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Regione Liguria.
Legge Regionale n.23 del 03-07-2007
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
(B.U.R. Liguria n. 13 dell'11.7.2007)
Il Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Oggetto del tributo)
1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995
n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si applica
ai rifiuti di cui all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 (norme in materia ambientale).
ARTICOLO 2
(Soggetti del tributo)
1. Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di
colui che effettua il conferimento, dal soggetto, pubblico o privato,
che gestisce un impianto classificato, in base al decreto legislativo 13
gennaio 2003 n. 36 (attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti), come discarica per:
a) rifiuti inerti;
b) rifiuti non pericolosi;
c) rifiuti pericolosi.
2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell’articolo 3, comma 32,
della l. 549/1995, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e
da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di
rifiuti.
3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei
terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al
pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ove non dimostri di
aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia
territorialmente competente prima della constatazione delle violazioni
di legge.
4. Il tributo è dovuto alla Regione Liguria per i rifiuti conferiti
nelle discariche ubicate nel territorio regionale.
ARTICOLO 3
(Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di
rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni
effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’articolo 190 del
d.lgs. 152/2006.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il tributo è determinato nelle misure
di cui all’Allegato “A”.
3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
b) rifiuti speciali non pericolosi;
c) rifiuti speciali pericolosi;
d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a
disposizioni del regolamento comunale;
e) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti
urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli
individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4;
f) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti
speciali pericolosi e speciali non pericolosi i cui standard
tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 4;
g) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate
per rifiuti non pericolosi;
h) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche
controllate per rifiuti speciali non pericolosi;
i) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche
controllate per rifiuti speciali pericolosi.
ARTICOLO 4
(Pagamento del tributo in misura ridotta)
1. La Giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi che
gli impianti di trattamento con operazioni di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del
pagamento in misura ridotta del tributo per il conferimento in discarica
degli scarti e sovvalli derivanti dall’esercizio degli stessi, di cui
all’articolo 3, comma 40 della l. 549/1995.
2. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento funzionalmente
collegati ad impianti di discarica, i provvedimenti autorizzativi
provinciali ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c) della legge
regionale 21 giugno 1999 n.18 (adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) o modificazioni degli stessi individuano,
per ciascun impianto, con riferimento agli standard operativi definiti
con provvedimento della Giunta regionale, i requisiti quantitativi e
qualitativi delle frazioni di materiali derivanti dai processi di
trattamento destinati a riutilizzo nelle attività di gestione degli
impianti di discarica e non soggetti quindi al versamento del tributo di
cui alla l. 549/1995.
3. Le quantità di materiali trattati e conferiti in discarica che non
risultino conformi ai requisiti fissati con i provvedimenti di cui ai
commi 1 e 2 restano in ogni caso soggette al tributo di cui alla l.
549/1995 nella misura ordinaria.
ARTICOLO 5
(Modulazione dell’importo del tributo in funzione dei risultati di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani)
1. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata
previsti dall’articolo 205 del d. lgs. 152/2006, viene applicata
l’addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal comma 3 del
medesimo articolo 205.
2. L’accertamento sulle quote di raccolta differenziata è effettuato su
base annua dall’Osservatorio Regionale di cui all’articolo 36 della
legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (nuovo ordinamento dell’Agenzia
regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione
delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione,
gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli
Osservatori istituiti presso le Province in base all’articolo 10, comma
5, della legge 23 marzo 2001 n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e
con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai
Comuni ai sensi del comma 3.
3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata
raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunica alla Regione i
risultati raggiunti nell’anno precedente entro il termine del 31 marzo
tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla
Regione nell’ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti
nell’anno precedente.
4. La Giunta regionale, sulla base dell’accertamento di cui al comma 1,
entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun
Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata
sulla base di criteri omogenei.
5. Ai Comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro il
termine di cui al comma 3, l’addizionale del 20 per cento viene
applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione
del termine di trenta giorni per provvedere.
6. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, procedure e
modalità applicative per le attività previste nel presente articolo.
7. A decorrere dalla data di costituzione delle Autorità d’Ambito di cui
all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006, le attività poste in capo ai
Comuni dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalle suddette
Autorità d’Ambito.
ARTICOLO 6
(Modalità di riscossione e versamento)
1. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in
fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di
tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il
versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato, con
le modalità di cui al comma 2.
2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla
scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni
di deposito, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico
bancario a favore della Tesoreria Regionale.
ARTICOLO 7
(Presentazione della dichiarazione)
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a produrre alla Provincia, per le
verifiche di cui all’articolo 8, ed in copia alla Regione, una
dichiarazione su modello conforme a quello approvato ai sensi del comma
3, contenente i seguenti dati:
a) denominazione e sede della ditta e generalità complete del legale
rappresentante;
b) ubicazione dell’impianto;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché i quantitativi
parziali per ogni tipologia di rifiuto;
d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di
presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
3. La Regione approva apposito modello della dichiarazione di cui al
comma 1.
ARTICOLO 8
(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
1. L’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge,
constatate con apposito processo verbale dai soggetti e con le modalità
indicati all’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, è effettuato dalle
Province.
2. L’accertamento è effettuato dalle Province anche nel caso in cui
dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.
3. Le Province contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali
coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al
pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori
e della sanzione amministrativa tributaria nella misura minima di cui
all’articolo 9, commi 1 e 2.
4. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
introitate dalle Province, che provvedono a riversare alla Regione le
somme relative a tributo ed interessi moratori.
ARTICOLO 9
(Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie)
1. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del
tributo speciale per il deposito in discarica, si applica la sanzione
amministrativa tributaria prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. Alle violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applica
l’articolo 3, comma 31, della l. 549/1995 così come modificato
dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
(revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi
indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge
23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 10
(Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica
abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti)
1. Alle attività di discarica abusiva, di abbandono, scarico o
deposito incontrollato di rifiuti si applicano le sanzioni
amministrative tributarie previste dall’articolo 3, comma 32, della l.
549/1995.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate con le medesime modalità
e dagli stessi soggetti previsti dall’articolo 8.
ARTICOLO 11
(Presunzione)
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata
che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito
incontrollato di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di
cui all’articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, questi si presumono
conferiti alla data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova
contraria.
ARTICOLO 12
(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)
1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle
violazioni di cui alla presente legge la Provincia procede mediante
l’iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dal Titolo primo,
Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 13
(Decadenza)
1. L’accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine
di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la
presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all’articolo
7.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto
indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di
cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.
3. In caso di presentazione dell’istanza di rimborso a mezzo del
servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta
dall’ufficio postale accettante.
ARTICOLO 14
(Anagrafe delle discariche a fini tributari)
1. Le Province comunicano alla Regione i dati relativi alle nuove
autorizzazioni per l’esercizio delle attività di discarica ai sensi
della normativa in materia entro trenta giorni dal rilascio nonché,
entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni in essere.
2. Le Province trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dal
ricevimento, copia delle denunce di cui all’articolo 2, comma 3.
ARTICOLO 15
(Quota di gettito riservata alle Province)
1. La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, spettante ai sensi dell’articolo 3, comma
27, della l. 549/1995 alle Province, viene ripartita tra le medesime
sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche
ubicate nel territorio provinciale e destinata esclusivamente allo
svolgimento di interventi in campo ambientale con priorità alla gestione
integrata dei rifiuti.
ARTICOLO 16
(Quota di gettito per Programmi Ambientali)
1. Il 20 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in
discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle
Province, è destinato, ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della l.
549/1995, alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei
programmi regionali in campo ambientale.
2. Nell’ambito della quota di gettito di cui al comma 1 la Regione
destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in
campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che raggiungono i
risultati di raccolta differenziata indicati all’articolo 205 del d. lgs.152/2005.
ARTICOLO 17
(Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico)
1. Nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sui rifiuti istituito ai
sensi dell’articolo 36 della l.r. 20/2006, opera una Sezione avente il
compito di fornire supporto tecnico alle attività di riscossione,
accertamento ed al contenzioso riguardante la applicazione dei tributi
regionali in materia ambientale.
2. In particolare la Sezione di cui al comma 1 provvede:
a) a fornire il supporto tecnico alla verifica dei dati inerenti il
versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla
presente legge, anche in funzione delle attività di accertamento e
contestazione delle violazioni di cui all’articolo 8;
b) alle attività funzionali alla applicazione del tributo per il
conferimento in discarica in misura proporzionale ai risultati della
raccolta differenziata, in base alle previsioni dell’articolo 5,
garantendo il coordinamento fra le attività di elaborazione dei dati
sulla produzione dei rifiuti e la determinazione della misura del
tributo da versare da parte di ciascun Comune;
c) alle funzioni connesse alla applicazione dell’onere di servizio,
istituito dal Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (regolamento di
attuazione dell’articolo 40 della l.r. 18/1999 inerente l’applicazione
dell’onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei
rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni, di cui all’articolo 40
della l.r. 18/1999, a favore dei Comuni sedi di impianti di gestione dei
rifiuti;
d) alla promozione ed attuazione di iniziative di informazione e
divulgazione sulle modalità di applicazione dei tributi regionali in
materia ambientale.
ARTICOLO 18
(Norma transitoria)
1. La misura di cui all’articolo 5 trova applicazione a partire
dall’anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di
raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai
Comuni, nell’ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti
nell’anno precedente.
2. Fino alla istituzione delle Autorità d’Ambito di cui all’articolo 201
del d.lgs. 152/2006, l’addizionale al tributo per il conferimento dei
rifiuti in discarica è applicata a carico dei singoli Comuni che non
raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dall’articolo
205 del medesimo d.lgs 152/2006.
3. La Giunta regionale provvede alla approvazione dei provvedimenti di
attuazione della presente legge entro il termine di nove mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di
vigenza della legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e fino
alla definizione degli standard tecnico – operativi di cui all’articolo
4 della presente legge, per scarti e sovvalli di rifiuti urbani e
speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali,
tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia
complessa, si intendono i materiali non più riutilizzabili derivanti da
operazioni di recupero autorizzate, in forma ordinaria o semplificata,
al recupero di materia o di energia.
5. Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui al
comma 3 devono:
a) essere destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai cicli di
produzione o di consumo;
b) rispettare i parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti
autorizzativi provinciali nel caso in cui si operi in procedura
ordinaria;
c) rispettare i limiti e le condizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998
e successive modifiche ed integrazioni nel caso in cui si operi in
procedura semplificata.
ARTICOLO 19
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ) è abrogata.
2. L’articolo 48 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento
delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è abrogato.
ARTICOLO 20
(Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale
sono iscritti:
a) il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 4, al Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di
tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, Categoria 1.1
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, U.P.B. 1.1.1 Imposte;
b) le entrate per interessi ai sensi dell’articolo 8, comma 4, al Titolo
III Entrate extra tributarie, - Categoria 3.4 Entrate di natura varia,
U.P.B. 3.4.1 Entrate di natura varia.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono
stanziate:
a) la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi riservata alle Province ai sensi
dell’articolo 15 nell’Area I Istituzionale alla U.P.B. 1.104 Rapporti
con gli enti locali;
b) la quota del gettito del tributo destinata al fondo previsto
all’articolo 16 nell’Area IV Ambiente alla U.P.B. 4.101 Interventi e
studi in materia di tutela ambientale e alla U.P.B. 4.201 Interventi nel
settore dell’Ambiente.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 3 luglio 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)
ALLEGATO 1
Allegato A
Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi in funzione della nuova
classificazione delle discariche ex d.lgs. 36/2003 (art.5).
Regime del tributo |
|
Tipologie rifiuti |
Importo tributo |
A. RIFIUTI INERTI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI
|
|
B. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI |
- €/Kg. 0,0062 |
C. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI |
- €/Kg. 0,0062 |
D. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE |
- €/Kg.0,0103 |
E. SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, I CUI STANDARD TECNICO -OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 |
- €/Kg.0,00207 |
F. SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI I CUI STANDARD TECNICO -OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 |
- €/Kg. 0,00124 |
G. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI |
- €/Kg.0,00207 |
H. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECILI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI |
- €/Kg. 0,00124 |
I. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI PERICOLOSI |
- €/Kg. 0,00124 |
J. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO |
- €/Kg.0,00207 |
K. RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO |
- €/Kg. 0,00124 |