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Legge 6 febbraio 2009, n. 6
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
(GU n. 39 del 17-2-2009)
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e funzioni della Commissione
1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di
seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite connesse
al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse
comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla
criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di
cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei
rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare riguardo al
traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre
nazioni;
c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte
della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti
pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche
in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento da
parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite relative ai
siti inquinati nel territorio nazionale;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia
di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa
caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad
accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: «Art. 82.
(Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico
interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria.»;
- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale:
«Art. 416. (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si
associano allo scopo di commettere piu' delitti [c.p. 576, n. 4], coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28,
29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da
tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena e'
della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32]. I capi soggiacciono
alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in
armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si
applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata
[c.p. 63, 64] se il numero degli associati e' di dieci o piu' [c.p.
418]. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di
cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni
nei casi previsti dal secondo comma; »
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). -
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o
piu' persone, e' punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro
che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per
cio' solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione
e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena
della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo
comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione,
di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite
nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei
confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo
associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni
di tipo mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale:
«Art. 133. (Accompagnamento coattivo di altre persone).
- 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o
il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati,
omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e
ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e
puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da
euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese
alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta di dodici senatori e di dodici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione al
numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un
ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto
della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti
della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di
appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni
indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la
relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata
mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due
segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Nota all'art. 2:
- la legge 27 ottobre 2006, n. 277, recante «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita'
organizzata mafiosa o similare» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 del 9 novembre 2006;
Art. 3.
Testimonianze
1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli da 366 a 372 del codice penale:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato
dall'autorita' giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c.
122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal
giudice penale (c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione
dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le
stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita'
giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di
dare le proprie generalita' [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento
richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le
disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre
come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria [c.p.c.244; c.p.p.
196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione
giudiziaria [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97]. Se il colpevole e' un perito o
un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte [c.p. 30].».
«Art. 367. (Simulazione di reato). - Chiunque, con denuncia [c.p.p. 331,
333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche
se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad
un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma
falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un
reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per
accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 370].».
«Art. 368. (Calunnia). - Chiunque, con denunzia [c.p.p. 331, 333],
querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche se
anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad
un'altra autorita'che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un
reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le
tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni [c.p.
29, 32, 370]. La pena e' aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un
reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore
nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave. La reclusione e'
da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla
reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto
deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo,
se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte [c.c. 463, n. 3].».
«Art. 369. (Autocalunnia). - Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna
delle autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con
scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi
all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non
avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni [c.p. 29, 370].».
«Art. 370. (Simulazione o calunnia per un fatto costituente
contravvenzione). - Le pene stabilite negli articoli precedenti sono
diminuite [c.p. 65] se la simulazione o la calunnia concerne un fatto
preveduto dalla legge come contravvenzione.».
«Art. 371. (Falso giuramento della parte). - Chiunque, come parte in
giudizio civile [c.p.c. 238], giura il falso e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio [c.c.
2736; c.p.c. 240], il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso
prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva,
anche se non irrevocabile [c.p.c. 324]. La condanna importa
l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28].».
«Art. 371-bis. (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque,
nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di
fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false
ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali
viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma
l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il
procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel
procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia
stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia
stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non
luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma 10, del codice
di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini
sono richieste dal difensore.».
«Art. 371-ter. (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi
previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d)
del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito
con la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento penale resta
sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state
assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».
«Art. 372. (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone [c.p.c.
244; c.p.c. 194] innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o
nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai
fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei
anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p. 499].».
Art. 4.
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativia
procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria altri
organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo
caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la
trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato
solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei
mesi e puo' essere rinnovato. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere
divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie
o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli
atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla
Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis
del codice penale non puo' essere opposto ad altre Commissioni
parlamentari di inchiesta.
Nota all'art. 4:
- per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale si veda
note all'art. 1.
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre a
compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del
segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui al
comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per
riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta
dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale: «Art. 326.
(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando
i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della
sua qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a
un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale,
si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se
il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si
applica la pena della reclusione fino a due anni.».
Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la
modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno
o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi
in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di
polizia giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che
ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione
dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli
organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel
limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per
ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e
prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe Commissioni
precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano