Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 12 maggio 2009
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.
(GU n. 151 del 2-7-2009)
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la
parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti»;
Visto in particolare l'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 151 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, siano individuate le
modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature
di illuminazione elettriche rientranti nella categoria di cui al punto 5
dell'allegato 1A al medesimo decreto da parte dei produttori delle
apparecchiature stesse;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le modalita' di
finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di
illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, e all'allegato 1B, punto
5, del medesimo decreto legislativo, da parte dei produttori delle
apparecchiature stesse.
Art. 2.
Finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di
illuminazione
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 151
del 2005, il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature
di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' a carico dei produttori
indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette
apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse.
Art. 3.
Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchi di
illuminazione di cui all'allegato 1B, punto 5.1, del decreto legislativo
n. 151 del 2005
1. I produttori di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato
1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono
all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti di tali
apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
2. Il contributo dovuto dai produttori di apparecchi di illuminazione di
cui al comma 1 per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi
derivati, e' determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno
solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di
vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 151
del 2005 in base al numero e al peso degli apparecchi di illuminazione
immessi sul mercato nazionale, comunicati al registro nazionale di cui
all'art. 14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel
decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 8, dello stesso decreto
legislativo, nonche' in base a quanto indicato nei commi 4 e 5.
3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 3, per quanto
riguarda il parametro peso gli apparecchi di illuminazione sono
suddivisi nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: <= 2 kg;
b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg;
c) fascia 3: > 8 kg.
4. I produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al registro di
cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o
le fasce di appartenenza, indicando altresi', nel caso di appartenenza a
piu' fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per
ciascuna fascia.
5. Le fasce di cui al comma 4 possono essere aggiornate sulla base
dell'esperienza acquisita, decorso almeno un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 4.
Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di tubi
fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3,
5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005
1. I produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui
all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n.
151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei
rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
2. Il contributo dovuto dai produttori di tubi fluorescenti e sorgenti
luminose per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi
derivati, e' determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno
solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di
vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 151
del 2005 in base al numero di pezzi immessi sul mercato nazionale,
comunicati al registro nazionale di cui all'art. 14 del medesimo decreto
legislativo secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di cui
all'art. 13, comma 8, dello stesso decreto legislativo.
Art. 5.
Possibilita' di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la
gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione
1. I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e
sorgenti luminose possono avvalersi della facolta' di indicare
separatamente i costi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 151 del 2005, fino al 13 febbraio 2011.
Roma, 12 maggio 2009
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 5, foglio n. 145