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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3804).
(GU n. 208 del 8-9-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'art. 142, comma 1-bis del Testo unico degli enti locali n.
267/2000;
Visto l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze di protezione civile adottate in materia di rifiuti
nella regione Campania ed, in particolare, le ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri numeri 3730 del 30 gennaio 2009, 3738 del 5
febbraio 2009, 3775 del 28 maggio 2009 e 3792 del 24 luglio 2009;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni specifiche per risolvere
alcune problematiche interessanti i territori di Amministrazioni
comunali che versano in situazione di particolare criticita', in
particolare per aver omesso di adottare le occorrenti determinazioni di
competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e
cio' anche con riferimento ai rapporti obbligatori intercorrenti tra
comuni e consorzi di comuni, rispetto ai quali si sono dovuti constatare
contesti di reciproca inadempienza;
Ritenuta la necessita' di disporre in termini di precisazione degli
obblighi posti a carico dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto
legislativo n. 152/2006, rispetto all'ineludibile esigenza che i comuni
medesimi provvedano per la sollecita evasione degli adempimenti di
competenza in materia di rifiuti;
Valutata l'esigenza di assicurare la mobilita' dei lavoratori
nell'ambito delle strutture impiantistiche destinate al trattamento dei
rifiuti nella regione Campania;
Ritenuta la necessita' della partecipazione all'Osservatorio ambientale
di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, di un rappresentante del comune
di San Felice a Cancello, in relazione alla vicinanza territoriale del
medesimo comune al termovalorizzatore di Acerra;
Visto il protocollo di intesa n. 16 del 23 giugno 2009 ed, in
particolare, l'art. 2 punto 1, sottoscritto tra il Sottosegretario di
Stato all'emergenza rifiuti in Campania ed il comune di San Felice a
Cancello;
Ravvisata la necessita' di disporre in termini acceleratori rispetto
all'attuazione dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 172/2008;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Dispone:
Art. 1.
1. Nell'ambito delle attivita' gestorie di competenza dei comuni ai
sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
relazione a quanto previsto dall'art. 142, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il disposto dell'art.
1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3792 del 24 luglio 2009, relativamente alla nomina dei Commissari ad
acta, gli Enti locali facenti parte dei Consorzi di bacino della regione
Campania sono sempre tenuti a corrispondere al consorzio di riferimento
i canoni previsti per le prestazioni che il Consorzio di appartenenza
deve porre in essere per lo svolgimento delle attivita' relative alla
gestione dei rifiuti, anche a titolo di quote consortili. Relativamente
ai canoni ed alle somme gia' dovuti e non corrisposti ai Consorzi, i
comuni provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, al relativo pagamento in un'unica soluzione, ovvero
ratealmente sulla base di apposito piano di rientro della durata massima
di tre anni, approvato dalla competente Struttura del Sottosegretario di
Stato all'emergenza rifiuti in Campania, secondo quanto disposto
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5
febbraio 2009. In caso di accertata criticita' nello svolgimento del
servizio da parte del Consorzio competente, al fine di assicurare la
indispensabile tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione
dei rifiuti urbani nei territori posti sotto la rispettiva
amministrazione, i comuni provvedono a diffidare il Consorzio di
appartenenza al corretto adempimento della prestazione, anche a mezzo
fax o mediante posta elettronica certificata; decorsi due giorni dalla
data di ricevimento della diffida, ove perduri l'inadempimento, le
amministrazioni comunali, per il periodo strettamente necessario al
superamento della accertata criticita' e comunque per un tempo non
superiore a 7 giorni, procedono alla gestione in economia ovvero
all'affidamento diretto esclusivamente degli interventi occorrenti,
mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.
191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e soltanto gli oneri
relativi al predetto eccezionale e temporaneo affidamento potranno
essere imputati a scomputo del canone dovuto al Consorzio per
l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti, ferma la doverosita',
per la parte residuale, della prestazione pecuniaria facente capo ai
comuni consorziati.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, quale risultante dai registri anagrafici
alla data del 31 dicembre 2008, che si avvalgono, per il ciclo integrato
dei rifiuti, del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e
Caserta o degli altri Consorzi di bacino della regione Campania, che
abbiano in corso lo svolgimento, o che deliberino l'avvio delle
procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art.
4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, in caso di
comprovata inadempienza da parte del Consorzio di appartenenza,
provvedono a diffidare il Consorzio medesimo al corretto adempimento
della prestazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica
certificata. Decorsi tre giorni dalla data di ricevimento della diffida,
ove perduri l'inadempimento, al fine di assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
nei territori posti sotto la rispettiva amministrazione, i comuni
possono procedere, per un periodo non superiore a sei mesi non
rinnovabili, alla gestione in economia o all'affidamento diretto della
gestione dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti mediante
l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 191 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa individuazione
dell'offerta piu' vantaggiosa per l'amministrazione. Gli oneri relativi
al predetto affidamento andranno imputati a scomputo del canone dovuto
al Consorzio per l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti,
ferma la doverosita', per la parte residuale, della prestazione
pecuniaria facente capo ai comuni consorziati.
3. Nell'ambito delle procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008,
e di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed
al fine di porre in essere con la massima sollecitudine ogni opportuna
misura idonea ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le
fasi della gestione dei rifiuti urbani, i comuni provvedono alla stipula
dei contratti di appalto, sotto condizione risolutiva espressa afferente
all'esito degli accertamenti di cui all'art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006, dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di
informazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, nei casi e con le modalita' indicate dal medesimo decreto
legislativo.
4. I comuni, nel procedere agli affidamenti di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, garantiscono l'applicazione dell'art. 6 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, relativo al
passaggio presso l'impresa affidataria del personale del Consorzio unico
o dei Consorzi di bacino della regione Campania stabilmente ed
effettivamente impiegato presso il comune in relazione al servizio
corrispondente. Con riferimento a quanto gia' disposto dall'art. 4 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, a conclusione delle procedure di
gara di cui al comma precedente, le amministrazioni comunali dovranno
altresi' garantire l'applicazione dell'art. 6 del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro Federambiente per il passaggio, presso
l'impresa aggiudicataria, del personale del Consorzio unico o dei
Consorzi di bacino della regione Campania stabilmente ed effettivamente
impiegato presso il Comune in relazione al servizio corrispondente.
5. Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalle permanenti o
temporanee carenze di personale dell'articolazione territoriale CE del
Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, anche legate alla
programmazione delle ferie ed alla reperibilita', il direttore generale
del Consorzio stesso provvede prioritariamente a disporre la mobilita'
interna del personale in forza all'articolazione territoriale NA. Il
mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti ai dipendenti al
predetto fine determina sempre l'applicazione degli articoli 33 e 65 del
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, con
l'applicazione, nei casi piu' gravi, della misura cautelare della
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per il periodo necessario
all'espletamento del procedimento sanzionatorio, con la sola
corresponsione del 50% dello stipendio tabellare a titolo di assegno
alimentare.
6. Nel rispetto della normativa volta alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, per gli anni 2007-2010, di cui all'art. 1, commi
676 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in deroga alla
vigente normativa con particolare riferimento ai limiti di cui all'art.
1, comma 557, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art.
76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i sindaci dei comuni
facenti parte dei Consorzi di bacino della regione Campania sono
autorizzati, anche procedendo alle necessarie variazioni nell'ambito
degli stanziamenti complessivi di bilancio, con le modalita' di cui
all'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
all'assunzione a tempo determinato, per il periodo emergenziale, di
idoneo personale da adibire esclusivamente al controllo del territorio
di competenza, in termini di prevenzione ovvero di repressione, nella
ricorrenza dei presupposti di legge, rispetto alle condotte illecite di
cui all'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
7. Per il periodo emergenziale di cui all'art. 18 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
al fine di provvedere alla rimozione delle criticita' riscontrate nella
gestione dei rifiuti urbani, con specifico riferimento alle
problematiche relative agli sversamenti abusivi ed alle esigenze della
raccolta differenziata, le Amministrazioni comunali procedono, anche in
deroga ai vigenti strumenti urbanistici, all'individuazione ed
all'attrezzamento di siti funzionali alla gestione del ciclo integrato
dei rifiuti, adottando ogni adeguata misura a tutela dell'ambiente,
dell'igiene e della salute pubblici.
8. Al fine di consentire al Consorzio unico di bacino delle province di
Napoli e Caserta un piu' efficiente svolgimento delle attivita', si
autorizza l'acquisto di mezzi finalizzati al potenziamento dei servizi,
anche, ove necessario, con la procedura negoziata di cui all'art. 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per una spesa massima non
superiore ad euro 4 milioni, che gravera' sulla contabilita' speciale n.
5146 intestata alla Missione amministrativo-finanziaria, sulla base di
analitico rendiconto presentato dal Consorzio unico.
Art. 2.
1. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate
all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania
di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 come convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il personale militare
impiegato presso gli STIR e' ridotto complessivamente di 7 unita', una
per ogni stabilimento; le attivita' sinora svolte dal predetto
personale, nonche' quelle relative ai lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria disposti con ordinanza n. 138 in data 15 giugno 2009 del
Soggetto vicario del Sottosegretario, fanno capo ai rispettivi
Commissari ad acta, nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, ai
quali e' attribuita, con decorrenza dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza, in relazione alle maggiori responsabilita' derivanti
dall'effettuazione dei lavori di straordinaria manutenzione disposti
sugli impianti, un compenso forfettario mensile onnicomprensivo pari a
250 ore di lavoro straordinario diurno, in relazione al grado o alla
qualifica rivestita, in sostituzione di quello attualmente in godimento,
e ad esclusione del trattamento economico di missione da corrispondersi
a norma di legge. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico
della contabilita' speciale intestata al capo della Missione tecnico
operativa.
Art. 3.
1. Considerate l'interconnessione funzionale dei siti e degli
impianti del complessivo sistema di gestione dei rifiuti urbani della
regione Campania, e la riscontrata presenza di figure professionali
specializzate nell'ambito degli impianti medesimi, in riferimento al
quadro esigenziale proprio del termovalorizzatore di Acerra, i
Commissari ad acta responsabili degli STIR operanti nella regione
Campania sono autorizzati a disporre, sentite le organizzazioni
sindacali ed acquisito il consenso dei dipendenti interessati,
l'effettuazione della prestazione lavorativa delle occorrenti unita' di
personale presso il predetto termovalorizzatore.
Art. 4.
1. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «premio di
produzione» sono sostituite dalle parole «premio di risultato», e, le
parole «impiegati negli STIR» sono sostituite dalle seguenti:
«dipendenti dei commissari ad acta di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008».
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente
comma: «6-ter. Ai soggetti titolari di contratto di consulenza ai sensi
del comma 6-bis del presente articolo e' attribuito, per il servizio
prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima
regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di
cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilita' speciali.».
3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 16-bis, e' aggiunto il
seguente comma: «16-ter. Ai soggetti titolari di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero di consulenza ai sensi
dei commi 13 e 16 del presente articolo e' attribuito, per il servizio
prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima
regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di
cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilita' speciali».
Art. 5.
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, dopo le parole «un
rappresentante del comune di Acerra,» sono inserite le parole: «un
rappresentante del comune di San Felice a Cancello».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in particolare, laddove si
prevede che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico delle province
di Napoli e Caserta limitatamente alla raccolta differenziata devono
affidare, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del citato
decreto, il predetto servizio alla societa' che svolge il servizio di
raccolta dei rifiuti urbani, mediante una estensione del contratto gia'
in essere e con il contestuale trasferimento ai gestori del servizio del
personale dipendente del Consorzio unico utilizzato presso i medesimi
comuni, le amministrazioni comunali interessate provvedono al predetto
affidamento del servizio di raccolta differenziata, entro e non oltre il
15 settembre 2009, fermo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2009
Il Presidente: Berlusconi