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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2008
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3693).
(GU n. 169 del 21-7-2008)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Visto il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n.
90/2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 2008, n. 3682, recante l'organizzazione delle Strutture di
missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, e determinazione degli emolumenti spettanti al personale
coinvolto nelle relative attivita' nonche' la successiva ordinanza di
protezione civile n. 3686 del 2008;
Viste le note del 12 giugno 2008 e del 17 giugno 2008 della FIBE S.p.a.
e FIBE Campania S.p.a., con cui le predette societa' hanno comunicato la
volonta' di cessare, a decorrere dal 18 giugno 2008, l'attivita' di
gestione degli impianti di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano
(Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - localita'
Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), avviando la
procedura per il licenziamento collettivo ex art. 4 e seguenti della
legge n. 223/1991 del personale in carico alle predette societa';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
giugno 2008, n. 3685, recante il trasferimento di competenze alle
province della regione Campania in attuazione dell'art. 1 del
decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per
assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania, ed in particolare
l'art. 1, comma 1, che affida ai presidenti delle province della regione
l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107;
Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 30 giugno 2008 con cui le province della regione Campania
sono state invitate a comunicare entro il 2 luglio 2008 il nominativo
del responsabile del procedimento incaricato della presa in consegna
delle strutture e dei beni strumentali;
Considerato che le province non hanno a tutt'oggi provveduto agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Tenuto conto che l'estromissione delle societa' ex affidatarie dalla
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in particolare dalla
gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti impone di
agire in via sostitutiva per impedire soluzioni di continuita' nella
prosecuzione del servizio anche in considerazione dell'aumento delle
temperature durante la stagione estiva in corso ed il conseguente
rischio per le popolazioni situate sul territorio campano;
Tenuto conto, altresi', che e' necessario assumere iniziative per
l'utilizzazione delle risorse umane disponibili, salvaguardando, ove
possibile, i livelli occupazionali esistenti, ed incentivando, nella
ricorrenza dei presupposti di legge, il personale da utilizzare per
garantire adeguata risposta alla situazione emergenziale in atto;
Ritenuta la necessita' di provvedere ad apportare ulteriori modifiche ed
integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di accelerare le
iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale in atto
nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alla situazione di somma urgenza riguardante
l'utilizzazione degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti,
che costituiscono strumento indispensabile per fronteggiare l'attuale
crisi gestione dei rifiuti in Campania, e' prorogata per sessanta
giorni, in deroga all'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, l'autorizzazione al funzionamento, nelle more della realizzazione di
un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza, elaborato
dalla Missione tecnico operativo-impiantistica. 2. Nelle more
dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la Missione tecnico
operativa - impiantistica predispone misure straordinarie di presidio e
di tutela dei luoghi di lavoro, anche avvalendosi di personale in
possesso delle idonee professionalita'.
Art. 2.
1. In attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
17 giugno 2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19
giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, provvede alla nomina di un
commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali
ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il
quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non
adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume
tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarita' degli
impianti alle province per loro conto, assicurando che la gestione del
servizio prosegua senza soluzione di continuita', adempiendo ai relativi
obblighi ed esercitando le facolta' attribuite dalle disposizioni sopra
richiamate alle province medesime.
2. I commissari ad acta di cui al comma 1, del presente articolo,
assumono altresi' la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti
gia' in capo alle societa' ex affidatarie del servizio di smaltimento
rifiuti nella regione Campania, previa valutazione della relativa
funzionalita' alla complessiva gestione del servizio stesso.
3. Per la conduzione tecnico operativa dei siti e degli impianti di cui
al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 17 luglio 2008, n. 107.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 giugno
2008, n. 107 nonche' dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, con riferimento al
contesto di somma urgenza che rivestono le iniziative da realizzarsi per
assicurare la piena funzionalita' del servizio di gestione dei rifiuti
della regione Campania, che non consente soluzioni di continuita', si
applicano anche al personale non dirigenziale dipendente, ovvero
impiegato con contratto di somministrazione, dalle societa' ex
affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania,
le cui prestazioni lavorative siano ritenute comunque funzionali alla
utile gestione del servizio medesimo.
2. I Commissari ad acta di cui all'art. 2, in relazione al quadro
esigenziale del servizio, sono autorizzati, nei confronti del personale
di cui al comma 1, ad erogare il trattamento economico in misura pari al
quello gia' in godimento, nonche' ad applicare convenzionalmente i
contratti collettivi nazionali di settore ed il contratto integrativo
aziendale gia' in essere presso le societa' ex affidatarie del servizio
di smaltimento rifiuti nella regione Campania.
3. Gli oneri connessi all'attuazione del comma 1 sono posti a carico
della Missione tecnico operativa impiantistica, a decorrere dal 1°
giugno 2008, che dispone, inoltre, per la diretta evasione delle
relative incombenze solutorie.
Art. 4.
1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo le parole «lettera b), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.» sono aggiunte le parole «Per le
esigenze di cui al presente comma il titolare dell'incarico dirigenziale
di prima fascia si avvale di una apposita Struttura di supporto presso
il Dipartimento della protezione civile».
2. Per il funzionamento della Struttura di supporto di cui al comma 1,
il titolare dell'incarico dirigenziale di prima fascia di cui all'art.
8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° luglio 2008, n. 3686 e' autorizzato ad avvalersi di dieci unita' di
personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e
ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a
disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza, nonche' di una
unita' di personale cui conferire, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2008,
un incarico dirigenziale di seconda fascia, al fine di essere coadiuvato
nello svolgimento dei compiti affidatigli.
3. Al personale di cui al comma 2 e' attribuito il trattamento economico
accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile, ivi incluso il trattamento economico di cui
all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 luglio 2006, n. 3536.
4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali
specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento
economico spettante al personale proveniente da pubbliche
amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio
ai sensi del precedente comma 2, sono posti, anche in deroga alla
normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Il comma 4 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 e' cosi' sostituito: «Il
titolare dell'incarico di cui al comma 1, al quale sono affidate le
funzioni di indirizzo, coordinamento, impulso e verifica, adotta il
provvedimento ricognitivo di scioglimento dei consorzi di bacino. A tale
fine, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere efficiente ed efficace
la struttura del consorzio unico, nonche' ridurre i costi funzionali ed
organizzativi, il soggetto gestore individua, con proprio provvedimento,
per ogni consorzio di bacino soppresso o per piu' consorzi, un unico
responsabile individuato tra le seguenti categorie di personale anche in
quiescenza: dirigenti dei consorzi soppressi, segretari e dirigenti
comunali dei comuni consorziati, dirigenti delle Prefetture, anche non
appartenenti alla carriera prefettizia, dirigenti delle altre pubbliche
amministrazioni, personale militare, ovvero tra gli attuali commissari o
subcommissari, al quale e' attribuita la gestione delle risorse umane,
economiche e strumentali. Con il provvedimento di incarico e'
determinata una specifica indennita' di posizione, con oneri a carico
del consorzio unico. Il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla
nomina, presenta un piano industriale, con relativo fabbisogno del
personale, nonche' la definizione dell'organizzazione, anche nelle sue
articolazioni territoriali, del consorzio unico. A tal fine, i
responsabili nominati predispongono, per ciascun ambito di competenza,
una proposta di razionalizzazione delle attivita', delle risorse umane,
strumentali e dei fabbisogni finanziari. Il piano prevede la riduzione
del personale adibito allo svolgimento di compiti di supporto (gestione
delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e
logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) in misura non
inferiore al venti per cento, con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici o attraverso procedure
di mobilita'. I citati responsabili provvedono, altresi', a monitorare
le situazioni debitorie pregresse, predisponendo dei piani di rientro
con particolare riguardo ai contributi dovuti agli enti previdenziali,
ed agli oneri riflessi. Gli enti locali, debitori dei consorzi di bacino
soppressi, sono tenuti a liquidare al consorzio unico le somme dovute e
non corrisposte ai consorzi di bacino soppressi, anche a titolo di quote
consortili, entro e non oltre trenta giorni dall'adozione della presente
ordinanza. Ove non vi provvedano, il titolare dell'incarico di cui al
comma 1 nomina commissari ad acta per provvedere in sostituzione degli
enti locali inadempienti, con spese a carico degli enti stessi».
6. All'art. 8, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo le parole «dei soppressi
consorzi» e' aggiunto il seguente periodo: «Il soggetto gestore, in caso
di inerzia del singolo soppresso consorzio, procede a dare avvio alle
descritte procedure di mobilita', per la ricollocazione del personale in
esubero. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, previa concertazione con le OO.SS.,
adotta la tabella di equiparazione del personale da trasferire in
mobilita' ai sensi del presente articolo».
7. All'art. 8, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo le parole «del consorzio
unico» sono aggiunte le parole: «fatta eccezione per quanto diversamente
previsto».
8. Dopo il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 e' aggiunto il
seguente comma:
«12. Decorsi sessanta giorni dalla presente ordinanza, ove non
confermati o revocati, cessano in ogni caso i contratti di consulenza,
di co.co.co. o collaborazione professionale posti in essere dai
soppressi consorzi».
9. Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, con
esclusione di quelli di cui al comma 4, sono posti a carico della
contabilita' speciale intestata al Capo della Missione finanziaria di
cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 giugno 2008, n. 3682. Per i rimanenti oneri si provvede a carico
delle risorse del Consorzio unico.
Art. 5.
1. All'art. 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo la parola «disponibilita»
sono aggiunte le parole «nonche' di personale dirigente della carriera
prefettizia.».
2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 le parole «una unita» sono
sostituite da «due unita».
3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, le parole «L'incarico di cui al
comma 1 puo' essere conferito» sono sostituite da «Gli incarichi di cui
al comma 1 possono essere conferiti», le parole «puo' essere attribuito»
sono sostituite da «possono essere attribuiti» e la parola «conferito»
e' sostituita da «conferiti».
4. All'art. 4, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, le parole «Al personale di cui al
presente comma e' attribuito per il servizio prestato nella regione
Campania il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536
nonche', ove non residente nella medesima regione,» sono sostituite
dalle parole «Al personale di cui al presente comma potranno essere
corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso
oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica
autorizzazione del Capo della Missione di impiego ovvero, ove non
residente nella regione Campania potra' essere attribuito il trattamento
economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e
corrisposto».
Art. 6.
1. Al fine di consentire il proseguimento delle attivita' connesse
al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nella
regione Campania, la Missione finanziaria, di cui all'art. 6
dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008, e'
autorizzata, dal 1° giugno 2008, all'erogazione dei contributi mensili
in favore dei Consorzi di bacino, istituiti con legge della regione
Campania 10 febbraio 1993, n. 10, all'uopo utilizzando le risorse
complessivamente a disposizione delle contabilita' speciali intestate al
Capo missione.
Art. 7.
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 le parole «coordinamento e
valutazione delle attivita' tecniche e amministrative necessarie al
completamento del termovalorizzatore di Acerra» sono soppresse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2008
Il Presidente: Berlusconi