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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2008
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3639).
(GU n. 9 del 11-1-2008)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
gennaio 2007;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato convertito,
con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante
interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio
2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato al 30
novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del
31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
Vista la relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal commissario
delegato l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, dalla quale si rilevano, tra l'altro, le attivita' in
corso che richiedono la prosecuzione con esercizio di poteri in deroga e
la programmazione del rientro progressivo nella gestione ordinaria del
ciclo integrato dei rifiuti in Campania;
Considerata l'estrema gravita' della situazione emergenziale in atto,
tenuto conto delle tensioni sociali che impediscono la localizzazione
degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti con
riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle
popolazioni della regione, e la conseguente necessita' di procedere
immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati
sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresi' di inserire le misure emergenziali in un quadro
coerente con il definitivo superamento del problema dello smaltimento
dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al
conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il loro
smaltimento in impianti di termodistruzione ed incentivando il ricorso
alla raccolta differenziata;
Sentiti il Vice Presidente del Consiglio onorevole Francesco Rutelli, i
Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche dell'Unione europea;
Dispone:
Art. 1.
1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006,
n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.
290, il prefetto dott. Gianni De Gennaro e' nominato, per il periodo di
centoventi giorni, commissario delegato per il superamento
dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, con i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla vigente
normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
indicate in premessa.
2. Per la stessa durata di cui al comma 1, il Generale di divisione
Franco Giannini, Comandante del Comando logistico SUD, assicura al
commissario delegato il supporto operativo e logistico nel perseguimento
degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
3. E' abrogato il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3637 del 31 dicembre 2007.
Art. 2.
1. Il commissario delegato, anche in deroga a specifiche
disposizioni in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di
pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche'
igienico-sanitaria e salvo l'obbligo di assicurare le misure
indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede alla
attivazione dei siti da destinare, in modo limitato e controllato, a
discarica presso i comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 61 del 2007, come convertito dalla legge n. 87 del
2007; a tale fine puo' derogare ai limiti e alle condizioni di cui al
comma 3 del medesimo art. 1. Il commissario delegato provvede altresi' a
individuare altri siti, aggiuntivi o sostitutivi, per lo stoccaggio o lo
smaltimento, ivi comprese le discariche chiuse che presentino ancora
volumetrie disponibili.
2. Alla realizzazione e alla gestione di due impianti di
termodistruzione o di gassificazione nei territori del comune di S.
Maria la Fossa e della provincia di Salerno, nonche' di impianti
funzionali alla raccolta differenziata (di compostaggio od altro) si
procede in deroga alle disposizioni menzionate al comma 1 del presente
articolo, al comma 1-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 263 del 2006,
come convertito dalla legge n. 290 del 2006 e come successivamente
modificato, nonche' a eventuali valutazioni di impatto ambientale gia'
assentite, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni
inquinanti gia' fissati nel provvedimento di autorizzazione e con
procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza.
3. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi e alle
iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e'
assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti, i questori e
le altre autorita' competenti assicurano piena attuazione alle decisioni
del commissario stesso, che puo', altresi', richiedere l'uso delle Forze
armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti,
nonche' per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
4. Per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o
comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani,
nonche' di quelli stoccati negli impianti di selezione e trattamento
mediante tritovagliatura dei rifiuti urbani o negli impianti di CDR
prima e dopo il trattamento, nonche' lo smaltimento della frazione umida
anche se raccolta separatamente, il commissario delegato, anche in
deroga alla normativa vigente che regola il trasporto o il conferimento
negli impianti e/o nelle discariche di destinazione, puo' disporne lo
smaltimento o il trattamento al di fuori del territorio della regione
Campania, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.
Art. 3.
1. I comuni campani provvedono ad elaborare entro sessanta giorni,
anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la
raccolta differenziata, e ad avviarne la realizzazione nei successivi
trenta. In caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un
commissario ad acta, che provvede entro centoventi giorni dalla presente
ordinanza.
Art. 4.
1. Con successive ordinanze saranno individuati e disciplinati i
poteri e le competenze dei soggetti attuatori per la realizzazione degli
obiettivi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi i poteri e le
competenze del sindaco di Salerno in relazione all'impianto di cui
all'art. 2, comma 2, ivi compresa l'impiantistica connessa al ciclo
integrato dei rifiuti. Con successive ordinanze si provvedera', altresi',
ad individuare le modalita' di scioglimento dei consorzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi