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Deliberazione 29 luglio 2008
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.
(GU n. 206 del 3-9-2008)
IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale gestori ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406,
recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato
con decreto 23 aprile 1999, recante modalita' di prestazione delle
garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese
esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di
attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile
2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di
raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella
categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8
del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008,
il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali
stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalita' e i
termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica e della capacita'
finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i
centri di raccolta;
Ritenuto pertanto, di dover fissare i requisiti minimi dei soggetti
iscritti al registro delle imprese e al repertorio
economico-amministrativo (REA), in prosieguo denominati soggetti, che
intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita'
di gestione dei centri di raccolta;
Ritenuto, altresi', di adottare disposizioni transitorie in ordine alle
modalita' e ai termini per l'iscrizione dei soggetti gestori dei centri
di raccolta individuati dall'art. 2, comma 7, del decreto 8 aprile 2008;
Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione intende
individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso
l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale
che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo
svolgimento dei servizi;
Delibera:
Art. 1.
Requisiti per l'iscrizione
1. I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1
per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta
devono:
a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico
amministrativo (REA);
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata
nell'allegato 1;
c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto
secondo le modalita' di cui all'allegato 2;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti
stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale
16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
e) dimostrare il requisito di capacita' finanziaria con gli importi
individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con le
modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n.
406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da
imprese che esercitano attivita' bancaria secondo lo schema riportato
nell'allegato 4.
2. I soggetti gia' iscritti nella categoria 1 che intendono integrare
l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attivita' di
gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma
1, lettere b), c) ed e).
Art. 2.
Garanzie finanziarie
1. L'iscrizione di cui all'art. 1 e' subordinata alla prestazione di
idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile
1999, per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e
assimilati».
2. I soggetti gia' iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella
categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie
finanziarie a condizione che l'attivita' di gestione dei centri di
raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione.
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell'art. 2
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 8 aprile 2008, che intendono proseguire l'attivita', presentano
domanda d'iscrizione o domanda d'integrazione dell'iscrizione nella
categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta entro il termine di
sessanta giorni previsto dallo stesso comma. Ai fini della dimostrazione
dello svolgimento dell'attivita' alla data di entrata in vigore del
decreto 8 aprile 2008 e dell'attribuzione della classe d'iscrizione,
alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione dell'iscrizione
e' allegata una dichiarazione dell'ente territoriale competente dalla
quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o dei
centri di raccolta gestiti, nonche' la popolazione servita dagli stessi.
In alternativa a detta documentazione, e' allegata dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dall'interessato ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo
schema riportato nell'allegato 5.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono soddisfare il requisito della
formazione degli addetti di cui all'allegato 2, punto 1.1., entro il
termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda
d'iscrizione.
3. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i centri
di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, lettera
d), entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di
responsabile tecnico e' assunto dal legale rappresentante del soggetto
interessato anche in assenza dei requisiti previsti.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Onori
Allegati omessi