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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 12 del 12-07-2007
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
(B.U.R. Lombardia n. 29 del 16.7.2007 - S-O- n. 1 del 17.7.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 6 “Contratto di servizio” della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono aggiunte
le seguenti parole: “che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione
della localizzazione degli impianti;”.
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 16 “Funzioni delle province” della l.r. 26/2003)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 26/2003 è
sostituita dalla seguente:
“b) l’approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei
progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi
della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17;”.
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 17 “Funzioni della Regione” della l.r. 26/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 26/2003 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato
1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e riduzione integrale dell’inquinamento) per l’incenerimento dei rifiuti
urbani;”
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’approvazione, ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di
impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;”.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 20 “Piani provinciali di gestione dei rifiuti”
della l.r. 26/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 è aggiunto il
seguente periodo:
“I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza
territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi
urbani.”
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 è
sostituito dal seguente:
“Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono
al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria
provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono
maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il
superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato
dall’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo è
automaticamente adeguato al predetto limite.”
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole “o alla
discarica;”;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle
necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero
e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti
urbani, e l’individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da
parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L’eventuale
previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati
al di fuori del proprio territorio è accompagnata, in sede di
approvazione del piano ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con
la provincia interessata e con il gestore dell’impianto per una durata
congruente con le previsioni del piano;”;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli
impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico
tariffario;”.
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 le parole “a tempo
indeterminato” sono sostituite dalla parola “quinquennale” e le parole
“e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni” sono
soppresse.
ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 23 “Obiettivi di riciclo e recupero” della l.r.
26/2003)
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 26/2003
è abrogato.
ARTICOLO 6
(Abrogazione dell’articolo 6 “Norma di interpretazione autentica” della
legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 “Conferimento di funzioni agli enti
locali in materia di servizi locali di interesse economico generale.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia,di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche’ ”)
1. L’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18
(Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali
di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”), è abrogato.
ARTICOLO 7
(Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 ‘Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell’ambiente)
1. Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 11 dicembre
2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), è aggiunta infine, la
seguente lettera:
“b bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata
ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento)”.
2. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 24/2006 sono aggiunte, dopo la
parola “2007” le parole “e per le istanze di autorizzazione integrata
ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n.
59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008”.
ARTICOLO 8
(Norme transitorie e finali)
1. Le province adottano i piani provinciali di cui all’articolo 20
della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al
comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il
30 marzo 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta
regionale interviene ai sensi dell’articolo 13bis della l.r. 26/2003 e
nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.
2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i
finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a
causa dell’inerzia nel compimento dell’atto obbligatorio di cui al comma
1.
3. Per le finalità di cui al comma 7 dell’articolo 30 della l.r.
24/2006, la Regione rilascia l’autorizzazione integrata ambientale per
gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa
l’acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli
ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4.
Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera b), della l.r. 26/2003.
4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato
la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l’accordo
contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali
conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale
all’impianto oggetto dell’istanza. In caso di mancata produzione
dell’accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue
l’istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante.
Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la
prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di
tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.
5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti
non soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3,
in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti.
Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, della l.r. 24/2006, le
istanze pervenute alla Regione dopo l’entrata in vigore della presente
legge sono inviate alla provincia competente per territorio.
6. In sede di procedura di rinnovo dell’autorizzazione relativa agli
impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4
dell’articolo 20 della l.r. 26/2003, la provincia competente acquisisce
il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni
dei piani provinciali e in relazione all’utilizzo dell’impianto per un
bacino di utenza sovraprovinciale.
7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra
la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante
l’approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con
l’individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una
distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da
bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per
unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una
distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di
importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei
criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico
regionale.
8. Entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta
regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle
funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative
a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all’utilizzo dei
fanghi in agricoltura allo scopo di ridurne la pericolosità nell’impiego
e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli.
9. Nelle more dell’entrata in vigore del provvedimento regionale di cui
al comma 8, la provincia non rilascia nuove autorizzazioni relative
all’utilizzo dei fanghi in agricoltura e, nei centottanta giorni
successivi all’entrata in vigore del provvedimento medesimo, integra le
autorizzazioni già rilasciate adeguandole alle nuove disposizioni.
ARTICOLO 9
(Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni)
1. L’ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale la graduatoria
dei comuni sulla base della percentuale di raccolta differenziata
effettuata e finalizzata all’effettivo riciclo e recupero, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 2, la Giunta
regionale individua altresì i finanziamenti regionali in campo
ambientale ai quali i comuni, secondo l’ordine individuato dalla
graduatoria di cui al comma 1, possono accedere con criterio
preferenziale.
ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Milano, 12 luglio 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/392 del 3
luglio 2007)