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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Settembre 2007

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3613).

(GU n. 235 del 9-10-2007)

 

 

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata";
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante "Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590 del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007 art. 1, n. 3596 del 15 giugno 2007, n. 3601 del 6 luglio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007 articoli 13 e 19, n. 3604 del 3 agosto 2007 e n. 3605 del 9 agosto 2007;
Vista la nota del 6 agosto 2007 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota dell'8 agosto 2007 dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la nota del 31 agosto 2007 con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al quadro normativo in materia di rifiuti diretto a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nella regione Campania;
Vista la nota del 5 settembre 2007 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che nella riunione tenutasi il 5 settembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, e' emersa la necessita' di provvedere mediante apposita ordinanza di protezione civile alla definizione delle risorse finanziare per l'attuazione delle misure di compensazione e mitigazione ambientale concordate con i comuni di Serre e Postiglione;
Vista la nota del 7 settembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota del 18 settembre 2007 del commissario delegato prefetto di Napoli;
Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1.
1. Per consentire l'espletamento delle occorrenti misure di compensazione ambientale nel comune di Postiglione in provincia di Salerno il commissario delegato e' autorizzato ad assegnare al medesimo comune la somma di 2 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3605 del 9 agosto 2007.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il commissario delegato e' autorizzato ad assegnare al comune di Serre in provincia di Salerno la somma di Euro 3.360.000,00 a valere sui costi di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Macchia Soprana ubicata nel medesimo comune.
3. Il commissario delegato e' autorizzato ad impiegare le risorse finanziarie gia' attribuite dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza di protezione civile n. 3590 del 23 maggio 2007 e dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3605 del 9 agosto 2007 per le attivita' di bonifica dei siti di Macchia Soprana e di Pagliarone nel comune di Serre da porre in essere da parte del consorzio Sa2.

Art. 2.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3605 del 9 agosto 2007 e per le occorrenti iniziative di mitigazione ambientale da porre in essere nel comune di Serre, finalizzate anche al rispetto delle direttive comunitarie, e' riservata la somma di Euro 15 milioni mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate, costituendo una preordinazione a valere sulla quota ordinaria da destinare alla regione Campania, nell'ambito della prossima delibera Cipe di riparto del FAS.

Art. 3.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti al superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il commissario delegato puo' sostituirsi ai sindaci nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 3 dell'art. 192 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente: Prodi