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Testo coordinato del Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 23 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile».
(GU n. 165 del 16-7-2008)
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...)) A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
(( Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ))
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della complessiva
azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo
emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e
straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione in corso, e,
comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania e' preposto un Sottosegretario di Stato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato:
«il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e
in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio
2004, n. 215, puo' essere nominato il Capo del Dipartimento della
protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in
tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo
5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11
gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di
Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o piu' capi
missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega,
che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture
di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del
funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni
commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato il
subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto
dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a
disposizione delle gestioni esistenti. (( Alle attivita' di cui al
presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle
gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione
civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. ))
Le risorse giacenti sulle contabilita' speciali intestate ai Commissari
delegati confluiscono su apposita contabilita' speciale intestata al
Sottosegretario di Stato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza,
determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento
alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si
procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei
relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le
predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il
relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono
essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai
sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 376 e 377, e 3, comma 44,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni
concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali). - 1-375 (Omissis).
376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e'
stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza
portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il
principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51
della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non
compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376,
ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e
successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis,
10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive
modificazioni.».
«Art. 3 (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e
razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico
impiego; Norme finali). - 1-43 (Omissis).
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico
delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca,
universita', societa' non quotate a totale o prevalente partecipazione
pubblica nonche' le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o
mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non puo'
superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il
limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e
di controllo di societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attivita' di natura professionale e ai contratti d'opera,
che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo
percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi,
aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta
di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun
atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi puo' ricevere
attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la
pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto
interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il
destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno
erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra
consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze
di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre
anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le
amministrazioni, gli enti e le societa' di cui al primo e secondo
periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono
tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei
conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate
deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel limite massimo di 25 unita', corrispondenti alle posizioni
di piu' elevato livello di responsabilita'. Coloro che sono legati da un
rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e
controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di
governo o di controllo dell'organismo o societa' con cui e' instaurato
un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti
di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente
comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel
caso di pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel
corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorita' indipendenti
il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di
pubblicita' e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque
superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) - 1. Il Consiglio dei
ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini
dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione
amministrativa; delibera altresi' su ogni questione relativa
all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere.
Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del
Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia
dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni
programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del
Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia'
presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare
con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione
e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito
dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che
sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il
compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in
caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle
funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da
svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti
dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei
confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e
comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali,
comunque denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di
cui all'art. 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art. 8 della
Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro
competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi
dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela
dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi,
previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di
atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente
del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione
consiliare.».
«Art. 4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri e' tassativa, anche agli effetti dell'art. 3,
comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.»
«Art. 5. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in
essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del
comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro
espressamente delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la
promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri,
i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione,
i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; d) controfirma gli
atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e'
intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno
valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri
atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e,
anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le
facolta' del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e
promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle
decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente
al Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere, sullo
stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle
determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale. Segnala altresi', anche su proposta dei ministri
competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunita'
di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95,
primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in
attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonche' quelle
connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica
generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in ordine agli atti che
riguardano la politica generale del Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti
in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al
Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una
complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici
coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse
valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti
in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che
essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale
responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale del
Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento
e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie;
in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro competente
relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli
enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati
dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i
conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di
servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari
Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare
questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al
Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non
appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro
composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze
dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non
appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone
delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche
comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di
Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli
adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della
Corte di giustizia delle Comunita' europee; cura la tempestiva
comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle
Comunita' europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti
alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei
confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le
medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai
rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre
attribuzioni conferitegli dalla legge.».
«Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I Sottosegretari di Stato sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che
il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei
ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano
giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la
formula di cui all'art. 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i
poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito
il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative
ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali
ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal
Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti
del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari,
sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e
rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute
del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su
argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio
dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina
il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i
sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed ai Ministeri.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita).
- 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico
di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed
al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A
tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta
collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice
dell'ente.»
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita
le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art.
16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana
le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per
la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede
alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche
in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di
diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le
assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti
nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento
del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo
stesso regol adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera
n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere
di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). 1. I
dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di
sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti
dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e
di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1,
della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali
rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a
piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari
programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di
cui al presente art. non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e'
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i
poteri.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215
(Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), recita:
«Art. 1 (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. I titolari di cariche
di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano
esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal
porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in
situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo
si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice
Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del
Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al
comma 1.».
«Art. 2 (Incompatibilita). - 1. Il titolare di cariche di governo, nello
svolgimento del proprio incarico, non puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare,
di amministratore di enti locali, come definito dall'art. 77, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
da quelli previsti dall'art. 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad
esclusione delle cariche di cui all'art. 1, secondo comma, della legge
13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi fini
di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie
connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se
gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali
attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i
proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;
inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni
comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o
societa' tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori
ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data
del giuramento relativo agli incarichi di cui all'art. 1 e comunque
dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per
tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o
di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono
vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d)
del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio
della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata
dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di
governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici,
nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in
settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o
nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i
titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo
non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione
di carriera.».
- Il testo dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile)
reca:
«5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi
eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione
civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera
dello stato di emergenza.».
Art. 2.
(( Attribuzioni del Sottosegretario di Stato ))
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della
difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di
assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e
dell'ambiente (( previste dal diritto comunitario, ))
provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma
urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti,
all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi' come
individuati nell'articolo 9.
(( 1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo
svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce
ulteriori emolumenti. ))
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito dall'articolo
2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di
Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che
tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero
mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave
dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento
di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. (( Il
Sottosegretario di Stato e' altresi' autorizzato a porre in essere,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e
riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 17.))
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita' della
complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'
disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al
proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a
norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree, le sedi degli uffici(*) e gli impianti comunque connessi all'attivita' di
gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di
salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e
l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero
impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente
interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita'
competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle
iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla forza pubblica
ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le altre autorita'
competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del
Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresi'
l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei
siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso
delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la
vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
(( 7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli' previsti
dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze
armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e
protezione, di cui al comma 7, nonche' per il controllo della
corretta gestione del ciclo dei rifiuti(**), agisce con le funzioni di agente di
pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e all'immediata
perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma
dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di
prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per
completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia
giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone
indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o
dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si
applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura
penale. ))
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita'
competenti, in termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze
di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario
all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(( 8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso
dalle amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente
decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione
allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 17. ))
9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque
impedisce, (( ostacola )) o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione
dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in
parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la
gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo
comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita' di
gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati
nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato al (( ricorso ad interventi ))
alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad
altri soggetti idonei, a valere sulle risorse (( dei comuni interessati
)) gia' destinate alla gestione dei rifiuti.
(( 12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima
della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una
relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli
interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17,
indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le
risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno
affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento
dei rifiuti della regione Campania. ))
(*) N.d.R.:
Comma aggiunto dall'art. 2-bis, del D.L. 172/2008, introdotto in sede di
conversione in legge (L. n. 210/2008)
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 5, del D.L. 172/2008, convertito
in L. n. 210/2008
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.
263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
cosi' come sostituito dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61
(Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti),
convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recita:
«Art. 3 (Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base
delle migliori tecnologie disponibili).
- 1.-1-ter. (Omissis).
2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e
sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa
antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle
attuali societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga
all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e
per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere
dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui
all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilita'
di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del
servizio. Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, anche
tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le
discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di
cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a
provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria;
l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione
del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e
fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il
Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato
di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la
progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente
esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione,
assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando
su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di
vista ambientale e sanitario.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita»:
«Art. 43 (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse
pubblico). - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in
assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui
sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale
essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il
pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per
l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali
civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri
immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2
ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene
utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha
interesse o chi utilizza il bene puo' chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda,
disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del
bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento
del danno, l'autorita' che ha disposto l'occupazione dell'area emana
l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno.
Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della
medesima autorita'.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalita'
di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonche'
quando sia imposta una servitu' di diritto privato o di diritto pubblico
ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare
di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti
nei precedenti commi il risarcimento del danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi
di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5,
6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui
il terreno sia stato occupato senza titolo.
6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorita'
espropriante puo' procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo,
con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale
acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati
o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei
settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.».
- Il testo dell'art. 682 del codice penale recita: «Art. 682 (Ingresso
arbitrario in luoghi ove l'accesso e' vietato nell'interesse militare
dello Stato). - Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e'
vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto non
costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno,
ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.»:
«Art. 4. - 1. In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non
consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli
ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel
corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che
all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine
di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di
effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in
relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non
appaiono giustificabili.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo'
estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato
dalle persone suindicate per giungere sul posto.
3. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto
verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al
procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma,
consegnato all'interessato.».
- Il testo dell'art. 349 del codice di procedura penale recita:
«Art. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e di altre persone). - 1. La polizia giudiziaria
procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini puo' procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonche' altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo
di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia
giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita'
personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a
eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161.
Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi
identificare ovvero fornisce generalita' o documenti di identificazione
in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la
falsita', la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi
la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione
e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al
pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra
l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete, ed in tal caso
con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un
convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato compiuto e'
data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che
non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio
della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del rilascio della
persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 1931.
- Il testo dell'art. 340 del codice penale recita: «Art. 340
(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessita). - Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarita' di
un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita'
e' punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.».
- Il testo dell'art. 635 del codice penale recita: «Art. 635
(Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con
la multa fino a euro 309. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre
anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1. con violenza
alla persona o con minaccia; 2. da datori di lavoro in occasione di
serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione
di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3. su
edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto,
o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su
immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle
cose indicate nel n. 7 dell'art. 625; 4. sopra opere destinate
all'irrigazione; 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali
destinati al rimboschimento; 5-bis. sopra attrezzature e impianti
sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di
manifestazioni sportive.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146
((Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge.):
«Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all'art. 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato
dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi
pubblici di cui all'art. 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a
forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia
ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, di propria iniziativa,
informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il
prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale,
informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che
determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione, da esaurire nel piu' breve tempo possibile, e se il
tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'art. 1, comma 1.
2. L'ordinanza puo' disporre il differimento dell'astensione collettiva
ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia' proclamate,
la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte
dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad
assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili
con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'art. 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta
in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il
pregiudizio ai predetti diritti, l'autorita' competente ne tiene conto.
L'ordinanza e' adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo
di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il
periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere
osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai
soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissione nei
luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa
erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante adeguate
forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o
mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.».
Art. 3.
(( Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. ))
1. Nei procedimenti relativi ai reati, (( consumati o
tentati, )) riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in
materia ambientale nella regione Campania, nonche' in quelli connessi a
norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, ((
attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui
all'articolo 2 del presente decreto, )) le funzioni di cui al
comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale
sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e
successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le
indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da
magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari
personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale.
Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in
materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta ((il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ))
il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un
magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in
corso prima della data di entrata in vigore (( del presente decreto, ))
per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. A cura del
magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli
atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della
Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso
da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti
giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede
a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di
redistribuzione dei magistrati in servizio, (( ivi compreso quello
in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello,
d'intesa con il Ministro della difesa, )) e di riallocazione del
personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici
giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti
dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal
trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed
a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche' quelle individuate
con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere
sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di
reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non
sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al
termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il
presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato
emergenziale stesso.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale reca:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in
concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte
indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione
od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per
eseguire o per occultare gli altri.».
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale recita:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore
della Repubblica distrettuale). 1. Le funzioni di pubblico ministero
sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai
magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale
presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a)
sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di
appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del
titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e
630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate
nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito
ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di
pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato
designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o
tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,
617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio
2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione
dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150»:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della
Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita
personalmente o mediante assegnazione a uno o piu' magistrati
dell'ufficio. L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o
piu'
procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 70-bis dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il
procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il
magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attivita'. Se il
magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale
o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore
della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio, il
procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare
l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il
magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della
Repubblica.».
- Il testo dell'art. 321 del codice di procedura penale reca:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1. Quando vi e' pericolo
che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il
giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con
decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il
giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e'
consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice
dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico
ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di
proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il
pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte
respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche
nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e'
trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella
segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il
sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli
stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto
ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo
in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la
restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e
l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla
ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa
dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di
convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le
cose sono state sequestrate.».
- Il testo dell'art. 371-bis del codice di procedura penale reca:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale
antimafia). - 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue
funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art.
51 comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione.
A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi
centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei
confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il
coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita'
dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il
procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il
collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della
Direzione nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione
nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti
esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati
provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e
dati attinenti alla criminalita' organizzata;
d-e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle
quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le
modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di
indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere
i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono
insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il
coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale
presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari
relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis quando
non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o
rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a
causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art.
371 ai fini del coordinamento delle indagini;
3).
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver
assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un
magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi
casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da
lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine
altri uffici del pubblico ministero.».
- Il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale reca:
«Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta del pubblico
ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di
legge che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli
elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi
assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla
commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere,
l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le
esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle
indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire
l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliario
che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile,
l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli
elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche'
all'art. 327-bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero
circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli
ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.».
- Il testo dell'art. 317 del codice di procedura penale recita:
«Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). - 1. Il provvedimento
che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero
o della parte civile e' emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di
non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro e'
ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice
dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e,
successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo
il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano
trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini
preliminari.
3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme
prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro
conservativo sui beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu' soggetta a
impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di
immobili e' eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico
ministero non provvede, l'interessato puo' proporre incidente di
esecuzione.».
Art. 4.
(( Tutela giurisdizionale ))
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali
previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in
ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione
di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La
giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie
relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria diversa da
quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del
presente articolo.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
(Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile.), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21, reca:
«Art. 3 (Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie).
- 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette
al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni
del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del
Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono
suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di
altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'art. 27 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, e dall'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994,
n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti
delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al
comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di
cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed
all'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati.
2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo
grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei
consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva,
anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma.
2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio.
Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza
succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi
2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge.
2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai
processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un
tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane
fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo'
riproporre il ricorso.
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le
procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.».
Art. 5.
(( Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e
Salerno ))
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga
al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data
9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi
previsti, e' autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il
conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:
19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; (( 20.03.99, ))
per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
(( 2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della
Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 del
presente articolo, nonche' della consultazione gia'intervenuta con la
popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione
tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e
2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea
conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni. ))
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e
dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione
dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, e' altresi'
autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La
Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla
Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per
quanto
previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, (( per la cui
individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
successive modificazioni.
4. (Soppresso). ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento):
«Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della
modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 7.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche'
le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiede
l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in
forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art.
3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l)
del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore
non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e,
tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In
tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita'
al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I l'autorita'
competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali
calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di
impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di
competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il
calendario di cui al presente comma e' stabilito sentiti i Ministeri
delle attivita' produttive e della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda
e' effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il
formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13,
comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto
di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di
incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o
secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre
informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o
piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono
essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali
informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa
allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 9, comma 4,
contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore
la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore
provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a
diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato,
di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione
dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato
ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui
al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,
all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
9. (Abrogato).
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, puo' convocare apposita conferenza dei servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla
quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e
comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri
dell'interno, della salute e delle attivita' produttive.
11. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali
espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al
comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti
di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il
monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni
nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco,
qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica,
chiede all'autorita' competente di verificare la necessita' di
riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorita'
competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che
garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel
presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di
non conformita' ai requisiti di cui al presente decreto.
L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato
V del presente decreto e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti
sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine
di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione di tale procedura.
L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere comunque
rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di
impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di
specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo
non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione
integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonche' il
termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione
della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del
presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione,
visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento
della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato
nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario,
e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico
al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni,
in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di
esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni
dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta'
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento
relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i
termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita'
previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al
presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonche'
l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data,
comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali
prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di
disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per
l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale
concessa a impianti nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5,
dell'art. 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente art. per impianti esistenti
devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il
rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti
definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale. Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande
di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti
devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorita'
competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora
individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente
competente.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale,
della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere
conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di
garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della
collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali
casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al
comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione
dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di
centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di
trecento giorni.».
- La direttiva 35/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985 recante
«Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati», e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L175.
Art. 6.
(( Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei
rifiuti ))
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge
11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al
valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti,
anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte
della stessa societa' affidataria del servizio di gestione dei rifiuti,
che tenga conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello
stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano
(NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - localita' Pianodardine,
Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche' del termovalorizzatore di
Acerra (NA). Detta valutazione e' effettuata da una Commissione composta
da cinque componenti di comprovata professionalita' tecnica, nominati
dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle
parti private interessate (( e senza nuovi o maggiori oneri ))
a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli
impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in
impianti per il compostaggio di qualita' e per le attivita' connesse
alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei
rifiuti urbani, (( nonche' per la produzione di combustibile da
rifiuti di qualita' (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei
cementifici e nelle centrali termoelettriche. )) A tale fine, il
Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione
e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere
necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17,
(( entro un limite di spese di euro 10.900.000. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87,
recante «Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti»:
«Art. 2 (Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti). 1.
All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Il Commissario delegato, con le necessarie
garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza,
fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a
soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio e, ove
occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo
smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle dei
rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati
dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in
conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da
garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla
regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato puo'
altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave
dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie
disponibili, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del presente
decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita'
giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento
dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario
delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il
Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato
di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la
progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente
esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione,
assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando
su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di
vista ambientale e sanitario.
1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in
Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in
altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle
regioni confinanti.
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della
regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche
l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a
discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21, non puo' superare le trenta unita'.».
(( Art. 6-bis.
Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti termovalorizzatore di
Acerra
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi
sono ordinariamente preposti, e' trasferita alle province della regione
Campania la titolarita' degli impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti
territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e
creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle norme dell'affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via
transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse
umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti
di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il
Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31
dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e
operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di
Acerra (NA) per le societa' gia' affidatarie del servizio di gestione
dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania
provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti
sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere
sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per
assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2008,
e' stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del
presente decreto.
(( Art. 6-ter.
Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui
all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli impianti ivi
indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali,
all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo
quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti
codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi
impianti sono altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio e di
trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni
di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al
comma 1 del presente articolo sono destinati ad attivita' di recupero
ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla
parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti
rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla
tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01. ))
Riferimenti normativi:
- La Parte IV decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006, reca «Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione della parte
quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le
caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad
usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti
urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 198, comma 2,
lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi
e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli
altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui alle lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando
quanto disposto dall'art. 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) (Soppressa).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive si provvede ad
istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'art. 1, comma 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE
del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del
10 maggio 2002 e riportata nell'allegato D alla parte quarta del
presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come
tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I
alla medesima parte quarta.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale
individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione
dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta
del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di
stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti
sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale.».
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio 2008.
Art. 7.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il
presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei
cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di
proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno
di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura
regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Le
direzioni sono coordinate da un Segretario generale. (( Al
conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai
sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165». La copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante
soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di
livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da
garantire l'invarianza della spesa. )) Ai sensi dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche, finanziarie e
organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche
relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del
principio di invarianza della spesa.
(( 3. (Soppresso). ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)
recita:
«Art. 9 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che
accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale,
istituita ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la
valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'art. 184,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da
sessanta commissari (3), oltre il presidente e il segretario, nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle
amministrazioni pubbliche, comprese universita', Istituti scientifici e
di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto
ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la
Commissione e' integrata da un componente designato dalle regioni e
dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti.
A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di
costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi: Presidente,
Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'art. 185 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'art. 184 del decreto ed
esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di
impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la valutazione ambientale
strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi
dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime
il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il
conseguente provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione
ed il funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti
nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al
presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per
mille del valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso Sottocommissioni composte da
un numero variabile di componenti in ragione delle professionalita'
necessarie. Per le attivita' gia' di competenza della Commissione di cui
all'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e' costituita una Sottocommissione i cui componenti sono individuati
sentito il Ministero delle infrastrutture.».
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
dall'art. 7, comma 2, dalla presente legge:
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in un numero non
superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono
coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo
di cui all'art. 11.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita
le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art.
16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana
le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per
la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede
alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche
in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di
diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le
assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti
nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento
del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo
stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari
dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di
governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e
per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere
di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati,
delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri
atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di
cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi
da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi
definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a
tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede
un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi
ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita'
di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale,
ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita'
di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non
puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico
puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma
5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
giugno 2003, n. 261 (Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.), recita:
«Art. 1 (Articolazione delle strutture di livello dirigenziale
generale). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, in seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di
cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287.
Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si
articola in sei direzioni generali.
2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a)
Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualita'
della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d)
Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del
suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle
materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di
livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.».
Art. 8.
(( Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi ))
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di
smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di un
impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco
del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto.
In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito
da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione,
anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
1-bis. Il
Sottosegretario di Stato dispone, previa
motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei
rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e
la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di
recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la produzione di energia
mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia
della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario
di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel
territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica(*)
(( 2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente
decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di
salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e' autorizzato
l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER
19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un
impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresi'
autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il
deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici
sopra richiamati.(**)
3. (Soppresso). ))
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a
valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2, c. 4 del D.L. 172/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 210/2008)
(**) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2-ter del D.L. 172/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L. n. 210/2008):
"Art. 2-ter
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di
rifiuti.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si
interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del
sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono
autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i
codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e
il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n.
90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, e'
sottoposta all'autorizzazione comunitaria."
(( Art. 8-bis.
Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori
1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata
capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania,
per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei
conmuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del
Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica
dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalita' per concedere, con
propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza
statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale
prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi:
- La deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29
aprile 1992 recante «Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione,
vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo
scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile (Provvedimento n. 6/1992)» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992.
- Si riporta il testo dei commi 1117 e 1118 dell'art. 1 legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i
finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati
alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi' come definite
dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i
finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente
normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata
concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del
Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al
sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 1118. 1118. Il Ministro dello sviluppo
economico provvede con propri decreti ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le
modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi a specifici impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore
della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella
tipologia di cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e
la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate
alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia'
realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente
legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che
gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici
che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive
europee in materia di energia elettrica.».
- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:
«137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del
2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento alla parte
organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro dello sviluppo
economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008.».
Art. 9.
(( Discariche ))
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza
dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more
dell'avvio
a regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico previsto
dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento dei rifiuti
giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la
realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di
settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni:
Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita' Nocecchie; Savignano Irpino
(AV) - localita' Postarza; Serre (SA) - localita' Macchia Soprana;
nonche' presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - localita' Pero
Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita' Pozzelle e localita'
Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del
cane); Caserta - localita' Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La
Fossa (CE) - localita' Ferrandelle; Serre (SA) - localita' Valle della
Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01;
19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, ((
fermo restando quanto previsto dal comma 3; )) presso i suddetti
impianti e' inoltre autorizzato, (( nel rispetto della distinzione
tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di
settore,»; )) lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11*
per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti
di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle
previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i
rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai
rifiuti aventi codice CER: (( 20.03.99, salva diversa
classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in
discarica. ))
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania
e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi
tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche'
alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione
relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti,
il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza
dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non
oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla
conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro
i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei
servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette
giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline
specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle
popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa
individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione
di legge.
(( 7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di
emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, e' vietato il
trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: «Le ordinanze di
cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a
18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7,
si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), si vedano i
riferimenti normativi all'art. 6-ter.
- L'art. 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 (Interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, abrogato dalla presente
legge, recava: «Apertura discariche e messa in sicurezza».
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) si vedano
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta
differenziata.):
«Art. 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche). -
1-2-quater (Omissis).
3. Il Commissario delegato puo' disporre, d'intesa con le regioni
interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima
sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.».
- Si riporta il testo dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), cosi' come modificato dalla
presente legge: «Art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare
riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco
possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attivita'
produttive, al Presidente della regione e all'autorita' d'ambito di cui
all'art. 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un
periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma
1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative
necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del
termine e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione
dell'inerzia, puo' adottare in via sostitutiva tutte le iniziative
necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende
derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle
conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un
periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei
rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessita', il Presidente della
regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze
di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione
dell'Unione europea.».
Art. 10.
(( Impianti di depurazione ))
1. (( Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 4, )) sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle
acque reflue, siti nella regione Campania, le attivita' di
((pretrattamento, )) trattamento e smaltimento del percolato
prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi
di cui all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di tempo
strettamente necessario (( e comunque non oltre il 31 dicembre
2009, )) l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi
provenienti dagli impianti di depurazione, (( in una misura che
non superi di oltre il 50 per cento i limiti )) fissati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa
valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, ((
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ))
dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati
nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per
materia, cui non spetta alcun compenso, (( emolumento o rimborso
spese, )) avente il compito di valutare, (( in relazione agli obiettivi
di qualita' previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita
pianificazione di monitoraggi continui, )) la presunta entita' e
durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche
ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti
impianti, (( nonche' di proporre agli enti territorialmente
competenti le eventuali misure di salvaguardia. ))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 6-ter.
- La direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- La direttiva 2006/11/CE del 15 febbraio 2006 (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita) e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 64
del 4 marzo 2006.
Art. 11.
(( Raccolta differenziata ))
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano
l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei
rifiuti urbani prodotti entro il (( 31 dicembre 2009, al 35 per
cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre
2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del
Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre
2007, e' imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei
rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per
cento e al 40 per cento )) dell'importo stabilito per ogni
tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e
smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive,
anche mediante la nomina di commissari (( ad acta, )) nei
confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi
medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse
amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e'
abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei
comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di
Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da
pubblicare mediante modalita' individuate dal Sottosegretario di Stato,
(( nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti
locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le
necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e
getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si
applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e
privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, (( anche in forma
associata, )) entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per
favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, ((
nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali
interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande
distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a
cinquanta unita' e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della
regione Campania e' fatto obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al
Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta
differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui
all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,
modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile
2008, n. 4, i consorzi di bacino (( delle province )) di
Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui
gestione e' affidata ad un soggetto da individuare con successivo
provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta
differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa
fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI
sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di
imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilita'. Tali
corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al
noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta
differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre ed
effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare
campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di
raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, a definire le modalita' tecniche, finanziarie ed
organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita' di indirizzo e
l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione
di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta
differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di
inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il
Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico
del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale
(( e bonifica, )) il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la
stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia' sottoscritti
direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici
o privati. Agli interventi di cui al presente comma, (( nel limite
massimo di 47 milioni di euro )) per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
(( di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ))
con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione
del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale
2007-2013.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.
263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Misure per la
raccolta differenziata.) - 1. (Abrogato).
2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le
eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di
programma con il Commissario delegato per il raggiungimento
dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al
consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse,
iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei
rifiuti urbani.
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione
della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera
della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta
differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione
e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti,
istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.
5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone
tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti
organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli
obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla
normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilita' del
rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione
economica.
6. Dall'attuazione del presente art. non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- La legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia
di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati), e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 19 del 3 aprile 2007, e modificata dall'art. 1, comma 1,
lettera m), della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4
(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4), pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 aprile 2008.
- La legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, recante
«Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania», e' stata
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 3
marzo 1993.
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree) - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1,
sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art.
73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita',
sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del
Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione
degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma
1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti
nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al
presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni
di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del
loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni
di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30
giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi
effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di
valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da
svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di
voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative
all'utilizzo del fondo di cui al presente art. sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive
per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative
imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti
di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata
alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato
decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle
economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari
all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento
(CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185).
12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili
alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del
Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste
per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le
risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7
«Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la
facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma
devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro
trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo
l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione
del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una
nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio
fiscale.».
Art. 12.
(( Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e
cottimisti ))
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie
societa' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi
missione possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie nei
confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o
cottimisti delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle
situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie medesime verso
la gestione commissariale.(*)
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente
affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno trasmettere
i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione
contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di cui al
comma 1.
(( 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del
presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di
euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17. ))
(*) N.d.R.: Si
riporta di seguito l'art. 10 del D.L. 172/2008, convertito in L. n.
210/2008:
"Art. 10.
Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si
interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le societa'
appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, delle societa' originarie affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono
comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di
Acerra."
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni
in materia di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 21:
«Art. 1 (Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). - 1-6 (Omissis).
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari
del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli
eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto
conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato di
manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al
comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie
del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono
tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle
imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale
rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.
Alla copertura degli oneri connessi con le predette attivita' svolte
dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante
l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 7. Le attuali affidatarie del
servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare
interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di smaltimento
dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed
opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i
siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente comma e'
autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di
euro 23 milioni per l'anno 2006.».
Art. 13.
(( Informazione e partecipazione dei cittadini ))
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di
carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e
la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati,
(( al fine di promuovere il rispetto all'ambiente, anche stimolando
l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo
della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. ))
2. Le attivita' di informazione della popolazione sono attuate in
collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in
accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti
privati.
3. Al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni
di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del
Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze
previste da tale legge, (( senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. ))
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assume,
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le
iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi
ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di
ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli
studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei
rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito
delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad ((
attivita' aggiuntive di insegnamento. ))
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Riferimenti normativi:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
136 del 13 giugno 2000.
Art. 14.
(( Norma di interpretazione autentica ))
1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'
l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si
interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle
predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile), si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti»:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). 1. Il
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita
esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei
Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri
aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento
di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per
l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o
assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di
cui alle lettere b) e c);
e) (Soppressa);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio
immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato,
escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra
l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al
valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione
delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato
(17);
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei
residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di
spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del
Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di
sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei
conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita'
rilevate in sede di controllo successivo .
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano
efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame
alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle
controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista
efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a
legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria.
Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione
motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti
all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere
il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma
rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti
adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle
amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui
fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli
interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di
altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento
del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle
competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti,
anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema
di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o
monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su
amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o
societa' a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della
gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi
di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai
consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della
Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali
la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni.
Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro
sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure
conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui
al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21
marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la
Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli
organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4
dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 . Puo' richiedere
alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti
ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti
adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta
salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge,
la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme
procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei
conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al
coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo.
La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti
di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta
competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un
numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati
a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di
presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno
votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce
annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi,
nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della
Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la
sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il
dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4
operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono
temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a
situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e
valutaria.».
Art. 15.
(( Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita'
dell'Amministrazione ))
1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente
decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione
civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le
collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione
delle situazioni di grave necessita' in corso e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale
proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo
contratti di diritto privato della durata massima di un anno e,
comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non
rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui
all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli
emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione
delle attivita' di cui al presente decreto, ivi compreso quello
appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei
vigili del fuoco.
(( 2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad
intervenire di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di euro
12.214.000. ))
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento
delle finalita' inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania
anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di
pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia'
notificati.
(( 3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o
sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura
delle pertinenti contabilita' speciali». ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 1° settembre 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.
263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
cosi' come modificato dall'art. 15 della presente legge:
«Art. 6 (Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi). 1.
L'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si
interpreta nel senso che l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460,
e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a
finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse
sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva
chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le
disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il
beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai
datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni
individuati da ordinanze di protezione civile.».
Art. 16.
Misure per garantire la funzionalita' dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della
protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione
civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta
qualifica funzionale, e' immesso, previo espletamento di apposita
procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo
ruolo;
(( b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione
delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile puo' usufruire di personale specializzato con ruolo
dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico,
con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto
privato. ))
2. Il Dipartimento per la protezione civile e' autorizzato:
a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale appartenente a
societa' a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a societa' che
svolgono istituzio-nalmente la gestione di servizi pubblici, da
inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima
fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno 5 anni di anzianita' nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere
dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375
milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», recita: «Art.
9-ter (Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile). - 1. Per
l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli
speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del
personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente art. presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo
speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di
opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n.
145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma
1 e' inquadrato il personale gia' appartenente al ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28
ottobre 1986, n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella
E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il
personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1
che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale
di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data
presso il Dipartimento della protezione civile ha facolta' di opzione
secondo modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente di
cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e
11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del
personale dei ruoli speciali, nonche' alla determinazione, in misura non
superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui
puo' avvalersi il Dipartimento della protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento
istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n.
730, nonche' il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella
E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
l'art. 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al
personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di
norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto
personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 38, comma
4, della medesima legge.».
- La legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante «Disposizioni in materia di
calamita' naturali», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 1986.
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si vedano i riferimenti normativi all'art.
7.
- L'art. 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», recita:
«89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione
delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed
il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni
in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80
milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al
reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di
cui al presente comma e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo
si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro
il 31 marzo 2008, secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio): «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle
leggi).
1-6-ter. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
Art. 17.
Copertura finanziaria investimenti
(( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, con
una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce
limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente
decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12,
e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' assegnata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' trasferita, nell'anno
2008, su proposta contabilita' speciale per l'autorizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima
dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a spese di parte corrente.
))
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui ((
all'articolo 61 )) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo
di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli
effetti sui saldi di finanza pubblica.
(( 2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si
provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la
protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge
24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. ))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio
degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita' speciale
di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei
predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere
sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono definiti criteri, tempi e modalita' per l'acquisizione al bilancio
dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme
corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o
della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni
riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo,
inadempienti agli obblighi relativi all'attivita' di raccolta e
smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche in relazione alle somme gia' destinate dallo
Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla
quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto
determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le
fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma,
l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura
tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.
))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», si vedano i
riferimenti normativi all'art. 11.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2007.
- Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio), si vedano i riferimenti normativi all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 18.
(( Deroghe ))
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, (( e fermo
restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza
sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario
di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la
salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente
necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle
seguenti disposizioni: ))
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici»
articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924,
n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante
«Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150,
recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei provvedimenti
adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma
1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita' dei
suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita' montane»,
articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive
modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE
concernenti norme in qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e
17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione
delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il
riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del
Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2,
comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla
revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.»
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante
«Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 27
dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5, 7, ((
fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla
tempistica e alle modalita' ivi previste, 14, fermo il rispetto
dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2
dell'allegato I, quarto capoverso; ))
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data
13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63, (( e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, ))
articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150,
152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita'
dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e
3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale» articoli 178, (( limitatamente ai commi 4 e 5, ))
182, 193, 194, (( limitatamente ai commi 5 e 6, ))
202, 205, 208, (( limitatamente ai commi da 5 a 13, ))
214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37,
40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243
e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie
emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma
1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»
articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per
emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3,
articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla
legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46,
225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
Art. 19.
(( Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania ))
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31
dicembre 2009.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
(( Art. 19-bis.
Relazione al Parlamento
1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il
Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare
riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18,
nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella
relazione e' fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di
cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente
destinato alle finalita' del presente decreto, con distinta indicazione
degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La
relazione espone, altresi', le modalita' con cui, nel ricorrere alle
deroghe di cui all'articolo 18, e' stato assicurato il rispetto dei
principi fondamentali in materia igienico-sanitaria. ))
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.