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Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R

 

Regolamento di attuazione dell’articolo 13 comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) recante la disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

 

 (B.U.R.T. n. 30 de 13.10.2006)

 


Il Presidente della Giunta Regionale
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modifi cato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), ed in particolare l’articolo 12, comma 1 lettera b, commi 3 e 4, e l’articolo 13, comma 1 lettera e);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 17 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo
29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione in agricoltura, e previo espletamento delle procedure di cui all’art. 13 del Protocollo d’Intesa Giunta regionale - enti locali del 06/02/06;
Dato atto che le commissioni consiliari “Agricoltura” e “Territorio e Ambiente” hanno espresso parere favorevole nella seduta congiunta del 13 settembre 2006;
Dato atto che il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 5 settembre 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2006, n. 693 che approva il Regolamento di attuazione dell’articolo 13 comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) recante la disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;

EMANA
il seguente Regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) disciplina, in particolare le procedure e le
modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, lettera b) e comma 4 della l.r. 20/2006.
2. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal presente regolamento è esclusa ai sensi dell’articolo 185, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal campo di applicazione della parte IV del citato decreto legislativo.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fi ni del presente regolamento si intende per:
a) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura degli impianti;
b) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fi brosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
c) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
d) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l’eventuale periodo di riposo temporaneo;
e) spandimento successivo: l’utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell’anno successivo al primo spandimento;
f) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento.

Art. 3
Comunicazione
1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 è presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno
ad uso agricolo le acque di vegetazione e le sanse umide.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno al comune, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento.
3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato 1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’ allegato 2 del presente regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
a) i dati di cui all’allegato 1, lettere B. e C. e i dati della lettera D. solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
b) i dati di cui all’allegato 2 solo nel caso in cui siamo intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A. o i punti a., b. e c. della lettera B. possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.
5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all’allegato 1 esclusi i seguenti punti: A.a. punto 4, A.b., A.c. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a).
6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette una copia della stessa ai dipartimenti provinciali o ai servizi subprovinciali ove presenti, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), per la verifi ca periodica delle operazioni di spandimento di cui dell’articolo 9 della l. 574/1996.
7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifi che prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di 50 metri cubi per ettaro di superfi cie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superfi cie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsto dall’articolo 2 della l. 574/1996.

Art. 4
Modalità e tempi di spandimento
1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell’acqua in esse contenuta che tengano
conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superfi cie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
4. Lo spandimento deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo il periodo massimo per lo spandimento che non può superare la data del 15 maggio e le eventuali prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute.

Art. 5
Divieti di spandimento
1. Fatto salvo il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, è vietato spandere le acque di vegetazione e le sanse umide:
a) entro 10 metri dai corsi d’acqua, dai laghi e dalle acque marino costiere e di transizione a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline nonché dalle sponde dei corsi d’acqua, ove non diversamente specifi cato dagli strumenti di pianifi cazione;
b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d’acqua superfi ciali signifi cativi così come defi niti dalla deliberazione del Consiglio Regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come defi nito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
f) nei boschi;
g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
h) nelle aree di protezione primaria e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
i) nelle aree di cava;
j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
l) nei terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.
2. La distribuzione tramite mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide permette di utilizzare terreni con pendenze dal 15 per cento fi no al 25 per cento a condizione che tali operazioni non diano origine a ruscellamento.

Art. 6
Modalità di stoccaggio
1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effl uenti zootecnici, agroindustriali o con i rifi uti di cui al d.lgs. 152/2006.
2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità suffi ciente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l’impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:
a) volume delle acque di vegetazione, e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti, prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
5. L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio è regolamentato dal d.lgs. 152/2006.
6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito.
7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artifi ciale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coeffi ciente di permeabilità K>1*10-7cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artifi ciale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.

Art. 7
Modalità di trasporto
1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.
2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide, è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.
3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identifi cativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale dello stabilimento, e i dati identifi cativi del legale rappresentante;
b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;
c) l’identifi cazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identifi cativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.
4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all’interno dell’azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell’azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l’individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.
5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identifi cativi del frantoio, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l’altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.
6. I documenti del presente articolo sono conservati per tutta la campagna olearia di riferimento dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

Art. 8
Controlli e relazioni periodiche
1. Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è defi nito nei programmi annuali delle attività dei dipartimenti provinciali dell’ ARPAT.
2. Nel corso dei controlli il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l’eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio forniscono le informazioni richieste ed consentono l’accesso alle strutture ed ai siti interessati dall’utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifi che prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l. 574/1996.
4. Ogni anno entro il 31 ottobre il comune trasmette ai dipartimenti provinciali dell’ARPAT un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell’allegato 1, i dati dell’allegato 2, lettera A, punti 4.4 e 5 e le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 7, comma 3, relative all’anno precedente.
5. L’ARPAT sulla base delle comunicazioni dei dipartimenti provinciali entro il 31 gennaio dell’anno successivo comunica alla Regione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.

Art. 9
Sanzioni
1. Per la violazione delle norme previste dal presente regolamento relative alle modalità di svolgimento dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 22, comma 5 della l.r. 20/2006. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della l. 574/1996.

Art. 10
Disposizioni finali e transitorie
1. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide effettuata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento resta valida per dodici mesi salvo richieste di integrazioni da parte del comune di competenza.
2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6 entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono tre anni.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI
Firenze, 5 ottobre 2006


Allegato 1
Dati contenuti nella comunicazione di cui all’art. 3 del presente regolamento


A. ALLA COMUNICAZIONE SONO ALLEGATI:
a. la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
b. la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.
c. la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
B. DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO
a. nominativo del legale rappresentante;
b. denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
c. tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
d. tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
e. produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
f. giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
g. produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi.
C. DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO:
a. periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
b. quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
c. nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
d. superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso;
e. numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.
D. DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENENITORI DI STOCCAGGIO:
a. titolare del contenitore di stoccaggio;
b. volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in metri cubi;
c. localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
d. tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).


Allegato 2
Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all’articolo 3, comma 3 del presente regolamento che costituisce parte integrante della comunicazione


A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO
1. titolare del sito di spandimento;
1.1 identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle);
1.1 superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.
2. Pedologia
2.1 pH;
2.2 stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»).
2.3 Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).
3. Geomorfologia
3.1 Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.
4. Idrologia
4.1 Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;
4.2 Profondità della prima falda permanente;
4.3 Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;
4.4 Bacino idrografico di riferimento.
5. Agroambiente
5.1 Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;
5.2 Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.
B. TRASPORTO E SPANDIMENTO
a. Denominazione, indirizzo, telefono , fax della ditta che esegue il trasporto.
b. Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.
c. Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.
d. Modalità di spandimento.
e. Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.
C. CARTOGRAFIA
a. Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:
1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;
2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.
b. Estratto di mappa catastale riportante:
1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.