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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2008
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3697).
(GU n. 205 del 2-9-2008)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2007 con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania;
Ravvisata la necessita' di procedere alla immediata apertura di un nuovo
sito da destinare a discarica, al fine di favorire il rapido smaltimento
dei rifiuti ancora giacenti sulle strade e nei territori urbani ed
extraurbani, scongiurando cosi' eventuali ripercussioni sotto il profilo
igienico, sanitario ed ambientale;
Considerato che sono stati effettuati a tal fine alcuni sopralluoghi
presso l'area perimetrale dell'impianto di discarica «Maruzzella» di
proprieta' privata, ubicata nel comune di San Tammaro in provincia di
Caserta, da parte della struttura del Sottosegretario di Stato di cui
all'art. 1 del citato decreto-legge n. 90/2008 e dell'Agenzia regionale
protezione ambientale (ARPAC), al fine di verificarne la fattibilita'
ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto di discarica;
Vista la nota dell'ARPAC del 30 luglio 2008, prot. n. 5170, con la quale
e' stata trasmessa la relazione ambientale da cui emerge la mancanza di
fattori ambientali ostativi alla realizzazione di un nuovo impianto di
discarica da realizzare nella predetta area all'interno del comune di
San Tammaro;
Considerato che appare necessario fornire al consorzio unico le risorse
finanziarie occorrenti per assicurare la regolare raccolta dei rifiuti
nei comuni facenti parte dei consorzi della provincia di Napoli e
Caserta;
Tenuto conto delle ordinanze di protezione civile emanate al fine di
fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di fronteggiare il grave contesto emergenziale in materia
di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania e scongiurare
ogni rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, e' autorizzata la
realizzazione ed apertura di un nuovo impianto di discarica ubicato nel
comune di San Tammaro in provincia di Caserta per consentire l'abbancamento
di rifiuti solidi urbani, nonche' la realizzazione di piazzole di
trasferenza di rifiuti e di stoccaggio delle balle.
2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Sottosegretario
di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, si
avvale dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione
civile e dai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare
l'emergenza nella medesima regione.
3. Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, del
citato decreto-legge n. 90/2008, l'impianto di cui al comma 1
costituisce area di interesse strategico nazionale.
4. Presso il sito di discarica di cui al comma 1, e' autorizzata, ai
sensi dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 90/2008, la
realizzazione di uno o piu' impianti destinati, in particolare, al
pretrattamento dei rifiuti in entrata ed al trattamento del percolato.
Art. 2.
1. In attuazione dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008,
n. 123 e al fine di non interrompere le attivita' di raccolta,
trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di
quelli differenziati, il Consorzio unico di bacino delle province di
Napoli e Caserta per mezzo delle proprie articolazioni territoriali
subentra nell'iscrizione all'Albo gestori ambientali istituito dal
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
gia' effettuata dai consorzi disciolti confluiti nel Consorzio unico.
2. Al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il
funzionamento del Consorzio unico, per l'erogazione del trattamento
economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro
comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri riflessi,
nonche' per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici necessari per
la raccolta dei rifiuti, la Struttura di missione gestione contenzioso e
situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'ordinanza di
protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008, e' autorizzata a
trasferire, a favore del consorzio predetto, la somma di 15 milioni di
euro, a titolo di anticipazione sui crediti vantati nei confronti
dell'ex Commissariato all'emergenza rifiuti della regione Campania alla
data del 10 giugno 2008 dai disciolti Consorzi di bacino delle province
di Napoli e di Caserta.
3. Restano ferme le somme dovute dalla Struttura di missione gestione
finanziaria al consorzio unico per l'implementazione dei piani di
sviluppo della raccolta differenziata.
4. In attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, le somme dovute
dai comuni ai soppressi consorzi di bacino delle provincie di Napoli e
Caserta confluiti nel consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del
citato decreto-legge sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e
sono privi di effetto i pignoramenti gia' notificati da parte dei terzi
creditori dei citati consorzi.
5. All'art. 4, comma 5, quarto periodo, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693, dopo le parole
«un piano industriale,» sono aggiunte le seguenti «avvalendosi anche di
collaborazioni coordinate e continuative in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001».
6 Al fine di predisporre il piano industriale previsto dall'art. 4,
comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3693 del 16 luglio 2008, il gestore del Consorzio unico delle province
di Napoli e Caserta puo' avvalersi di una pubblica struttura consortile
operante nel territorio nazionale particolarmente specializzata nel
sistema della raccolta differenziata e che abbia conoscenza del sistema
integrato dei rifiuti della regione Campania, in ragione di attivita'
consultiva o operativa svolta nella stessa regione, anche per conto del
commissariato per l'emergenza rifiuti.
Art. 3.
1. All'art. 4, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3686 del 1° luglio 2008 il periodo «Gli oneri di cui al
presente comma gravano sulla contabilita' speciale di cui all'art. 2,
comma 1, della presente ordinanza» e' sostituito dal seguente «Gli oneri
di cui al presente comma gravano sulla contabilita' speciale intestata
alla missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008».
2. Al personale in possesso della qualifica dirigenziale, non titolare
di incarico dirigenziale nell'ambito delle Strutture di missione di cui
alle ordinanze n. 3682 del 10 giugno 2008 e 3686 del 1° luglio 2008, e'
attribuita, dalla data di assegnazione, la speciale indennita'
onnicomprensiva di cui all'art. 4, comma 8, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686/2008.
3. In deroga alle norme vigenti, per le esigenze connesse alla gestione
dell'emergenza rifiuti, vengono consentiti trasferimenti di fondi tra le
contabilita' speciali intestate ai capi missione di cui alle ordinanze
n. 3682 del 10 giugno 2008, e n. 3686 del 1° luglio 2008.
Art. 4.
1. Nell'ambito delle attivita' necessarie ad assicurare la gestione
integrata dei rifiuti con particolare riguardo all'implementazione della
raccolta differenziata nella citta' di Napoli, ed al fine di dare
completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, in
legge n. 123 del 14 luglio 2008, ed in considerazione delle
deliberazioni assunte dalla giunta del comune di Napoli n. 742 del 1°
marzo 2007, n. 160 del 31 gennaio 2008 e n. 504 del 20 marzo 2008, ai
lavoratori del Bacino NA5, mai formalmente costituito, si applicano le
disposizioni relative alle procedure di mobilita' previste dall'art. 8,
comma 5 e seguenti, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, subordinatamente all'espletamento
delle procedure di mobilita' in Asia Napoli S.p.A. del predetto
personale.
2. Per le procedure di mobilita' di cui al comma precedente il
Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008,
n. 123, provvede, entro sette giorni dalla data della presente
ordinanza, alla nomina di un commissario ad acta.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella
Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2008
Il Presidente: Berlusconi