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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3718).
(GU n. 286 del 6-12-2008 )
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato
decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10
giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del
31 luglio 2008, n. 3697 del 29 agosto 2008, n. 3699 del 4 settembre 2008, n.
3705 del 18 settembre 2008, n. 3707 del 6 ottobre 2008, n. 3710 del 31 ottobre
2008 e n. 3716 del 19 novembre 2008;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle
ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare l'emergenza
rifiuti nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. I prefetti di Napoli e Caserta provvedono a richiedere alle stazioni
appaltanti tutti gli atti relativi alle procedure di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 4 del decreto-legge n. 172 del 6 novembre 2008, ad accertare il
rispetto della previsione volta ad assicurare l'assegnazione del personale
dipendente dal Consorzio unico, a monitorare i procedimenti per verificarne la
legittimita' ed assicurare il rispetto dei criteri di cui al citato comma 1. A
tal fine i prefetti di Napoli e Caserta istituiscono, ciascuno nell'ambito della
propria competenza, una commissione da loro presieduta, o da un proprio
delegato, i cui componenti sono individuati tra le seguenti categorie di
personale anche in quiescenza: funzionari delle prefetture, dirigenti e
funzionari delle altre pubbliche amministrazioni, avvocati dello Stato; la
commissione svolge anche attivita' consultiva. I compensi dei componenti delle
commissioni sono determinati dal prefetto nel provvedimento di nomina e sono
posti a carico del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta.
I prefetti di Napoli e Caserta procedono, inoltre, alla nomina del presidente
della commissione di gara per l'affidamento del servizio, individuandolo tra le
seguenti categorie di personale anche in quiescenza: segretari e dirigenti
comunali, dirigenti delle prefetture, anche non appartenenti alla carriera
prefettizia, dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni.
2. La gestione delle discariche, dei siti di stoccaggio e degli impianti
comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti gia' attribuita ai disciolti
consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e' affidata, anche in
forma associata, ai comuni sul cui territorio insiste il sito. Il passaggio
delle gestione viene coordinato dalla missione siti, aree e impianti di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre
2008.
Art. 2.
1. Al fine di contribuire al superamento dell'emergenza rifiuti, e nelle more
delle decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di
lavoro del personale a tempo determinato del consorzio unico di bacino di Napoli
e Caserta, articolazione territoriale NA1, il contratto a tempo determinato,
fermo restando il trattamento economico in godimento da ritenersi
omnicomprensivo rispetto a qualsiasi ulteriore onere, del predetto personale e'
prorogato al 31 gennaio 2009. Il personale non utilizzato per la raccolta
differenziata nell'ambito della predetta articolazione territoriale e'
impiegato, nell'ambito della provincia di Napoli, per le attivita' di raccolta
dei rifiuti e spazzamento per il superamento delle accertate criticita', con
particolare riferimento ai contesti territoriali del Parco nazionale del
Vesuvio, nelle aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, agli ambiti
territoriali dei comuni di Marano, Giugliano, Boscotrecase, Boscoreale, Somma
Vesuviana, Sant'Antimo, Bacoli e Brusciano.
2. Il personale a tempo determinato, ferma restando la titolarita' del rapporto
di lavoro con il Consorzio unico di bacino di Napoli e Caserta, e' posto alle
dipendenze funzionali dei Sindaci o dei soggetti ai quali e' attribuita la
responsabilita' della raccolta dei rifiuti o dello spazzamento. Le risorse
finanziarie necessarie alla proroga del contratto a tempo determinato di cui al
presente articolo gravano sui contributi ai Consorzi di bacino erogati
mensilmente dalla Missione finanziaria ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008.
Art. 3.
1. Al fine di far fronte agli oneri di gestione connessi all'espletamento del
servizio di raccolta differenziata, il contributo riconosciuto ai sensi
dell'art. 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 25 febbraio 1999, n. 2499
e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio unico e' attribuito ai
comuni destinatari delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, per l'espletamento, anche per mezzo di soggetti privati,
delle attivita' relative alla raccolta differenziata in ragione del personale
assegnato in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
Federambiente. Il contributo previsto dal presente articolo e' erogato dalla
missione finanziaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, previa attestazione da parte
del comune presso cui il personale dipendente del consorzio e' trasferito, resa
sulla base di apposita dichiarazione del soggetto gestore del servizio riferita
al personale dipendente effettivamente impiegato in tale attivita'.
Art. 4.
1. Al soggetto vicario del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1-bis
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n.
3682 e' attribuita una speciale indennita' operativa mensile omnicomprensiva, ad
esclusione del trattamento economico di missione, sostitutiva del compenso
forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del compenso per
lavoro straordinario e dell'indennita' di marcia. Tale emolumento e' pari
all'ammontare di 320 ore di lavoro straordinario diurno. Gli oneri di cui al
presente comma gravano sulla contabilita' speciale intestata al Capo della
missione tecnico operativa.
2. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 giugno 2008, n. 3682 e' sostituito dal seguente: 1. Al personale
effettivo del Comando logistico sud, assegnato alle Missioni di cui all'art. 1
della presente ordinanza, e nel contempo disponibile per esigenze del citato
comando, e' attribuita una speciale indennita' operativa mensile
onnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione,
sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso per lavoro
straordinario e dell'indennita' di marcia. Tale emolumento e' pari all'ammontare
di 300 ore di lavoro straordinario diurno per il capo missione e per l'unita' di
personale incaricata di coadiuvare il capo missione ai sensi dell'art. 8 della
presente ordinanza, nonche' di 250 ore di lavoro straordinario diurno per il
restante personale, in relazione al grado o qualifica rivestiti e con decorrenza
dalla data di assegnazione alle medesime missioni. Per il personale non
effettivo al comando logistico sud, impiegato per le sole esigenze delle
missioni sopra richiamate, la citata speciale indennita' operativa mensile
onnicomprensiva e' attribuita nella misura di 150 ore di lavoro straordinario
diurno e sostituisce anche il compenso forfettario di guardia.
3. All'art. 4, comma 1, sesto alinea, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, le parole «gestione del
personale utilizzato dalla missione» sono sostituite
dalle parole «gestione del personale militare delle missioni».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 novembre 2008
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi