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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Novembre 2007
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3627).
(GU n. 269 del 19-11-2007)
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: "Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata";
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante "Misure
straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli enti
ordinariamente competenti";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25
gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato da ultimo, fino al 31
dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e
di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del
27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004,
n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2,
n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370
del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18
novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del
28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417
del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15
giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n.
3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005,
n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e
15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n.
3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n.
3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del
28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546
del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5
dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art.
5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo
2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007,
articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007,
n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590
del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007, art. 1, n. 3596 del 15
giugno 2007, n. 3601 del 6 luglio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007,
articoli 13 e 19, n. 3604 del 3 agosto 2007 e n. 3605 del 9 agosto 2007;
Viste le note del 25 settembre 2007 del commissario delegato per
l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Considerato che le dotazioni impiantistiche per la depurazione dei
percolati provenienti dalle discariche e dagli impianti di conferimento
dei rifiuti, disponibili sul territorio regionale, presentano gravi
carenze nella capacita' di trattamento dei volumi prodotti e che tale
situazione rischia di aggravarsi con l'approssimarsi della stagione
autunnale;
Considerata la necessita' di garantire il regolare allontanamento dei
suddetti percolati, al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di
ulteriore criticita' nella gestione degli impianti di conferimento dei
rifiuti e salvaguardare l'integrita' delle matrici ambientali dei siti
nei quali sono allocati tali impianti;
Ritenuto di dover assicurare il massimo utilizzo delle capacita' di
trattamento e smaltimento del percolato presso gli impianti di
depurazione del sistema regionale, anche mediante l'allestimento di
specifici impianti di trattamento del percolato da localizzare presso le
discariche ed i siti di stoccaggio dei rifiuti:
Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e di cui alla nota del 25 ottobre 2007;
Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 26 ottobre 2007;
Dispone:
Art. 1.
1. Per accelerare il superamento del contesto emergenziale in atto
nel territorio della regione Campania il Commissario delegato,
avvalendosi dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze di
protezione civile citate in premessa provvede in particolare: ad
approvare i progetti per la realizzazione di linee specificamente
dedicate al trattamento dei percolati provenienti dalle discariche,
dagli impianti di selezione del sistema regionale e nell'ambito degli
impianti pubblici del servizio idrico integrato; ad autorizzarne la
gestione.
2. Le iniziative poste in essere ai sensi della presente ordinanza
comportano la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si
dovessero rendere necessari, sono resi dalle amministrazioni competenti
entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, si intendono
favorevoli.
4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario
delegato si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del capo settore
del ciclo integrato delle acque della regione Campania.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza
il commissario delegato si avvale della somma di euro 14.000.000,00 a
valere sulla riserva premiale non assegnata alla data del 30 settembre
2006 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 22 marzo 2006.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite, con vincolo di
destinazione, direttamente sulla contabilita' speciale intestata al
commissario delegato.
Art. 2.
1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative
necessarie al superamento della situazione di emergenza in atto nella
regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato e'
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004,
e limitatamente alle linee specificatamente dedicate al trattamento di
percolati provenienti dal sistema di smaltimento rifiuti, agli articoli
101, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 118, 120, 121, 124 e 125 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2007
Il Presidente: Prodi