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Legge 6 dicembre 2006, n. 290

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
 

(GU n. 285 del 07-12-2006)

 

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:


Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 6 dicembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 

Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006,n.263

Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. ((Misure per la raccolta differenziata.))».

 

(GU n. 285 del 07-12-2006)

 

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1.
Individuazione ((e poteri)) del Commissario delegato
1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza ((nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007)).

((1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.))
2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile ((senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub- commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto e' costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.

4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, ((contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248))

 

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi  presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.». - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recita: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).

- 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimentiprevisti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente art. non si applicano agli organi di direzione,amministrazione e controllo.». 


Art. 2.
Informazione e partecipazione dei cittadini. ((Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania ))
1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ((e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

((1-bis. All'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del  presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.». ))


Riferimenti normativi:
- La «Carta di Aalborg» del 27 maggio 1994 reca «Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile». - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005) reca «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 21, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). - 1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidiurbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regioneCampania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, e' posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006. 7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Allacopertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art.

7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.

8. Per il perseguimento delle finalità del presentedecreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissarialinell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente. 9. (abrogato).».


Art. 3.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili
1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie ((immediatamente)) disponibili, il Commissario delegato ridefinisce ((con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato)) le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente e' annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.

((1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.

1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacita' produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualita' e di frazione organica stabilizzata di qualita'.))(*)

 

(*) N.d.R.: Il comma 1-ter è stato così sostituito dall'art. 9 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61, come modificato in sede di conversione in L. n. 87/2007


Riferimenti normativi:
Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245 del 2005, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

((Art. 4.
Misure per la raccolta differenziata
1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.

2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.

5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 (Disposizioni urgenti di protezione civile): «Art. 1. - 1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accelerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonché per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attività svolte dai Commissari delegati. 2. Tale struttura avra' in particolare il compito di: a) formulare indicazioni ai Commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in composta di qualità per il successivo riutilizzo; b) formulare proposte per ottenere da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio; c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria; d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati; e) promuovere altresì le iniziative di informazione per incentivare presso la popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti; f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonché, ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente, scelto tra persone dotate di comprovata ed elevata professionalità nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate 20 unità di personale, poste in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ancheconomici. Detto personale e' posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco, nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può altresì avvalersi per le attività connesse all'operatività della predetta struttura di un massimo di 40 unità di personale comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ed e' autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili.

4. Per le medesime finalità il predetto Dicastero può avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura.

5. I Commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e motivando le eventuali criticità e indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la realizzazionedegli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti.
6. Il Prefetto di Napoli provvede altresì al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio B economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo e' corrisposto al Prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilita' speciale intestata al medesimo Prefetto.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il Prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale relativa all'emergenza rifiuti al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria.

9. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attivita' connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e' ridotto nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare all'espletamento delle attivita' connesse alle ordinanze in materia ambientale.».

- Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 5.
Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche
((1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività  di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche e' comunque assicurata in conformità alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di cui al presente articolo.

2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore «Gestione rifiuti» del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma.

2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.

2-ter. I comuni di cui  al comma 2-bis, nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalità di natura socio-economica.

2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.

3. Il Commissario delegato può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nellamassima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.

3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima.))

4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attivita' di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere.

5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento deirifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui ((ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54)) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

((5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, puo' sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania.

5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivicompresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonche' quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento sui rifiuti solidi urbani (TARSU), nonche' delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilita' della citata contabilita' speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

 

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania): «Art. 1. - 1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto legge del 30 novembre 2005 n. 245 e per assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilita' speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.
2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attivita' di cui al decreto legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge.

3. Il Dipartimento della Protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1 comma 7, decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui e' aperta apposita contabilita' speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento fara' affluire le risorse di cui all'art. 7 del citatodecreto-legge.
4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario delegato puo' disporre il pagamento di un acconto fino all'80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle affidatarie del servizio in relazione alle quantita' di rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli impianti di produzione del combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi del presente comma non possono essere destinati dalle affidatarie a finalita' diverse da quelle indicate dal soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005». «Art. 3. - 1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferimento in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di pagamento della tariffa di smaltimento ed il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani. 2. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all'art. 1, comma 1, e delle imposte, e' determinata in Euro 0,0880 per chilogrammo per tutti i comuni della regione Campania. Gli incassi di detta tariffa affluiscono all'apposita contabilita' speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvedera' alla successiva liquidazione. 3. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l'importo della tariffa di cui al comma 2 e' ridotto del 10 % per i comuni che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma 2 e' ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscera' un contributo pari ad Euro 0,040 per chilogrammo.

4. A valere sugli importi incassati per la predettatariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai comuni sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, ed accantona per i comuni sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, da erogare ai suddetti comuni a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti un contributo di Euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i comuni sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.

5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, sono autorizzati a fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attivita' oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2, dopo il comma 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2004, n. 3286, e' aggiunto il seguente comma: "4-ter. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attivita' di tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, possono applicare alla tariffa di conferimento, nel rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a favore del comune sede di impianto non superiore ad euro 0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di conferimento un contributo a favore del comune sede di impianto pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso"». - Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). -

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed  istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna  econdo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla». «Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche' dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di  decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.». - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931) reca«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». - L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529/2006 recita:

«Art. 2. - 1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede, d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province interessate, ad individuare le discariche di servizio localizzate nella medesima regione presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post operativa, a condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di garantire la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei fondi commissariali. Per le discariche private il commissario delegato anticipa le somme occorrenti per i relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della messa in sicurezza delle predette discariche, il commissario delegato puo' utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.

2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, e' autorizzato ad individuare, anche al fine della loro ricomposizione morfologica, cave dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Commissario delegato si avvale dei Prefetti delle provincedella regione stessa, che garantiscono la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.
4. Il commissario delegato propone al presidente della regione Campania modifiche del piano cave al fine di ridurre il volume dell'attivita' estrattiva nelle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.

5. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano impianti in esercizio a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri e' posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.».

 

Art. 6.
((Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi))
1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

((1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.))

  

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge n. 245/2005: «Art. 3 (Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie). - 1. (Omissis). 2. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.».

- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, recita: Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei  comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa  nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a  pena di nullita' rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.». - Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.


Art. 7.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ((e successive modificazioni.))

Riferimenti normativi:
Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245/2005 si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 245/2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 8. Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto. 2. (abrogato).». 


Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.