termini, condizioni e modalita' per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attivita' di riutilizzo, riciclo e valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi. Al termine del periodo di vigenza dell'accordo, le parti possono protrarne la validita', anche modificandone i termini. La stipula dell'accordo di programma di cui al presente comma, la cui efficacia e' subordinata all'intesa con la Conferenza unificata, e' comunque condizione necessaria e propedeutica perche' i soggetti che utilizzano per il recupero energetico i rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato B, abbiano diritto ai certificati verdi nella misura stabilita dalle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Non si applica il disposto di cui al comma 2 ma la disciplina di cui al comma 1:
a) quando i rifiuti siano utilizzati per recupero di energia nello stesso sistema produttivo locale o distretto industriale, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, nel quale i rifiuti sono stati prodotti;
b) qualora per recupero di energia siano utilizzati gli scarti ed i sovvalli provenienti dal trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero di materia tramite le operazioni di recupero comprese dal punto R2 al punto R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. La produzione di elettricita' da impianti che impiegano rifiuti che, in base all'accordo di cui al comma 2 e alle relative condizioni, sono destinati prioritariamente al riutilizzo e al riciclo, non ha diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.
5. La cessazione del diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui al precedente comma 4, si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di stipula dell'accordo di cui al comma 2, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.
6. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato B, trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantita' e le tipologie prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero di cui ai punti da R2 a R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti individuati in allegato 1, sub-allegato B, disaggregati su base regionale. Entro i medesimi termini, i soggetti che effettuano attivita' di importazione e/o di esportazione di rifiuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantita' e le tipologie di rifiuti importati e/o esportati, ricadenti nell'allegato 1, sub allegato B, disaggregati su base regionale. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici provvede tempestivamente a segnalare ai Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' all'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la mancata trasmissione dei dati sopra citati, al fine di consentire ai Ministeri medesimi l'assunzione di opportune determinazioni per perseguire comunque le finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

7. Entro sei mesi dalle scadenze individuate al comma 6, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in collaborazione con l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sentito il Consorzio nazionale imballaggi, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attivita' produttive un'apposita relazione, contenente dati aggregati della medesima tipologia dei dati di cui al comma 6.
8. Sulla base della relazione di cui al comma 7, e tenuto conto della relazione predisposta in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto:
a) nella ipotesi di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 2 ovvero di mancata protrazione del medesimo ed al fine di assumere le opportune determinazioni per perseguire le finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, individuano i rifiuti per i quali viene limitato il diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano i medesimi rifiuti;
b) stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'applicazione della limitazione di cui alla lettera a);
c) adottano, nella ipotesi di mancato rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2 da parte dei soggetti stipulanti i medesimi, con effetto immediato le piu' idonee iniziative volte comunque al perseguimento delle finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

9. La limitazione di cui al precedente comma 8 si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso comma 8, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

10. I soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato A, provvedono, per tali rifiuti, alle medesime incombenze di cui al comma 6, con le stesse modalita' di cui al medesimo comma 6.

Art. 4.
Valori di emissione consentiti
 1. In materia di valori di emissione consentiti si applicano, per tutte le tipologie di impianti che usano i rifiuti di cui al presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti.

Art. 5.
Norma finale
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, qualora presenti e individuati mediante il medesimo codice CER nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.
2. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata provvede alla revisione periodica degli allegati del presente decreto.

 

Roma, 5 maggio 2006

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli


Allegato 1

I rifiuti etichettati con la lettera B sono classificati come rifiuti a base di biomassa, o comunque come fonti rinnovabili, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a includere la relativa produzione di energia elettrica tra le produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche nell'ambito del bollettino di cui alle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.

 

Allegato 1 - suballegato A

 

Il presente suballegato A include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica.

 

CODICE CER

 

02

 

 

02 01

 

02 01 04

02 01 07

02 03

 

 

 

02 03 02

02 06

02 06 01

02 06 02

02 07

 

02 07 04

03

 

03 01

*

DENOMINAZIONE CER

 

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,

SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI

ALIMENTI

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e

pesca

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

rifiuti della selvicoltura                                                                                                  B

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari,

cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della

produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di

melassa

rifiuti legati all'impiego di conservanti

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                                      B

rifiuti legati all'impiego di conservanti

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e

cacao)

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                                      B

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI,

MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 04

 

03 02

*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti

sostanze pericolose                                                                                                     B

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01

 

03 02 02

03 02 03

03 02 04

03 02 05

03 03

03 03 07

 

03 03 08

04

 

04 01

04 01 02

*

 

*

*

*

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non

alogenati

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanza pericolose

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone                              

                                                                                                                                  B

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati                                  B

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA

TESSILE

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

rifiuti di calcinazione

04 01 03

04 02

04 02 14

04 02 15

04 02 16

04 02 17

06

06 06

 

06 06 99

06 13

06 13 03

*

 

*

 

*

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

rifiuti dell'industria tessile

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici                                B

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici

contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

rifiuti non specificati altrimenti

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

nerofumo

06 13 05

07

07 01

 

07 01 03

07 01 04

07 01 07

07 01 08

 

07 01 11

07 02 14

07 02 15

07 02 16

07 02 17

07 03

 

07 03 03

07 03 04

07 03 07

07 03 08

07 03 11

07 04

 

 

07 04 03

07 04 04

07 04 07

07 04 08

07 04 11

07 05

07 05 03

07 05 04

07 05 07

07 05 08

07 05 11

07 05 12

 

07 06

 

07 06 03

07 06 07

07 06 08

07 07

 

07 07 03

07 07 04

07 07 08

07 07 11

08

 

 

08 01

 

08 01 12

08 01 13

 

08 01 14

08 01 15

 

08 01 16

08 01 17

 

08 01 18

 

08 03

08 03 07

08 03 12

08 03 13

08 03 14

08 03 15

08 03 16

08 03 17

08 03 18

08 03 19

08 04

 

08 04 09

08 04 10

08 04 11

08 04 12

08 04 13

 

08 04 14

08 04 17

09

09 01

09 01 07

09 01 08

09 01 11

 

10

10 02

10 02 11

10 03

10 03 17

10 03 27

10 07

10 07 07

10 08

10 08 12

10 08 13

 

10 08 19

10 12

 

10 12 11

10 12 12

12

 

12 01

 

12 01 06

12 01 07

12 01 08

12 01 09

12 01 10

12 01 12

12 01 19

13

 

13 01

13 01 01

13 01 04

13 01 05

13 01 09

13 01 10

13 01 11

13 01 12

13 01 13

13 03

13 03 01

13 03 06

13 03 07

13 03 08

13 03 09

13 03 10

13 04

13 04 01

13 04 02

13 05

13 05 01

13 05 02

13 05 03

13 05 06

13 05 08

13 08

13 08 01

13 08 02

14

 

14 06

14 06 01

14 06 04

14 06 05

15

 

15 01

 

15 01 09

15 01 10

15 02

15 02 02

 

16

16 01

 

 

16 01 03

16 01 07

16 03

16 03 05

16 05

16 05 08

16 07

16 07 08

17

 

17 02

17 02 04

 

17 03

17 03 01

17 03 03

17 04

17 04 10

18

 

 

18 01

 

18 01 02

 

18 01 03

 

18 01 04

 

 

18 01 08

18 01 09

18 02

 

18 02 02

 

18 02 03

 

18 02 07

18 02 08

19

 

 

 

19 01

19 01 17

19 01 99

19 02

 

19 02 07

19 02 08

19 02 09

19 02 10

19 05

19 05 01

19 05 02

19 05 03

19 05 99

19 06

19 06 06

19 06 99

 

19 08 09

 

19 08 10

 

19 08 11

 

19 08 13

 

19 09

 

19 09 04

19 10

19 10 03

19 10 04

19 10 05

19 01 06

19 11

19 11 02

19 12

 

19 12 01

19 12 04

19 12 06

19 12 07

19 12 08

19 12 10

19 12 11

 

19 12 12

 

 

20

 

 

20 01

20 01 13

20 01 26

20 01 27

20 01 28

20 01 31

20 01 32

20 01 37

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fuliggine

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici

di base

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

fondi e residui di reazione, alogenati

altri fondi e residui di reazione ivi compresi i residui provenienti dalla produzione di

bitumi di petrolio

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

rifiuti contenenti silicone pericoloso

rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti

organici (tranne 06 11)

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

fondi e residui di reazione alogenati

altri fondi e residui di reazione

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari

(tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri

biocidi organici

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

fondi e residui di reazione alogenati

altri fondi e residui di reazione

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

fondi e residui di reazione, alogenati

altri fondi e residui di reazione

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07

05 11

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di grassi, lubrificanti,

saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

fondi e residui di reazione, alogenati

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica

fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri fondi e residui di reazione

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI

RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E

INCHIOSTRI PER STAMPA)

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture

e vernici

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01

17

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

rifiuti acquosi contenenti inchiostro

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

residui di soluzioni chimiche per incisione

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

oli dispersi

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti

(inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

olio di resina

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

rifiuti dell'industria fotografica

carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

carte e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

macchine fotografiche monouso contenenti batteria incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02

o 16 06 03

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

rifiuti della metallurgia termica di argento e oro

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce

10 08 12

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da

costruzione

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E

MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale

di metalli e plastiche

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

oli sintetici per macchinari

cere e grassi esauriti

oli per macchinari, facilmente biodegradabili

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli

di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

scarti di oli per circuiti idraulici

oli per circuiti idraulici contenenti PCB

emulsioni clorurate

emulsioni non clorurate

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

oli sintetici per circuiti idraulici

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

altri oli per circuiti idraulici

oli isolanti e termoconduttori di scarto

oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

oli sintetici isolanti e termoconduttori

oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

altri oli isolanti e termoconduttori

oli di sentina

oli di sentina della navigazione interna

oli di sentina delle fognature dei moli

prodotti di separazione olio/acqua

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

fanghi da collettori

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

rifiuti di oli non specificati altrimenti

fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione

altre emulsioni

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e

08)

solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

clorofluorocarburi, HCFC, HFC1

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E

INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta

differenziata)

imballaggi in materia tessile                                                                                        B

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine

mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e

dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

pneumatici fuori uso

filtri dell'olio

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose                                                              B

gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

rifiuti contenenti olio

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL

TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

legno, vetro e plastica

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

                                                                                                                                B (solo legno)

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

metalli (incluse le loro leghe)

cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI

RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente

provenienti da trattamento terapeutico)

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione

delle malattie negli esseri umani

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne

18 01 03)

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare

infezioni

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per

evitare infezioni (es. bende, gessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti

igienici)

medicinali citotossici e citostatici

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle

malattie negli animali

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare

infezioni

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolare per

evitare infezioni

medicinali citotossici e citostatici

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA

POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO

INDUSTRIALE

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose (incluso l'olio pirolitico)

rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti)

rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico.fisici di rifiuti industriali (comprese

decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

compost fuori specifica                                                                                           B

rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti)

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale         B

rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a biogas e gas prodotti da partire dai rifiuti)

                                                                                                                                B

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti oli e grassi

commestibili                                                                                                              B

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla

voce 19 08 09

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti

sostanze pericolose                                                                                                   B

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue

industriali

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso

industriale

carbone attivo esaurito

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

catrami acidi

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,

triturazione, compattazione, riduzione in pellet(*)) non specificati altrimenti

carta e cartone                                                                                                          B

plastica e gomma

legno contenente sostanze pericolose                                                                         B

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06                                                           B

prodotti tessili                                                                                                           B

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)                                                B (parte biodegrad.)

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,

contenenti sostanze pericolose

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi di

quelli di cui alla voce 19 12 11

(*) Ivi inclusa la pressoestrusione

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA'

COMMERCIALE E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

solventi

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

medicinali citotossici e citostatici

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

legno, contenente sostanze pericolose                                                                      B

 

 

Allegato 1 - suballegato B

 

Il presente suballegato B include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata applicando i criteri individuati all'articolo 3 del presente decreto

 

CODICE CER

 

01

 

 

01 05

01 05 05

02

 

 

02 01

 

02 01 01

02 01 02

02 01 03

02 01 06

 

02 02

 

02 02 01

02 02 02

02 02 03

02 02 04

02 03

 

 

 

02 03 01

 

02 03 03

02 03 04

02 03 05

02 04

02 04 03

02 05

02 05 01

02 05 02

02 06

02 06 03

02 07

 

02 07 01

 

02 07 02

02 07 03

02 07 05

03

 

03 01

03 01 01

03 01 05

 

03 03

03 03 01

03 03 02

03 03 05

03 03 09

03 03 10

 

03 03 11

 

04

 

04 01

04 01 01

04 01 06

04 01 07

04 01 08

04 01 09

04 02

04 02 09

04 02 10

*

 

 

 

 

 

*

DENOMINAZIONE CER

 

RIFIUTI

DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA,

NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,

SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI

ALIMENTI

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e

pesca

fanghi di operazioni di lavaggio e pulizia

scarti di tessuti animali                                                                                         B

scarti di tessuti vegetali                                                                                         B

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente

e trattati fuori sito                                                                                                  B

rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di

origine animale

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

scarti di tessuti animali                                                                                          B

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                               B

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari,

cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della

produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di

melassa

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e

separazione di componenti

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                               B

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti                                                  B

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                               B

fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti                                                  B

rifiuti dela produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e

cacao)

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

                                                                                                                            B

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche                                                  B

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti                                                   B

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI,

MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

scarti di corteccia e sughero                                                                                   B

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli

di cui alla voce 03 01 04                                                                                          B

rifiuti della produzione del legno e della lavorazione di polpa, carta e cartone

scarti di corteccia e legno                                                                                       B

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)                                          B

fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai

processi di separazione meccanica                                                                         B

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03

03 10

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA

TESSILE

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

carniccio e frammenti di calce                                                                                B

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura                                                   B

rifiuti dell'industria tessile

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)                        B

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)                     B

04 02 19

04 02 20

 

04 02 21

04 02 22

06

06 07

 

06 07 02

06 13

06 13 02

07

07 01

 

07 01 09

07 01 10

07 01 12

 

07 02

 

07 02 09

07 02 10

07 02 12

 

07 02 13

07 03

 

07 03 09

07 03 10

07 03 12

 

07 04

 

 

07 04 09

07 04 10

07 04 12

 

07 05

07 05 09

07 05 10

07 06

 

07 06 04

07 06 09

07 06 10

07 06 12

 

07 07

 

07 07 07

07 07 09

07 07 10

07 07 12

 

08

 

 

08 01

 

08 01 11

08 01 21

09

09 01

09 01 10

09 01 12

10

10 03

10 03 18

 

12

 

12 01

 

12 01 05

13

 

13 02

*

 

 

 

 

 

 

 

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fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04

02 19

rifiuti da fibre tessili grezze                                                                                     B

rifiuti da fibre tessili lavorate                                                                                    B

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei

processi chimici degli alogeni

carbone attivato dalla produzione di cloro

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici

di base

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07

01 11

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme

sintetiche e fibre artificiali

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07

02 11

rifiuti plastici

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti

organici (tranne 06 11)

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07

03 11

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari

(tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri

biocidi organici

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07

04 11

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

residui di filtrazione e assorbenti esauriti

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti,

saponi, detergenti, disinfettati e cosmetici

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07

06 11

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica

fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

fondi e residui di reazione, alogenati

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07

07 11

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI

RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E

INCHIOSTRI PER STAMPA

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture

e vernici

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

residui di vernici o sverniciatori

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

rifiuti dell'industria fotografica

macchine fotografiche monouso senza batterie

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce

10 03 17

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E

MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale

di metalli e plastiche

limatura e trucioli di materiali plastici

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili e oli

di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04

13 02 05

13 02 06

13 02 07

13 02 08

13 04

13 04 03

14

 

14 06

14 06 02

14 06 03

15

 

15 01

 

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 05

15 01 06

15 02

15 02 03

 

16

16 01

 

 

16 01 19

17

 

17 02

17 02 01

17 02 03

17 03

17 03 02

17 04

17 04 11

19

 

 

 

19 01

*

*

*

*

*

 

*

 

 

 

*

*

 

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

oli di sentina

altri oli di sentina della navigazione

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e

08)

solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

altri solventi e miscele di solventi, alogenati

altri solventi e miscele di solventi

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E

INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta

differenziata)

imballaggi in carta e cartone                                                                                   B

imballaggi in plastica

imballaggi in legno                                                                                                 B

imballaggi in materiali compositi

imballaggi in materiali misti                                                                                     B parte biodegrad.)

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla

voce 15 02 02

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine

mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e

dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

plastica

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL

TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

legno, vetro e plastica

legno                                                                                                                   B

plastica

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

metalli (incluse le loro leghe)

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA

POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO

INDUSTRIALE

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 10

19 01 18

19 08

 

19 08 05

19 08 12

 

19 08 14

 

20

 

 

20 01

20 01 01

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 25

20 01 38

20 01 39

20 02

20 02 01

20 03

20 03 01

02 03 02

*

carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati

altrimenti

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di

cui alla voce 19 08 11                                                                                          B

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla

voce 19 08 13

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA'

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

carta e cartone                                                                                                   B

rifiuti biodegradabili di cucine e mense                                                                  B

abbigliamento                                                                                                     B

prodotti tessili                                                                                                     B

oli e grassi commestibili                                                                                      B

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37                                                    B

plastica

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

rifiuti biodegradabili                                                                                              B

altri rifiuti urbani

rifiuti urbani non differenziati                                                                                  B (parte biodegrad.)

rifiuti dei mercati                                                                                                  B