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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3730).
(GU n. 23 del 29-1-2009)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista il decreto-legge 7 settembre 2001 , n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Vista il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Vista il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Vista il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania;
Vista il decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172 recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela
ambientale;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 e
n. 3716 del 2008;
Vista il Piano straordinario di messa in sicurezza degli impianti di
trattamento e selezione dei rifiuti elaborato in data 29 dicembre 2009;
Ravvisata la necessita' di garantire, con il massimo rispetto della
tutela ambientale, l'utilizzazione dei siti e delle aree di stoccaggio
dei rifiuti, di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008;
Visto il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti nella regione
Campania;
Visto il comma 2 dell'art. 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, inserito in sede di conversione, che prevede che
l'attuazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 8 del
citato decreto-legge n. 90 del 2008, sia sottoposta all'autorizzazione
comunitaria;
Sentito l'Ufficio comunicazione, affari giuridici e protezione civile
della Commissione europea - DG Ambiente-Commissione Europea, per il
tramite del Dipartimento delle politiche comunitarie, il quale ritiene
che la formulazione del comma 2 dell'art. 2-ter del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 210 non sia pertinente e risulti pertanto del
tutto irrealizzabile, in quanto, il diritto comunitario non prevede
alcuna forma di autorizzazione in materia di stoccaggio e deposito
temporaneo di rifiuti;
Ravvisata la necessita' di assicurare il regolare svolgimento di tutte
le misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, onde scongiurare la
paralisi delle attivita' relative al ciclo dei rifiuti, con particolare
riferimento a quelle in materia di stoccaggio e deposito temporaneo dei
medesimi;
Visto il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. Nelle more dell'attuazione del Piano di cui all'art. 1, comma 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16
luglio 2008 e' prorogata, fino al termine dello stato di emergenza,
l'autorizzazione al funzionamento degli impianti di trattamento e
selezione dei rifiuti di cui alla disposizione citata, assicurando le
misure straordinarie di presidio e tutela dei luoghi di lavoro di cui
all'art. 1, comma 2 della citata ordinanza.
2. In relazione al perdurare dello stato di emergenza per la gestione
dei rifiuti nella regione Campania, l'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 si
applica anche ai siti ed alle aree gestiti dai Commissari ad acta, di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del
19 novembre 2008, nelle more della redazione del Piano straordinario
complessivo di messa in sicurezza elaborato dalla Missione sicurezza, da
attuarsi da parte della Missione tecnico operativa.
Art. 2.
1. Allo scopo di garantire la regolare prosecuzione di tutte le
azioni straordinarie necessarie per fronteggiare il contesto
emergenziale dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione
Campania onde scongiurare la paralisi dell'intero ciclo dei rifiuti ed
al fine di consentire lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di
smaltimento, di cui ai codici CER citati nel comma 2 dell'art. 8 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123 ed il deposito temporaneo di essi presso
qualsiasi area, nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti nella medesima regione, si continua a provvedere
anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2-ter, comma 2 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed
integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 3.
1. Al fine di garantire la piu' ampia informazione nei confronti
della popolazione relativamente all'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione nel comune di Acerra, e' istituito un Osservatorio
ambientale composto da un rappresentante del Dipartimento della
Protezione Civile, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, un rappresentante della Regione
Campania, un rappresentante della Provincia di Napoli, un rappresentante
del Comune di Acerra, un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Campania - ARPAC, un rappresentante dell'ASL
territorialmente competente, un esperto epidemiologo locale. Con
provvedimento del Sottosegretario di cui all'art. 1 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, si provvede alla costituzione dell'Osservatorio ambientale
ed alla definizione delle relative modalita' organizzative e di
funzionamento.
2. Il comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004 e' soppresso.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi