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Deliberazione 4 Luglio 2007
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n. 178 del 2-8-2007)
IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale gestori ambientali
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori
ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'art. 212, comma 8, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che le imprese che
esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi
come attivita' ordinaria e regolare, nonche' le imprese che trasportano
i propri rifiuti pericolosi in quantita' che non eccedano trenta
chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo
senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e a seguito di
semplice richiesta scritta alla Sezione regionale dell'Albo
territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a
valutazione relativa alla capacita' finanziaria e alla idoneita' tecnica
e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti;
Vista la propria deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO,
relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'allegato "B" alla citata deliberazione 26
aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, recante il modello di ricevuta della
richiesta d'iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la suddetta ricevuta consente in via provvisoria alle
imprese interessate di svolgere l'attivita' oggetto dell'iscrizione
all'Albo in attesa della emanazione del provvedimento formale
d'iscrizione o del provvedimento di divieto di prosecuzione
dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della deliberazione 26
aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO;
Ritenuto, pertanto, di fissare un termine temporale alla validita' delle
ricevute rilasciate sia in data successiva che in data anteriore
all'entrata in vigore della presente deliberazione;
Delibera:
Art. 1.
1. Nel modello di ricevuta di cui all'allegato "B" della citata
deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, dopo la frase: "Segue
provvedimento formale d'iscrizione, con efficacia dalla data di
ricezione della richiesta" e' aggiunta la seguente "La presente ricevuta
e' valida sei mesi dalla data del rilascio.".
2. Il termine di validita' delle ricevute rilasciate anteriormente
all'entrata in vigore della presente deliberazione e' fissato alla data
del 31 dicembre 2007.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 luglio 2007
Il Presidente: Laraia
Il segretario: Onori