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Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
(GU n. 120 del 23-5-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare adeguate
iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore
dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della
regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura
igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessita' e dell'assoluta urgenza di individuare
discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella
regione Campania;
Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente
stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero
abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente
emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;
Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione
e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei
rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo
critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di
smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile
per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente
necessita' di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti
giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed
extraurbani;
Ritenuto altresi' di inserire le misure emergenziali in un quadro
coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello
smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni
alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il
relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
Ritenuta la necessita' di disporre in via legislativa interventi di
bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare
adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonche' interventi
per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso
territorio;
Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che
hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalita' organizzata nelle
attivita' di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata
la necessita' di fornire adeguate risposte, anche in termini di
efficienza, nello svolgimento delle attivita' di indagine in ordine ai
reati commessi nell'ambito delle predette attivita' di gestione dei
rifiuti;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari
che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei
combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 -
26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimita' costituzionale
dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21;
Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187
del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui
procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della complessiva
azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo
emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e
straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione in corso, e,
comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania e' preposto un Sottosegretario di Stato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato:
«il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e
in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio
2004, n. 215, puo' essere nominato il Capo del Dipartimento della
protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in
tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo
5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro
86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11
gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di
Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o piu' capi
missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega,
che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture
di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del
funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni
commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato il
subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto
dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a
disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze
che si manifesteranno nel corso delle attivita' saranno fronteggiate a
valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla
gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilita'
speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita
contabilita' speciale intestata al Sottosegretario di Stato.
Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della
difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di
assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e
dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con
la somma urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti,
all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi' come
individuati nell'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito dall'articolo
2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di
Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che
tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero
mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave
dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento
di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita' della
complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'
disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al
proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a
norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita' di
gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di
salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e
l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero
impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente
interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita'
competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle
iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla forza pubblica
ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le altre autorita'
competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del
Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresi'
l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei
siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso
delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la
vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti, in
termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui al
presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario
all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce,
ostacoli o rende piu' difficoltosa la complessiva azione di gestione dei
rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in
parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la
gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo
comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita' di
gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attivita'
di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato al ricorso di interventi
alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad
altri soggetti idonei, a valere sulle risorse gia' destinate alla
gestione dei rifiuti.
Art. 3.
Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali relativi
alla gestione dei rifiuti nella regione Campania
1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei
rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania,
nonche' a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di
procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le
esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le
indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da
magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari
personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale.
Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in
materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore
della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di
appello di Napoli puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate
presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso
Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in
corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime,
per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. A cura del
magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli
atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della
Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso
da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti
giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede
a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di
redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del
personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici
giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti
dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal
trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed
a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche' quelle individuate
con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere
sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di
reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non
sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al
termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il
presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato
emergenziale stesso.
Art. 4.
Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali
previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in
ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione
di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La
giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie
relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria diversa da
quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.
Art. 5.
Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al
parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi
previsti, e' autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il
conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:
19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo
massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e' autorizzato
l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi
autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101
del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di
termodistruzione nel comune di Salerno, e' altresi' autorizzata la
realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE),
conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione
di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto
previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.
Art. 6.
Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11
maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore
dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai
fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa
societa' affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga
conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato di
manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA),
Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - localita' Pianodardine,
Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche' del termovalorizzatore di
Acerra (NA). Detta valutazione e' effettuata da una Commissione composta
da cinque componenti di comprovata professionalita' tecnica, nominati
dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle
parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli
impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in
impianti per il compostaggio di qualita' e per le attivita' connesse
alla raccolta differenziata ed al recupero, nonche' per la trasferenza
dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per
la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma
urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 17.
Art. 7.
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il
presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei
cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di
proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno
di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura
regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono
coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri
e' assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello
dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta
collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei
compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' componente di diritto, a titolo gratuito, della
Commissione di cui al comma 1.
Art. 8.
Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di
smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di un
impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco
del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto.
In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito
da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione,
anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzato nella regione
Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo
2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER
19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e
stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un
impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei
rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03,
20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti
stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 9.
Discariche
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei
rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a
regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico previsto
dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento dei rifiuti
giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la
realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di
settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni:
Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita' Nocecchie; Savignano Irpino
(AV) - localita' Postarza; Serre (SA) - localita' Macchia Soprana;
nonche' presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - localita' Pero
Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita' Pozzelle e localita'
Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del
cane); Caserta - localita' Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La
Fossa (CE) - localita' Ferrandelle; Serre (SA) - localita' Valle della
Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01;
19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti
impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti
contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*;
19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali»,
provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo
18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i
rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai
rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania
e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi
tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche'
alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione
relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti,
il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza
dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non
oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla
conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro
i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei
servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette
giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline
specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle
popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa
individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione
di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: «Le ordinanze di
cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a
18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7,
si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 10.
Impianti di depurazione
1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque
reflue, siti nella regione Campania, le attivita' di trattamento e
smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi
di cui all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di tempo
strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli
scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non
superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa
valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza
maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti
individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali
competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito
di valutare la presunta entita' e durata degli effetti in relazione alle
specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti
che ospitano i predetti impianti.
Art. 11.
Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo
minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani
prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre
2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano
regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato
per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, e' imposta una
maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati
pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento
dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli
impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive,
anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle
amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse
amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e'
abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei
comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di
Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da
pubblicare mediante modalita' individuate dal Sottosegretario di Stato,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le
necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e
getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si
applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e
privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni
occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti
organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande
distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a
cinquanta unita' e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della
regione Campania e' fatto obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al
Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta
differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui
all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,
modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile
2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta,
istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono
sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione e' affidata ad
un soggetto da individuare con successivo provvedimento del
Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta
differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa
fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI
sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di
imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilita'. Tali
corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al
noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta
differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre ed
effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare
campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di
raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, a definire le modalita' tecniche, finanziarie ed
organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita' di indirizzo e
l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione
di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta
differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di
inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il
Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico
del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi,
anche integrativi di quelli gia' sottoscritti direttamente dagli enti
territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli
interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali
scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro
strategico nazionale 2007-2013.
Art. 12.
Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e
cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione
possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie nei confronti
degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle
stesse societa' affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie
vantate dalle societa' affidatarie medesime verso la gestione
commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente
affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno trasmettere
i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione
contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di cui al
comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse
del Fondo di cui all'articolo 17.
Art. 13.
Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di
carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e
la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza
maggiori oneri.
2. Le attivita' di informazione della popolazione sono attuate in
collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in
accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti
privati.
3. Al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni
di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del
Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze
previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello
Stato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assume,
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le
iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi
ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di
ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli
studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei
rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito
delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi
didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 14.
Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'
l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano
nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette
disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'
di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 15.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita'
dell'Amministrazione
1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad
iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti
assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il
Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga
alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le
collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione
delle situazioni di grave necessita' in corso e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale
proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo
contratti di diritto privato della durata massima di un anno e,
comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non
rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui
all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli
emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione
delle attivita' di cui al presente decreto, ivi compreso quello
appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei
vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle
finalita' inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche
afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di
pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia'
notificati.
Art. 16.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita'
dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della
protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione
civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta
qualifica funzionale, e' immesso, anche in soprannumero, previo
espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia
retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione
delle problematiche di cui all'articolo 1, nonche' con riferimento
all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' sostituito dal
seguente:
«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono
ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami
riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali
maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il
medesimo Dipartimento.».
2. Il Dipartimento per la protezione civile e' autorizzato:
a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale appartenente a
societa' a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a societa' che
svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da
inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima
fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno 5 anni di anzianita' nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere
dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375
milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
Art. 17.
Copertura finanziaria investimenti
1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad
eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 e' istituito il Fondo per
l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari
a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il
trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita
contabilita' speciale di cui un importo pari al dieci per cento e'
destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione
dell'emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di
euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Deroghe
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, il Sottosegretario
di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e
del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia
ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul
lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non
esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori
pubblici»articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924,
n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante
«Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150,
recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei provvedimenti
adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma
1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita' dei
suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita' montane»,
articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive
modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE
concernenti norme in qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e
17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione
delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il
riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del
Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2,
comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla
revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.»
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante
«Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 27
dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data
13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143,
146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita'
dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e
3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120,
121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205,
208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269,
270, 271, 272, 273, 281, 304;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37,
40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243
e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie
emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma
1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»
articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per
emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3,
articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla
legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46,
225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
Art. 19.
Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31
dicembre 2009.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano