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Testo coordinato del Decreto-Legge 11 Maggio 2007, n. 61
Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4), recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.".
(GU n. 156 del 7-7-2007)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Apertura discariche e messa in sicurezza
(( 1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta di
rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare
l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in
deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo,
nonche' igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in
materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il
Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela
della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i
seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in
provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo
Trimonte in provincia di Benevento.))
2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e'
consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo
smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della provincia di
Salerno.
(( 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco
nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e'
consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed
esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo.
Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito
utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione
ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di
smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune
di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi
d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
4. - 5. (Abrogati).
Art. 2.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Il Commissario delegato, con le necessarie
garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza,
fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a
soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio e, ove
occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo
smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di
rifiuti, ((prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005,
trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della
regione in conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo
da garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine
alla regolare ed efficace gestione del servizio.)) Il Commissario
delegato puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli
impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano
volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del
presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte
dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e'
sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da
parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato
d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione
fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie
misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di
pericolo eventualmente esistenti. ((Il Commissario delegato,
preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave
dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non
presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e
sanitario".))
(( 1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate
in Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in
altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle
regioni confinanti".))
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio
della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire
anche l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a
discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21, ((non puo' superare le))trenta unita'.
Art. 3.
Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in
assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel
((territorio)) dell'area "Flegrea" - ricompresa nei comuni di Giugliano
in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per
il territorio contermine ((a quello della discarica "Masseria Riconta" -
e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, non possono essere
localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti.))
(( 1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3596 del 15
giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno
2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento
dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente
localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune
di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e' definitivamente chiuso.))
Art. 4.
Consorzi di bacino
1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in
via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta
differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge
della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i
lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25
febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo
1999.
2. Sono fatti salvi ((i contratti gia' stipulati, nonche' quelli
in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe gia' concordate tra
le parti prima della)) data di entrata in vigore del presente
decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento
della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.
(( 3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre
l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i
consorzi)) non adottino le misure prescritte da una specifica
ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua
adozione, per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli
imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti,
nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno,
metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare dovranno essere assunte
misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a
domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata
di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
(( 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal
Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili
ai fini della valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei
costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi
tariffari sulle utenze.))
Art. 5.
Attuazione di misure emergenziali
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del
superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione
Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza,
anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni
necessaria determinazione per assicurare piena effettivita' agli
interventi ed alle iniziative ((previsti dal presente decreto e
che sono attuati)) dal Commissario delegato.
Art. 6.
Nomina a sub-commissari dei presidenti delle province
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva
restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un
quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i presidenti delle
province della regione Campania sono nominati sub-commissari ((a
titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei
rispettivi ambiti provinciali)) d'intesa con il Commissario
delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione
del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale,
((con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di
incrementare la raccolta differenziata.))
2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e'
abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della
dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli
ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica
per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
Art. 7.
Tariffe
(( 1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le
iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 31 dicembre 2008(*) e
per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene
ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto
anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai
comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni
di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in
caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto
per l'approvazione delle delibere necessarie.))
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 1° gennaio 2008 è stato così prorogato per
effetto dell'art. 33 del Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria" pubblicato nella GU n. 302 del
31-12-2007
Art. 8.
Clausola di invarianza della spesa
(( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua pertinenza
previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in
merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui al comma 2.))
Art. 9.
Piano per il ciclo integrato dei rifiuti
1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter
e' sostituito dal seguente: (("1-ter. Il Commissario delegato
adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione
dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il
Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la
regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione
comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella produzione,
riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento
e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacita'
produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente
comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del
concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche
la piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato
livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per
la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la
realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di
almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da
rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualita'
e di frazione organica stabilizzata di qualita".))
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.