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Regione Liguria
Legge regionale n. 30 del 31-10-2006
Disposizioni urgenti in materia ambientale
(B.U.R. Liguria n. 16 del 2.11.2006)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di bonifiche)
1. Le procedure operative ed amministrative di cui all’articolo 242 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e
successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite ai Comuni in relazione
agli eventi potenzialmente inquinanti su aree ricadenti nel territorio comunale
di competenza ed alle Province in relazione agli eventi potenzialmente
inquinanti su aree comprese in territori sovracomunali.
2. La Giunta regionale, nelle more dell’adeguamento normativo previsto
dall’articolo 265 del d.lgs. 152/2006, definisce i criteri, le metodologie e le
attività relative alla certificazione di cui all’articolo 242, comma 13 e
all’articolo 248, comma 2 del d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di rifiuti)
1. Le competenze in materia di autorizzazioni e controlli, già attribuite
dalla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente), in materia
di gestione dei rifiuti sono confermate in capo agli Enti come nella stessa
stabilito, salvo quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività
di recupero dei rifiuti ammesse al regime delle procedure semplificate sono
soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006.
3. I procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui all’articolo 33,
comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio) avviate con comunicazioni inoltrate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti di adeguamento ai
sensi del decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 (regolamento recante
modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e
33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»), sono conclusi dagli Enti e con le
procedure previste dalla l.r.18/1999.
4. Le iscrizioni nei registri tenuti dalle Province effettuate sulla base delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 216 del d.lgs. 152/2006, con
riguardo anche a quanto previsto nel comma 15, restano valide ed efficaci fino
alla rispettiva scadenza.
5. Le iscrizioni effettuate dalle Province dal 29 aprile 2006 alla data di
entrata in vigore della presente legge sono inviate dalle stesse alla competente
sezione regionale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo
212 del d.lgs. 152/2006, nonché ad ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure).
ARTICOLO 3
(Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura)
1. L’Autorità d’Ambito di cui all’articolo 148 del d.lgs 152/2006 è
competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
industriali in pubblica fognatura, nel caso in cui abbia provveduto alla data di
entrata in vigore della presente legge ad affidare la gestione del servizio
idrico integrato.
2. Nel caso in cui l’Autorità d’Ambito non abbia ancora provveduto ad affidare
la gestione del servizio idrico integrato, e comunque entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2007, la competenza al rilascio di tale autorizzazione spetta al
Comune.3. Ai fini dell’esercizio della competenza di cui al comma 1, l’Autorità
d’ambito si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico
integrato, fatte salve le competenze dell’ARPAL in materia.
ARTICOLO 4
(Rinnovo di concessioni scadute)
1. Le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche scadute alla data
di entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate dall’Ufficio
regionale competente sentito l’Ambito Territoriale Ottimale con decorrenza dalla
data di scadenza delle stesse, a condizione che i titolari della concessione
scaduta risultino in regola con i pagamenti del canone di concessione e abbiano
presentato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, istanza
di rinnovo oltre la data di scadenza della concessione o presentino apposita
istanza entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. L’Ufficio regionale competente in materia di grandi derivazioni, sentito l’ATO,
ai fini del rilascio della concessione, verifica che sussistano i requisiti
occorrenti per il rinnovo della concessione, eventualmente richiedendo
l’integrazione di documentazione necessaria per l’istruzione della pratica di
rinnovo.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero)
1. Le funzioni relative all’autorizzazione all’immersione in mare di
materiale e all’attività di posa in mare di cavi e condotte, già esercitate
dalla Regione alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, sono
confermate in capo alla medesima e con effetto dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo stesso.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 anche attraverso la
definizione di indirizzi e procedure.
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova addì 31 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)