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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

Regione Campania

Legge regionale del 28-03-2007 n. 4

Norma in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati

 

(B.U.R. Campania n. 19 del 3-4-2007)

 

 

 

IL IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
Gestione dei rifiuti

Capo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

 Principi
1. La presente legge considera la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio assicurando il  rispetto dei principi di equità tra territori e generazioni. Si ispira, altresì, al conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla normativa nazionale.

ARTICOLO 2

 Oggetto
1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:

a) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;

b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l’organizzazione e le modalità di svolgimento;

c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è  conferito dalla regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.

2. La presente legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e assicura le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori  naturalie paesaggistici escludendo dallo smaltimento dei rifiuti le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 3

Finalità
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi  materia prima secondaria;

c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l’utilizzo produttivo conseguendo l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto ambientale connesso  allo smaltimento;

d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla  legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini; 

e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di  predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;

f)promuovere l’utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale -norme ISO ed EMAS- nonché dei sistemi di qualità quali lo sviluppo del marchio di qualità ecologica -ECOLABEL- volti a  promuovere prodotti con un minore impatto sull’ambiente contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente;

g) garantire in linea generale l’autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale -ATO- e di compensazione di cui agli articoli 15 e 29 ;

h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di  strumenti quali Green Public Procurement - PP-;

i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in conformità ai principi di sussidarietà e solidarietà territoriale, fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla regione; 

l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;

m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;
o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell’inquinamento- IPPC- ovvero per i settori di interesse prevedere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; 

p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;

q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale.

ARTICOLO 4

Informazione istituzionale al cittadino
1. La regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3, in conformità ai principi della “Carta di Aalborg” approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l’ideazione, la redazione e la diffusione di materiale  didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV.

2. La regione monitora, con strutture interne, così come per le attività di informazione e comunicazione, le iniziative di cui al comma 1 e ne valuta l’efficacia.

ARTICOLO 5

Sezione regionale del catasto dei rifiuti
1. E’ istituita presso l’agenzia regionale per la protezione ambientale -ARPAC-la sezione regionale del catasto dei rifiuti -SRCR - .

2. La SRCR è articolata territorialmente su base di ambito territoriale ottimale.

3. La SRCR raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti - SNCR - e all’osservatorio regionale di cui  all’articolo 6 entro trenta giorni dal ricevimento. 

ARTICOLO 6

Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
1. E’ istituito l’osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio, presso il settore regionale di cui all’articolo 7, comma 2.

2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento  dell’osservatorio.

3. L’osservatorio:

a) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;

c) provvede a monitorare l’andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);

d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione e degli impianti; 

f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;

g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e dei servizi;

h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;

i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l’eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;

l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell’utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.

4. L’assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull’attività svolta dall’osservatorio.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’osservatorio si avvale dell’ARPAC.

6. L’osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3. 

TITOLO II
Competenze e organizzazione

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 7

Competenze della regione
1. Sono di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10, sentiti le province, i comuni, le autorità d’ambito e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo V , articoli 239 e successivi;

d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze di cui alla normativa statale vigente;

e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259 attribuisce alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di riqualificazione, di bonifica e di messa in sicurezza nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 214, 215, e 216, nel rispetto delle relative linee guida approvate dalla commissione consiliare permanente competente per materia;

n) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 196, comma 1, lettera n);

o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l’adozione, in conformità della normativa statale vigente, delle disposizioni necessarie affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al trenta per cento del fabbisogno stesso. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni;

q) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;

r) la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di  quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è  preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione il potere di adottare le determinazioni finali;

s) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province e delle autorità d’ambito di cui all’articolo 16 in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite con la presente legge;
t) la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

u) la concessione di contribuiti ai comuni per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;

v) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all’uso di materiale riciclato;

z) l’individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi qualificati di gestione ambientale;

aa) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10;

bb) l’adozione di schemi tipo di contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della normativa statale vigente;

cc) l’elaborazione e l’approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 5.

2. È istituto presso l’area generale di coordinamento della giunta regionale “Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile”, il settore “Programmazione e interventi regionali in materia di gestione integrata dei rifiuti”. Al settore sono attribuiti i compiti di predisposizione degli atti di programmazione, pianificazione e promozione della gestione integrata dei rifiuti nonchè le funzioni connesse al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, alla vigilanza e al controllo sull’attuazione della presente legge.

3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento del settore di cui al comma 2 anche mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti presso l’area generale di coordinamento.

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la regione si avvale anche dell’ARPAC.

5. La regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree stesse, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

ARTICOLO 8

Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l’accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06,  parte quarta; 

c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;

d) l’individuazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale – ptcp- di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, nonché sentite le autorità di cui all’articolo 16 e i comuni ; 

e) l’esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l’espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;

f) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell’articolo 4.

2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici ivi inclusa l’ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

3. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che siano effettuati adeguati  controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di  cui al decreto legislativo n. 152/06 , articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.

ARTICOLO 9

Competenze dei comuni
1. I comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fino all’inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato, ai sensi dell’articolo 20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e  dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 , stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti. 3. I comuni sono tenuti a comunicare mensilmente alla provincia i dati della  raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’osservatorio regionale e nazionale. 

4. I comuni possono prevedere la raccolta a domicilio, anche in determinati periodi dell’anno, presso persone anziane, portatori di handicap e per particolari esigenze pubbliche e private.

5. I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.

TITOLO III
Pianificazione

Capo I
Piani regionali

ARTICOLO 10

Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR, in coerenza con il piano territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/04, articolo 13, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.

2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, stabilisce:

a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a  insediamenti produttivi compatibili;

b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli  ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all’articolo 13, comma 1;

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a  garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale; 

f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel  rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f ;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h)i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati ulteriori impianti o siti di smaltimento dei rifiuti salvo autonome delibere dei comuni stessi, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h) ;

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche;

m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 225, comma 6;

n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

o) l’indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l’analisi socio-economico-territoriale - SWOT- sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall’osservatorio;

p) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

q) i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.

3. Il PRGR stabilisce, inoltre:
a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti ;

b) la normativa generale;

c) gli obiettivi generali di pianificazione con l’individuazione concordata di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ambiti territoriali ottimali e  regioni;

d) i criteri per l’organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

e) i criteri per l’organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;

f) i criteri per l’organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

g) il programma di cui all’articolo 7, comma 1, lettera cc);

h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all’articolo 11, ove necessario;

i) il piano regionale delle bonifiche di cui all’articolo 12.

4. La regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la giunta regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui requisiti che  devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.

ARTICOLO 11

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi :
a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c) detta i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;

e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede, inoltre:

a) la normativa di attuazione;
b) una relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali nonché sugli obiettivi finali del piano;

c) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità.

ARTICOLO 12

Piano regionale delle bonifiche
1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate individua:

a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegiano, prioritariamente, l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

c) l’ordine degli interventi assicurando priorità ai siti sede di ex discariche e discariche nel periodo di emergenza dei rifiuti;

d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

e) la stima degli oneri finanziari.

2. La regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad  uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.

3. Con delibera di giunta regionale sono dettati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare competente per materia.

ARTICOLO 13

Procedure per l’adozione e approvazione del piano regionale e relative varianti
1. La giunta regionale, sentita la conferenza permanente regione – autonomie locali e le autorità d’ambito, adotta la proposta di PRGR di cui all’articolo 10. I pareri contrari sono allegati alla proposta di PRGR.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sul bollettino ufficiale della regione Campania le province, le autorità d’ambito, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

3. Il piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato.

4. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione definito dai commi 1,2 e 3, con i termini ridotti della metà.

5. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l’adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta regionale.

6. La giunta regionale con cadenza triennale e, comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del piano e propone al consiglio le modifiche necessarie all’aggiornamento  dello stesso.

ARTICOLO 14

Efficacia ed effetti del piano regionale
1. Le disposizioni contenute nel PRGR e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge. 

TITOLO IV
Ambiti Territoriali Ottimali

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 15

Articolazione in ambiti territoriali ottimali
1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti Territoriali Ottimali –ATO – nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti. 

2. Il PRGR provvede, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, alla delimitazione di ogni singolo  ambito territoriale ottimale che, in sede di prima applicazione della presente legge, coincide con ogni circoscrizione provinciale. Per la provincia di Napoli si può prevedere l’istituzione di due  ATO.

3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l’unificazione di più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo. All’interno di ogni ATO non possono  essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

4. Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui al comma 3 si pronunciano obbligatoriamente le assemblee delle autorità d’ambito interessate.

ARTICOLO 16

Struttura dell’autorità d’ambito
1. Per ogni ATO è istituito un consorzio obbligatorio, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 31, denominato autorità d’ambito, costituito dai comuni e dalla provincia in cui ricade il territorio dell’ATO. 2. Gli organi dell’autorità d’ambito, le attribuzioni e il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità al decreto legislativo n. 267/00, articolo 31, per quanto non disposto dalla presente legge.

3. L’assemblea degli enti consorziati è composta dal presidente della provincia e dai sindaci o loro delegati . Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti fino a un massimo di trenta voti. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno, in ogni caso, diritto a un voto. Il presidente della provincia ha diritto a un voto e presiede l’assemblea dell’ATO.

4. L’elezione del consiglio di amministrazione avviene mediante presentazione di liste composte da cinque candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno due rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti nei primi quattro posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge quattro componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il quinto componente del consiglio di  amministrazione è il candidato collocato al primo posto della lista che ottiene la seconda cifra elettorale. Negli ATO che superano un milione e cinquecentomila abitanti, nelle liste deve essere presente un rappresentante  dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione, avente funzione di amministratore delegato, è eletto dal consiglio tra i suoi membri. Il consiglio e l’amministratore delegato restano in carica quattro anni.

6. Le condizioni di accesso alla carica di consigliere di amministrazione dell’ATO sono quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 267/00. 

7. Le autorità d’ambito sono dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.

ARTICOLO 17

Costituzione delle autorità d’ambito
1. Il presidente della provincia nel cui territorio si estende l’ATO provvede alle attività strumentali alla costituzione dell’autorità d’ambito. In particolare:

a) predispone la convenzione e lo statuto dell’autorità d’ambito sulla base dello schema tipo che la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b) stabilisce il termine perentorio, che non può superare i trenta giorni, per approvazione della convenzione e dello statuto da parte di ogni consiglio degli enti locali che costituiscono l’autorità d’ambito;

c) convoca nei successivi trenta giorni l’assemblea di insediamento per l’approvazione della convenzione e dello statuto e per l’elezione degli organi dell’autorità d’ambito.

2. La provincia assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell’ autorità d’ambito.

3. La convenzione e lo statuto sono approvati dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.

4. La regione, nel caso in cui i comuni e le province non costituiscono l’autorità d’ambito nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 24 .

5. Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell’autorità d’ambito.

ARTICOLO 18

Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell’autorità d’ambito
1. L’autorità d’ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle autorità d’ambito nei modi di  legge.

2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.

3. Le quote di finanziamento dell’autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione.

4. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati alla giunta regionale per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell’autorità d’ambito e per ogni ulteriore controllo previsto dalla normativa vigente.

5 La regione, la provincia e i comuni trasferiscono alle autorità d’ambito la titolarità dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti. 

6. Le autorità d’ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari.

7. Per garantire il primo avviamento delle autorità d’ambito, la regione assicura loro un contributo per il funzionamento.

ARTICOLO 19

Funzioni dell’autorità d’ambito
1. L’autorità d’ambito esercita le funzioni ad essa assegnate dal decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni.

2. Il piano d’ambito può prevedere l’istituzione, nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani. 

3. L’autorità d’ambito adotta il piano d’ambito e il programma di interventi, di cui al decreto legislativo n. 152/06, all’articolo 203, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, e li trasmette all’osservatorio.

4. L’adozione del piano d’ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione.

ARTICOLO 20

Organizzazione della gestione dei rifiuti
1. L’autorità d’ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, nonché in conformità alle  leggi regionali in materia.

2. All’autorità d’ambito è trasferito l’esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L’autorità d’ambito adottando apposito regolamento, in sede di definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:

a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli;

b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l’attuazione di forme di  raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.

TITOLO V
Requisiti Tecnici

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 21

Requisiti tecnici, ubicazione degli impianti e autorizzazione all’esercizio
1. I nuovi impianti sono ubicati nelle zone individuate dalle province. Per l’ubicazione degli impianti esclusivamente destinati a servizio della raccolta differenziata, le province provvedono, d’intesa con i comuni interessati ed altri enti, a individuare prioritariamente aree e complessi industriali dismessi ovvero in disuso. 

2. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei cittadini e la progressiva riduzione dell’impatto ambientale  derivante dai rifiuti. 

3. Le procedure per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, sono disciplinate dal decreto legislativo n. 152/06, capo IV,  titolo I, articoli n. 208 e seguenti. Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della stessa.

ARTICOLO 22

Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
1. La regione elabora e approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico e il recupero di materiali o di energia.

3. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione europea.

TITOLO VI
Poteri sostitutivi

Capo I
Competenze

ARTICOLO 23

Poteri sostitutivi delle province
1. I poteri sostitutivi attribuiti alle province dalla presente legge sono esercitati dal presidente della provincia competente per territorio il quale, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta  giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

ARTICOLO 24

Poteri sostitutivi della regione
1. La regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all’attuazione del PRGR, alla costituzione delle autorità d’ambito di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 e all’affidamento del servizio di cui all’articolo 20.

2. I poteri sostitutivi attribuiti alla regione dalla presente legge sono esercitati dal presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

TITOLO VII
Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 25

Incentivazioni e contributi
1. Le autorità d’ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel  rispetto dei principi di cui all’articolo 3

2. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati agli ATO per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi è riconosciuto anche un contributo di premialità.

3. Le autorità d’ambito trasmettono annualmente alla regione ed alle province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente.

ARTICOLO 26

Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 18 sono estese anche agli enti locali e alle società di gestione dei servizi pubblici locali in ambito regionale.

2. La giunta regionale emana direttive per la promozione presso i soggetti di  cui al comma 1 e gli enti di cui alla legge regionale n. 18/02, articolo 2, comma 1, dell’uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale d’ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 27

Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
1. La regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi attuando, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, le seguenti azioni:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e alle scuole, promuovendo l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;

c) divulgazione ed incentivazione della pratica di compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio; d) sperimentazione, adozione, diffusione e incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti attraverso l’uso di materiali riutilizzabili, l’impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, l’utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro nonchè di penne e batterie ricaricabili.

2. La regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, promuove accordi con le province e i comuni prevedendo anche le relative risorse economiche.

3. Le modalità degli accordi sono definite dalla giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base del piano regionale dei rifiuti.

ARTICOLO 28

Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato.

ARTICOLO 29

Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
1. La giunta regionale determina annualmente misure di compensazione tra ATO per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da quello nel quale è situato l’impianto. 

Capo II
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 30

Personale
1. Il personale in servizio presso l’ARPAC, proveniente dall’ufficio del commissario delegato, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 1996, n. 2425, e 22 dicembre 2000, n. 3100, che ha maturato  almeno ventiquattro mesi di servizio alla data di pubblicazione della presente legge, è ammesso a partecipare, con la riserva fino al cinquanta per cento dei posti, ai concorsi banditi dall’ARPAC.

2. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 è ammessa per le qualifiche corrispondenti alle posizioni giuridiche ricoperte alla data del 31 gennaio 2007 nell’ambito dell’ufficio del commissario delegato e degli enti pubblici convenzionati.

ARTICOLO 31

Norma finanziaria
1. All’onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per il 2007 in euro 1 milione, si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 1.1.1 dello stato di previsione della spesa.

2. All’onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 32

Abrogazione e norma transitoria
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, fatta eccezione per l’articolo 6, che è abrogato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 20, comma 1.

ARTICOLO 33

Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
1. Al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre1996, n. 608, al decreto legislativo n. 152/06, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all’ordinanza del  Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2007, n. 3564. 

ARTICOLO 34

Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

 

Napoli, 28 marzo 2007-04-10

-BASSOLINO-