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Deliberazione 4 Luglio 2007

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n. 178 del 2-8-2007)

 

 

 





IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'art. 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attivita' ordinaria e regolare, nonche' le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantita' che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacita' finanziaria e alla idoneita' tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la propria deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'allegato "B" alla citata deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, recante il modello di ricevuta della richiesta d'iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la suddetta ricevuta consente in via provvisoria alle imprese interessate di svolgere l'attivita' oggetto dell'iscrizione all'Albo in attesa della emanazione del provvedimento formale d'iscrizione o del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO;
Ritenuto, pertanto, di fissare un termine temporale alla validita' delle ricevute rilasciate sia in data successiva che in data anteriore all'entrata in vigore della presente deliberazione;

Delibera:

Art. 1.
1. Nel modello di ricevuta di cui all'allegato "B" della citata deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, dopo la frase: "Segue provvedimento formale d'iscrizione, con efficacia dalla data di ricezione della richiesta" e' aggiunta la seguente "La presente ricevuta e' valida sei mesi dalla data del rilascio.".
2. Il termine di validita' delle ricevute rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione e' fissato alla data del 31 dicembre 2007.

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il Presidente: Laraia

Il segretario: Onori