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Decreto 17 dicembre 2009
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
(GU n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario n.10)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»
e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti;
VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009,
n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in
particolare, l'articolo 14-bis;
Considerata la necessita' di definire, anche in modo differenziato in relazione
alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, le
modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le
informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati,
nonche' le modalita' di elaborazione dei dati stessi;
Considerata la necessita' di definire le modalita' con le quali le informazioni
contenute nel sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti dovranno
essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo;
Considerata la necessita di definire le misure idonee per il monitoraggio del
sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate
al medesimo monitoraggio; Considerata la necessita' di definire le modalita' di
interconnessione ed interoperabilita' con gli altri sistemi informativi;
Adotta il seguente decreto:
ART. 1
(Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti -
SISTRI)
1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, nel seguito
detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente,
e' operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi compresi quelli di
cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con
piu' di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),
del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta
dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per
il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano
la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonche' per le imprese di
cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di
cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi -ivi
compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)
del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli
undici dipendenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' attraverso il SISTRI.
3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati
utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3.
4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base
volontaria al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).
5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare
l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. L'installazione, la
manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del
SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.
ART. 2
(Rifiuti urbani della regione Campania)
1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo
1, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti
e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta
Regione.
2. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e'
interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed
ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.
ART. 3
(Modalita' di iscrizione al SISTRI)
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2,
aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dilla
data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di
nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle rispettive
attivita'.
3. Le modalita' di iscrizione al SISTRI sono descritte nell'allegato IA.
4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula
di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al
comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo
svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per
le attivita' di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono,
previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali
interessate rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni
territoriali, o delle societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime
organizzazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni
regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli
adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo. Alla
copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente
comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.
6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli
articoli 1 e 2 vengono consegnati:
a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria
postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo USB,
idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le
informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. E' necessario
dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'impresa e per
ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita'
locale. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da
cui originano in maniera autonoma rifiuti e' facolta' richiedere un dispositivo
USB per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale
dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di
rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre
certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la
procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente
decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono
l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle
loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password
per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il
codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta
rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo,
definito black box. E' necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo
in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione della black box avviene
presso le officine autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente alla
consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I
costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico
dei soggetti obbligati. Le modalita' di individuazione delle officine
autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione delle black box sono
indicate nell'Allegato IB.
7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione
dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi
di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali
dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia
imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di
chiusura di un'unita' locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono
comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi di uno dei predetti
eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle
imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla
restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato
effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle
officine autorizzate all'installazione.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione
dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle attivita'
per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di cui al comma 6. In tale
ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovra'
iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro
delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei
dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
9. In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede
di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono,
successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle
imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica
accedendo all'apposita area del portale del sistema SISTRI.
10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le
procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall'impresa al
SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente
il nuovo certificato elettronico e' ritirato secondo la procedura indicata
nell'Allegato IA.
11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta' del SISTRI e vengono
affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d'uso.
ART. 4
(Contributo di iscrizione al SISTRI)
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, a carico dei soggetti
di cui agli articoli 1 e 2 e' assicurata mediante il pagamento di un contributo
annuale.
2. Il contributo e' versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per
ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita'
locale. In caso di unita' locali per le quali e' stato richiesto un dispositivo
USB per ciascuna unita' operativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a),
il contributo e' versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e
per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria
di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli
adibiti al
trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente
dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima
applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo
3, comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio
dell'anno al quale i contributi si riferiscono. L'importo e le modalita' di
versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. I contributi possono
essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i
contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
ART. 5
(Informazioni da fornire al SISTRI)
1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli
1 e 2 deve fornire al SISTRI e' riportata nelle schede di cui all'allegato III.
Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel
portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).
2. La persona fisica cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel
dispositivo USB e' il titolare della firma elettronica ed e' responsabile della
veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle
schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3. I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico della
Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.
4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di
rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero
entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI
INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci
giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.
6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono
accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE.
Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8
ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati
motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro
Cronologico.
7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi
al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo
giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area
Registro Cronologico.
8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della
Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata
dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte
del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal
produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione
equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009, n. 554. Ove
necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da
copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il
produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable document format) alla
Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE.
9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce
nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al Regolamento CE
n°1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito
dall'impianto di destinazione.
10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al
sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area
portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa
portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n.84 del 1994, ai quali sono
affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del
successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione
merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i
rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente
decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In
tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della
scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della
nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al
raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di
destinazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e
scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli
scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci
devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non
superare i quattro giorni.
13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal
gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati
deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI –AREA
MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata
dal gestore dello stesso impianto di destinazione.
14. La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o
smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI,
alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema,
della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto
di recupero o smaltimento.
ART. 6
(Particolari tipologie)
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi
di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che non hanno piu' di dieci dipendenti e non aderiscono su
base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa
di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal
produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia
della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che e' tenuto a conservarla per
cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in
tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei
rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare
l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di
rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di
impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di
rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di
cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della
Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che
compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal
produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene
consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di
recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e
trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda
SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.
3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che
non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI accompagnano il trasporto
con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo
decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e
scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.
4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI
si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa
di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non
funzionamento del sistema, la compilazione della scheda e' effettuata, per conto
di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata
della
scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o
successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del
sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad
annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI in bianco
tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi
alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla
ripresa del funzionamento del sistema.
5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in
agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la
Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto
destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il
destinatario e' tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei
rifiuti la scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del
produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di
trasporto accede al sistema SISTRI e chiude la relativa scheda confermando
l'arrivo a destinazione del rifiuto.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a
sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema
SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE sono
compilati dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In
tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda
SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere
temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra
al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il
delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema
ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei
rifiuti.
7. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra
attivita' svolta fuori dilla sede dell'unita' locale, il registro cronologico e'
compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unita'
locale che gestisce l'attivita' manutentiva.
8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera per i quali deve
essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita'
di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal
luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'impresa
effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA
MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta
dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
ART. 7
(Modalita' operative semplificate)
1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di
cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti
pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di
rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui
al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o societa' di
servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i
predetti soggetti, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3,
provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di servizi, prescelte.
La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del
portale SISTRI, e' firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la
firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni
imprenditoriali, o loro societa' di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema
SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o
loro societa' di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico
e delle singole schede SISTRI. La responsabilita' delle informazioni inserite
nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come
produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema
SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente
procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda
SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia
rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato
dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al
sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico
dei rifiuti.
3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al
servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere
agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di
raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del
servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a
iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono
tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione degli
imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo
occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o
i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di
raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti
dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento
venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati,
necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al
delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della
scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di
trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di
raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di
cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di
produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono
preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un
determinato numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal
sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento
consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti
del centro o piattaforma quale destinatario dei
rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali schede, compilate e
sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di
raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed
inserisce i dati delle singole schede. Nei casi di cui al presente comma, la
responsabilita' del produttore iniziale dei rifiuti e' assolta al momento della
presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento.
ART. 8
(Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori
ambientali)
1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e' interconnesso
telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo le modalita' di interoperabilita' fra i
sistemi informativi, cosi' come definiti dal centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli
stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita l'ISPRA.
3. L'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e
riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto
dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la
trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato Nazionale dell'Albo.
ART. 9
(Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo)
1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi
deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche' alla repressione dei traffici illeciti e
degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita' da definirsi con
successivo decreto.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento
delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle
Province.
ART. 10
(Catasto dei rifiuti)
1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via informatica attraverso la costituzione
e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e
articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla
produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le
modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle
comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni
autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione,
la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la
quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e
successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che
intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo Nazionale gestori ambientali
di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati
attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita' dei
rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni
contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della
trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai
Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
ART. 11
(Comitato di vigilanza e controllo)
1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei
rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e
controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra
cui il Presidente;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei
produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.
ART. 12
(Disposizioni transitorie)
1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese
e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione
ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI
compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo
dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema SISTRI, sulla base dei
dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso
per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul
registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica
della piena funzionalita' del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operativita'
del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi
articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2009
Stefania Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio
n. 339
Allegato IA
(articolo 3, comma 3)
(omesso)
Allegato IB
(articolo 3, comma 6, lettera c))
(Omesso)
Allegato II
(articolo 4, comma 3)
(omesso)
Allegato III
(articolo 5, comma 1)
(omesso)