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Testo coordinato del Decreto-Legge 6 novembre 2008, n. 172

Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 1), recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale».

(GU n. 2 del 3-1-2009)

 

 

 

 Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratterini corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
(( 1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attivita' al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale ((a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
«Art. 17 (Copertura finanziaria investimenti). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilita' speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a spese di parte corrente.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
2-bis. All'attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalita' per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme gia' destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.».
«Art. 19 (Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».


Art. 2.
Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti
1. (( Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, )) allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania (( e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, )) dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneita' tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche' all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali. 2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attivita' di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
(( 2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilita' dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.
2-ter. All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini». ))
3. Le autorita' competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorita' inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, (( previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, )) la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, (( sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), recita:
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). - 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonche' alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attivita' in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera' necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.».
- La Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006, reca «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 2-ter, della presente legge recita:
«Art. 121 (Piani di tutela delle acque). - 1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 4, della presente legge:
«Art. 8. (Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi). - 1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
1-bis Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e' autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.».


(( Art. 2-bis
Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale.
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, dopo le parole. «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «,le sedi degli uffici». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dall'art. 2-bis della presente legge:
«Art. 2. (Attribuzioni del Sottosegretario di Stato). -
1.-3. (Omissis).
4. I siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione. (Omissis).».



(( Art. 2-ter
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, e' sottoposta all'autorizzazione comunitaria. ))


Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

Art. 3.
Commissariamento di enti locali
1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di (( grave inosservanza )) degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di (( grave )) inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, (( il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, )) con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.».

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge:
«Art. 142 (Rimozione e sospensione di amministratori locali). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1992.
- Si riporta il testo degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.».
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualita' e quantita', dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».

Art. 4.
Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta
1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle societa' provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, (( anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purche' si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonche' criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle societa' che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in piu' comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti, (( con oneri a carico delle autorita' inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri )) a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti bonifica dei siti inquinati), e successive modificazioni, reca:
«Art. 20 (Organizzazione della gestione dei rifiuti). - 1. L'autorita' d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, art. 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, nonche' in conformita' alle leggi regionali in materia.
2. All'autorita' d'ambito e' trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'autorita' d'ambito adottando apposito regolamento, in sede di definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:
a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali piu' deboli;
b) le misure di incentivazione e premialita', compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
«Art. 18 (Deroghe). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751», art. 12; e regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; art. 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita' dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita' montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» art. 2, comma 12 e art. 3, commi 1 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», art. 3, comma 12 e art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», art. 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», art. 5; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalita' ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e 11, 212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate, 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» art. 1, comma 1, art. 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» art. 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati; le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorita' competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste.».
- La legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania” e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993.


Art. 5.
Lavoro straordinario del personale militare
(( 1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, e' autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso e' da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennita' di marcia riferiti al medesimo periodo.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. ))
2. (Abrogato).
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche' per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale). - 1 - 7
(Omissis).
7-bis Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, nonche' per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.
(Omissis).».


Art. 6.
Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile e' punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attivita' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e' commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
(( 1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo. ))

Riferimenti normativi:
- Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si vedano i riferimenti normativi all'art. 3 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- L'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca «Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attivita' che li ha prodotti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2003.


Art. 7.
Campagna informativa
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo' garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalita' di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, (( nonche' sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. ))
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita' si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e gia' previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 4. E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonche' mediante l'utilizzazione della piattaforma web.
4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
«Art. 19-bis (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'art. 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalita' del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresi', le modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'art. 18, e' stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recita:
«Art. 6 (Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province) - 1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.
2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.».


Art. 7-bis
Formazione scolastica
(( 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonche' alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«622. (Principi su istruzione scolastica obbligatoria). L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli art. 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».

Art. 8.
Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacita' operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unita' di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' rinnovato ogni novanta giorni.
(( 2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. ))
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' autorizzato ad acquistare, (( entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacita' operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno. ))
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita' individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora gia' assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.

Riferimenti normativi:
- Per il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1 della presente legge.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005.
- Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano i riferimenti all'art. 4 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», cosi' come modificato dall'art. 8, comma 5, della presente legge:
«Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze). - 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».


Art. 9.
Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;
c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
(( 1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi' identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita' di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», cosi' come modificato dall'art. 9, comma 1, della presente legge:
«137. (Procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi). - La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
- Il comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», recita:
«1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi' come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», cosi' come modificato dall'art. 9, comma 1-bis, della presente legge:
«143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e' incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita' di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi' identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita' di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.».
- Si riporta il testo dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita:
«Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo;
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidita', proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181-bis;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidita'; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' elevata;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita';
u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, lettera b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, lettera a);
bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti su strada.».


(( Art. 9-bis
Altre misure urgenti di tutela ambientale
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficolta' riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresi' conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel rispetto delle norme comunitarie. ))


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio 2008.
- Si riporta il testo dell'art. 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari). - 1. (Omissis).
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 194 del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m).
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
«Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale). - 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorita' competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni sanzionatone di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata falsita' delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'art. 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attivita' di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 208, comma 12.
4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 187.
6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'art. 208, comma 14.
7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.
8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2005.
- Il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita: «195. (Competenze dello Stato). - 1. 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'art. 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'art. 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita';
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'art. 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente d ecreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive;
e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani;
f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovra' indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacita' autorizzata annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalita' ferroviaria;
m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a);
p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;
s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.».
- Per la parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2 della presente legge.



(( Art. 9-ter
Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
1 Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.
3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si vedano i riferimenti normativi all'art. 9-bis della presente legge.



(( Art. 9-quater
Misure urgenti in materia di rifiuti
1. Ai fini di una maggiore sostenibilita' economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:
«3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio». 2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' abrogato.
3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:
«19. All'articolo 182, il comma 8 e' abrogato». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), cosi' come modificato dall'art. 9-quater, comma 1, della presente legge:
«Art. 107. (Scarichi in reti fognarie). - 1.1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorita' d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita' d'ambito competente.
3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), cosi' come modificato dall'art. 9-quater, commi 2 e 3, della
presente legge: «Art. 2. (Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1. All'art.
74, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
“h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”; ».
2. All'art. 74, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: « i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; ».
3. All'art. 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura dinamica» sono soppresse.
4. All'art. 74, comma 1, la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: «dd) “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.».
5. All'art. 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».
6. All'art. 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.».
7. All'art. 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata.
8. All'art. 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: «L'autorita' competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.»; al medesimo art. 101, comma 7, lettera b) dopo le parole: «allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da «che, per quanto» fino alla fine della lettera;
8-bis. Abrogato.
9. All'art. 108, comma 2, le parole: «puo' fissare» sono sostituite dalla seguente: «fissa».
10. All'art. 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».
11. All'art. 124, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.».
12. All'art. 124, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.».
12-bis. All'art. 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile», sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».
13. All'art. 147, comma 2, lettera b), ed all'art. 150, comma 1, le parole: «unicita' della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «unitarieta' della gestione».
14. All'art. 148, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito competente.».
15. L'art. 161 e' sostituito dal seguente: «Art. 161. (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche). - 1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, art. 1, comma 5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti.
2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, art. 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, art. 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.».
16. All'art. 177, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, senza nuovi o maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici.».
16-bis. All'art. 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole: «nonche' al fine di preservare le risorse naturali».
17. All'art. 179, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia».
18. L'art. 181 e' sostituito dal seguente: «Art. 181. (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo, riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.».
18-bis. Dopo l'art. 181, e' introdotto il seguente: «Art. 181-bis. (Materie, sostanze e prodotti secondari). - 1. Non rientrano nella definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.».
19. All'art. 182, il comma 8 e' abrogato.
20. - 47. (Omissis).».

Art. 10.
Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le societa' appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle societa' originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 recita:
«Art. 12. (Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti). - 1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie medesime verso la gestione commissariale.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'art. 17.».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: «2359. (Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.».


Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.