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Deliberazione 20 luglio 2009

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta rifiuti.

(GU n. 180 del 5-8-2009)

 

 


 IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Visto altresi', l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008, il quale prevede che il Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i centri di raccolta;
Vista la propria deliberazione 29 luglio 2008, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008;
Considerato che l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. GAB - 2008 - 16947 del 4 novembre 2008, ha reso noto che il decreto 8 aprile 2008, al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008 non poteva produrre effetti in quanto era privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo (visto dell'UCB acquisito in data 27 luglio 2008 - registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2008);
Considerato che con la medesima nota il predetto ufficio legislativo ha precisato che l'inefficacia del decreto 8 aprile 2008, sussistendo al momento dell'adozione della deliberazione del 29 luglio 2008, si e' riverberata sulla deliberazione stessa e, pertanto, ha invitato il Comitato nazionale a volerne formalizzare il ritiro in autotutela;
Considerato, altresi', che con successiva nota prot. n. GAB - 2008 - 18806 del 20 novembre 2008, l'ufficio legislativo ha comunicato l'avvio del lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008 e, pertanto, allo scopo di evitare il potenziale effetto di disorientamento nei destinatari del deliberato, ha invitato il Comitato nazionale a voler attendere l'emanazione della nuova disciplina ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto medesimo;
Vista la propria deliberazione 25 novembre 2008 prot. n. 03/CN/ALBO, di revoca della deliberazione del 29 luglio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, recante modifica del decreto 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del predetto decreto 13 maggio 2009, il quale dispone che i centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali si devono conformare alle disposizioni del decreto medesimo entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, entro lo stesso termine i gestori di tali centri devono essere iscritti all'albo;
Ritenuto di fissare i requisiti minimi dei soggetti iscritti al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo (REA), in prosieguo denominati soggetti, che intendono iscriversi all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta;
Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;
Ritenuto di adottare disposizioni transitorie in ordine alle modalita' e ai termini per l'iscrizione dei soggetti gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto 13 maggio 2009;

Delibera:

Art. 1.
Requisiti per l'iscrizione
1. I soggetti che intendono iscriversi all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta devono:
a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;
c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalita' di cui all'allegato 2;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
e) dimostrare il requisito di capacita' finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attivita' bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.
2. I soggetti gia' iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).

Art. 2.
Garanzie finanziarie
1. L'iscrizione di cui all'art. 1 e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».
2. I soggetti gia' iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l'attivita' di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione.

Art. 3.
Disposizioni transitorie

1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito dal comma 4 dell'art. 1 del decreto 13 maggio 2009, possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui all'allegato 2, punto 1.1, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione o della domanda d'integrazione dell'iscrizione.
2. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, lettera d), entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di responsabile tecnico e' assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti.
3. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attivita' e dell'attribuzione della classe d'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 allegano alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione dell'iscrizione una dichiarazione dell'ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonche' la popolazione servita dagli stessi. In alternativa a detta documentazione, e' allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo schema riportato nell'allegato 5.
4. I soggetti che hanno presentato domanda d'iscrizione o domanda d'integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta ai sensi della deliberazione 29 luglio 2008, che intendono confermare le domande stesse, presentano apposita dichiarazione in carta libera alla sezione regionale competente secondo il modello di cui all'allegato 6.

Roma, 20 luglio 2009

Il presidente: Onori

Il segretario: Silvestri



Allegati omessi