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Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 , n. 205
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive.
(GU n. 288 del 10-12-2010- Suppl. Ordinario n.269)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti
direttive;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato B);
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 aprile 2010;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata in data espresso nella
seduta in data 29 luglio 2010;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 novembre 2010;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa,
della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico e per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 177
(Campo di applicazione e finalita')
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle
direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE,
prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana,
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della
gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle
risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per
la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4,
lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano
i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione
dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi,
ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi', un sistema
compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e
con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel
rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle
regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme
di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n.
317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti
alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute
nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.”.
Articolo 2
(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 178
(Principi)
1. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga.
A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica
ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di
partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”.
Articolo 3
(Responsabilita' estesa del produttore)
1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente articolo:
“Articolo 178-bis
(Responsabilita' estesa del produttore)
1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le
modalita' e i criteri di introduzione della responsabilita' estesa del
produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti,
venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione
dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti
che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere
adottati con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le modalita' e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita' finanziaria
dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono
adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il
prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti
ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando
che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti
avvengano in conformita' ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente
durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un
recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con
l'ambiente.
2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile
fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente
concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi' che i costi
della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente
dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore
del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto
concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
Articolo 4
(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 179
(Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente
gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita' di cio'
che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della
gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a
incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli
177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto
degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la
fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e' consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di cui al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono
essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti
specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto
stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della
gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un
uso piu' razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul
mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o
il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei
rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di
favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego
dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti,
anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come
altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita
dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie
di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia
di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.”.
Articolo 5
(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “certificazione ambientale,”
sono inserite le seguenti: “utilizzo delle migliori tecniche
disponibili,”;
b) al comma 1, lettera b), le parole: “gare d'appalto” sono sostituite
dalle seguenti: “bandi di gara o lettere d'invito”;
c) al comma 1, lettera c), le parole: “, con effetti migliorativi, ”
sono soppresse;
d) al comma 1, la lettera d) e' soppressa;
e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli 177, 178,
178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed
elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione
nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di
prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e
valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o
quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle
misure di prevenzione e puo' stabilire specifici traguardi e indicatori
qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare assicura la disponibilita' di informazioni sulle migliori
pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora
linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di
cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.”.
Articolo 6
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)
1. Dopo l'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
“Articolo 180-bis
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali
iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e
reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle
condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del
medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui
all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8
maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori
misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso
l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore del prodotto.
Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le modalita' operative per la costituzione e
il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b),
ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e
di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che
possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a
preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.”.
Articolo 7
(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 181
(Riciclaggio e recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualita' e di soddisfare
i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio,
sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con
i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorita' competenti
realizzano, altresi', entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per
la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno,
nonche' adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti
obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di
rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti
dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in
cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara'
aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e
altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione
che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti
da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo
stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti,
sara' aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.
2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle
modalita' di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare puo'
adottare decreti che determinino tali modalita'.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per
promuovere il recupero dei rifiuti in conformita' ai criteri di
priorita' di cui all'articolo 179 e alle modalita' di cui all'articolo
177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere il riciclaggio di alta
qualita', privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche
monomateriale, dei rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti
separatamente, laddove cio' sia realizzabile dal punto di vista tecnico,
economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri
materiali aventi proprieta' diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata
destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera
circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti
nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il piu' possibile il
loro recupero privilegiando il principio di prossimita' agli impianti di
recupero.
6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata
di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo
di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono
gestiti su base professionale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.”.
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “e di recupero” sono inserite le
seguenti: “e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o di
recupero”;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. E' vietato smaltire i
rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita'
tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo
richiedano.”;
c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti
possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione
garantisca un elevato livello di recupero energetico.
5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti sono
disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.”;
d) il comma 7 e' abrogato.
Articolo 9.
(Principi di autosufficienza e prossimita'. Rifiuti organici)
1. Dopo l'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono inseriti i seguenti:
“Articolo 182-bis
(Principi di autosufficienza e prossimita')
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non
differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili
e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali
ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti
urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai
luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita'
di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso
nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori
classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che
l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di
smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non
coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi'
limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di
rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione
europea.
Articolo 182-ter
(Rifiuti organici)
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con
contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili
certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province
autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e
nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente,
adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello
elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti
organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. “.
Articolo 10
(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende
per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi
o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche
di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o
sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato,
quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di
trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti,
servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili
prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri
rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo
in sito del materiale prodotto;
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita' produce rifiuti
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
g): “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o
importi prodotti;
h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei
rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o
un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti
o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute
umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi
successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni
effettuate in qualita' di commerciante o intermediario;
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare
e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui
alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di
trattamento;
p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti e'
tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di
facilitarne il trattamento specifico;
q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo,
pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti
di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere
reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o
componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita'
per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la
preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri
materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C
della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di
operazioni di recupero.;
u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i
rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o
in operazioni di riempimento;
v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio
che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli
usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei
prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando
l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di
energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) “stoccaggio”: le attivita' di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte
quarta;
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio
e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In
ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto
limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore
ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;
cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido
prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e
di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione
dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e'
classificato come rifiuto speciale;
dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento
biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) “compost di qualita”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti
organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29
aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
ff) “digestato di qualita”: prodotto ottenuto dalla digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera b);
hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo
74, comma 1, lettera ff);
ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attivita', ivi
compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera
oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di
raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti
di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili
quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente
decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti mediante
operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso
pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito ;
pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai
titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa
settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma
stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro
articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti,
dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo
di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un
contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in
attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le
condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.
Articolo 11
(Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152)
1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo la parola :“agro-industriali” sono
inserite le seguenti: “, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135
c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: “b) i rifiuti
derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti
che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Sono rifiuti pericolosi
quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto”;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: “5. L'elenco dei rifiuti di
cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i
rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei
rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle
sostanze pericolose. Esso e' vincolante per quanto concerne la
determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di
una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un
rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui
all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere
emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della
classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.”;
f) dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti: “5-ter. La
declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non
puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del
rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di
sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui
all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190
non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti
da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto
l'autorizzazione o siano registrate in conformita' agli articoli 208,
212, 214 e 216.”.
Articolo 12
(Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono inseriti i seguenti:
“Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di
cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la
produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere
adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da
soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si
provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto
dalla disciplina comunitaria.
Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per
il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili
ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati
conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono
adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche
tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della
sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12
giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a)
e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del
Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica
fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del
presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal
presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo
120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori
normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i
requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla
cessazione della qualifica di rifiuto.”.
Articolo 13
(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 185
(Esclusioni dall'ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli
edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto
previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso
verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi
che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative
comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati,
contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati
all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un
impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione,
compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in
conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle
cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie
specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta
del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della
Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati
escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli
183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.
Articolo 14
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 186, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attivita'
nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali” sono
sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di cui
all'articolo 184-bis”.
Articolo 15
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 187
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti
caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze
pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non
presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con
altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi
degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e
l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e
sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli
208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche
disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in
particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola
il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla
separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed
economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
177, comma 4.”.
Articolo 16
(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152)
1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:
a) l'articolo 188 e' sostituito dal seguente:
“Articolo 188
(Responsabilita' della gestione dei rifiuti)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le
operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli
177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente
articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la
responsabilita' per l'intera catena di trattamento, restando inteso che
qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per
il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al
presente comma, tale responsabilita', di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di
quanto previsto dal golamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore
iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano
adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la
responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e' limitata alla rispettiva
sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di
quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilita' dei
soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi e' esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle
attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore
sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e
datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di
conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia
della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la
comunicazione e' effettuata alla regione.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei
rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e
trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi
degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore
iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori
precedenti dei rifiuti.”;
b) dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e
188-ter:
“Articolo 188-bis
(Controllo della tracciabilita' dei rifiuti)
1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la
tracciabilita' dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione
sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data
17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di
carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di cui agli
articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non e' tenuto ad
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di
identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla
copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a).
Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono resi
disponibili all'autorita' di controllo in qualsiasi momento ne faccia
richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto
obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o
di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono
essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per
gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere
conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.
Articolo 188-ter
(Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI))
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi
compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi,
di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con piu' di dieci
dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale
attivita' rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di
dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per
conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a
titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il
noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti
relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i
rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte
dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il
successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base
volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi
di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno piu'
di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi
derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma
3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione
Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti e' calcolato
con riferimento al numero delle persone occupate nell'unita' locale
dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di
apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente
assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa
integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono
considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento
alle giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della
regione Campania.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, puo' essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di
cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' ai
soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalita'
semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori
dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme
comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di
rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive
modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di
dati previsto dall'articolo 26, parafrafo 4, del predetto regolamento.
Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli
obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta
del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' effettuata
la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente
decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare
dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al
soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita' con
le quali il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e,
per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del
Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare potranno essere individuate modalita' semplificate per
l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti.”;
c) l'articolo 189 e' sostituito dal seguente:
“Articolo 189
(Catasto dei rifiuti)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha
sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di
Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma
2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994
n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a
seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i
proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti
dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli
accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della
regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma
2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono
trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei
rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei rifiuti nella regione
Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le
informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi' ai comuni
di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla
successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli
stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle
amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti.
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicita'. Le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica
quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.”; d) l'articolo 190 e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 190
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che
non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di
produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel
sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di
cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con
la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i
dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede
dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne
faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con
le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si
intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati
dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e
scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la
congiunzione: “e” e' sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti,
rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente
articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti
pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere
effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal
centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice
dell'elenco dei rifiuti.”;
e) L'articolo 193 e' sostituito dal seguente:
“Articolo 193
(Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non
aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma
2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore
dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto
di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere
presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore
dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque
anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui
al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili con la
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico .
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad
aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse
dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e),
che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che
non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai
centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono
considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario
di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e
provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai
documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI
- Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1.
Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo
alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o
nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto
ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da
parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o
detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel
piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e
nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate,
nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del
trasportatore il percorso realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso
quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano
nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti
alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico
e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti
e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo
impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine
massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio
predette attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto del
predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore
del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle
annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e
informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando
tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le
competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovra'
adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi
per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni
resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilita' per
caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente
impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita'
di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto
sara' obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le
operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli
177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma
2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione
equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.”.
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.
Articolo 17
(Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 194
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai
regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali
di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal
decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento
(CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del
Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle
importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato
della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto
regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di
merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel
territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali
di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per
il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e' subordinata
alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del
medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della
salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006
sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi
dell'articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti negli Stati di
cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le
regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui
all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo
inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonche', entro il 30
settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti
dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con
legge 18 agosto 1993, n. 340.”.
Articolo 18
(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “, rifiuti” sono soppresse le
seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
“b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli
artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per
le attivita' di recupero energetico dei rifiuti;";
c) al comma 1, lettera h), le parole: “delle tipologie” sono soppresse;
d) al comma 1, lettera i) le parole “materia prima secondaria” sono
soppresse.
e) al comma 1, alle lettere m), n), o) ed r), le parole: “Conferenza
Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
f) al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: “criteri generali” sono
inserite le seguenti: “, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee
guida,”;
g) al comma 2, le lettere da f) a s-bis) sono sostituite dalle seguenti:
“f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a
quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui
all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo
190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche'
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente
decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni
di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del
decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualita'
ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in
conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero
si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da
smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti, previamente testate da universita' o istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla
fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del
numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla
tipologia dell'attivita' esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del
presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori,
a coloro che svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le
utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica
omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei
provvedimenti autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche
in conformita' a quanto disciplinato in materia dalla direttiva
2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure
analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei
rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del
presente decreto.”;
h) al comma 3, le parole: “Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite
dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
Articolo 19
(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “Nell'ambito delle competenze di cui al
comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici” sono
inserite le seguenti: “gli enti e le imprese che producono rifiuti
pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo
professionale,”;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: “5-bis. Le province, nella
programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo,
possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi,
delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.
Articolo 20
(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 199
(Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i
rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178,
179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri generali
stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti
dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di
gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica
la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di
VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni
relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle
motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione
alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale
delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una
valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del
territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto
riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti
da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura
dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta
differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa
comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della
chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori
infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del
principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti
e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti
di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e
metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i
rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul
territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di
trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad
assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali
ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle
incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu' meritevoli, tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di
contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci
un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento
dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti
allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta,
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per
specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi
e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare
in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato
sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui
all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi
ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di
prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la
crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei
rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e
valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di
indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del
livello e della copertura geografica dell'area oggetto di
pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti
economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti
i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il
buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate
al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli
altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla
normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di
valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi
di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti
urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito
necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino
a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di
accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali
competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore
inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o
singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del presente
decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell' aggiornamento
del piano almeno ogni sei anni, nonche' alla programmazione degli
interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei
limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di
prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei
piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso
l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia
autonoma.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
Articolo 21
(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono sostituite dalle
seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed
economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al
comma 1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi
di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti
stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' autorizzare la predetta deroga, previa
stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un
accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati,
che stabilisca:
a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette
modalita' possono consistere in compensazioni con gli obiettivi
raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti
derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati,
qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da
destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad
effettuare.
1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente puo' stabilire
obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune
richiedente finalizzati al perseguimento delle finalita' di cui alla
parte quarta, titolo I, del presente decreto nonche' stabilire modalita'
di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito
dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale
inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli
accordi di programma di cui al presente articolo.”.
Articolo 22
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il
responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi.
Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20
giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i
rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui
territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la
documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della
conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e'
assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una
adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel
corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali e
territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4”;
c) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: “Entro 30
giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi,
valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione
positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto.”;
d) al comma 10, le parole: “Ove l'autorita” sono sostituite dalle
seguenti: “Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita'
ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita”;
e) al comma 11, lettera a), le parole: “da smaltire o da recuperare”
sono sostituite dalle seguenti: “che possono essere trattati”;
f) al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono
sostituite dalle seguenti: “Per ciascun tipo di operazione autorizzata,
i requisiti tecnici” e le parole: “ed alla” sono sostituite dalle
seguenti: “e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo
della”;
g) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: “c) le
misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”;
h) al comma 11, lettera d), le parole: “da autorizzare” sono sostituite
dalla seguente: “autorizzato”;
i) al comma 11, lettera e), le parole: “di trattamento e di recupero”
sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per ciascun tipo di
operazione”;
l) al comma 11, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: “f) le
disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi
che si rivelino necessarie;”;
m) al comma 11, lettera g), sono soppresse le parole: “A tale fine,”;
n) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: “11-bis. Le autorizzazioni
concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia
sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili.”;
o) al comma 12, dopo la parola: “disponibili” sono aggiunte le seguenti:
“e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241
del 1990”;
p) al comma 14, la parola: “194” e' sostituita dalle seguenti: “193,
comma 1, ”;
q) al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono sostituite dalle
seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”;
r) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: “17-bis. L'autorizzazione
di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura
dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei
rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un
elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi
identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.”;
s) il comma 18 e' sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi
incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso
all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.”;
t) il comma 19 e' sostituito dal seguente: “19. Le procedure di cui al
presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a
seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.”;
u) il comma 20 e' abrogato.
Articolo 23
(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto delle
normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste
per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero
per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le
imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni
En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con
autocertificazione resa alle autorita' competenti, ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: “6. Resta ferma l'applicazione
del titolo II-bis della parte seconda del presente decreto, relativo
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli
impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.”;
c) al comma 7, le parole “all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1,”
sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e le parole: “212, comma
23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 17,”;
d) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: “7-bis. La comunicazione
dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”.
Articolo 24
(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 la parola: “Ministro” e' sostituita dalla seguente:
“Ministero”;
b) al comma 5 le parole: “all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1,”
sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e le parole: “212, comma
23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”.
c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: “5-bis. La comunicazione
dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”.
Articolo 25
(Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' cosi' sostituito:
“2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di
vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle
organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno
delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano
attivita' di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto.
Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.”;
b) il comma 4 e' abrogato;
c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti:
“5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli
articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e
236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste
nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le
societa' di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita
comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione
regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni
di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale
scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce
titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di
iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti
alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie
finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base
alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il
trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e'
tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente
all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro
il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun
autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti,
all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6,
lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione
regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla
sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e'
stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre
mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato
adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con effetto immediato
cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio
dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla
prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui
importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di
imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma
Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti
decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie
finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni
intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso
le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del
trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in
carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto
navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.
135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il
trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma
2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non
e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca,
di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,
la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale
dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in
base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell'Albo
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato
nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici
e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle
medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione dei predetto decreto, continuano ad
applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del
Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le
sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e
i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese
di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni
competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e
delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile
tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti
decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le
previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di
cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in
data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo
04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale
dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita'
privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.”;
d) i commi da 20 a 28 sono abrogati.
2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in corso alla data
di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente dal Comitato
nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle organizzazioni
imprenditoriali e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 26
(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 2 e' abrogato.
Articolo 27
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. L'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
“Articolo 214
(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in
ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli
efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della
salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi
e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le
attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai
produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto
sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e
216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina
del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle
procedure semplificate, le attivita' di trattamento termico e di
recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle
attivita' di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n.
161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216,
comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto
di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more
dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350.All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2
e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
di qualita' dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta
comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e
211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal
presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e
3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti puo' essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo
189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati
con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte
nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e
216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi
informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le
condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in
parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti
soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni
effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono
stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune
modalita' di integrazione ed unificazione delle procedure, anche
presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata
ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi
incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile
alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora
non gia' autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni.”.
Articolo 28
(Attivita' di sgombero della neve)
1. Dopo l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
“Articolo 214-bis
(Sgombero della neve)
1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti
infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”.
Articolo 29
(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: “entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2 e 3,”
sono inserite le seguenti: “e siano tenute in considerazione le migliori
tecniche disponibili,”.
Articolo 30
(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa” sono soppresse;
b) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: “7. Alle attivita' di cui al
presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il
recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.”;
c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di quanto previsto” a:
“dicembre 2003, n. 387” sono sostituite dalle seguenti: “e di quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative
disposizioni di recepimento”.
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
“8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se
effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio
e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui
ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei
centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e
di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle
predette operazioni.”;
e) i commi da 11 a 15 sono abrogati.
Articolo 31
(Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)
1. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 216-bis
(Oli usati)
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184, nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo l´ordine di priorita' di cui all'articolo 179,
comma 1.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito temporaneo, la
raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da
tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile,
tipologie di oli usati da destinare, secondo l´ordine di priorita' di
cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra
loro. E' fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con
altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di
basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine di priorita'
di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia
tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite
combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis
della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento di cui alle
precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa
della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di
cui all'Allegato B della parte IV del presente decreto.
4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli usati, le
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso
impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del
territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le
condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n.
1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178,
nonche' il principio di prossimita'.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano
verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio
nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in
particolare, dell'articolo 12 del predetto regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare puo' individuare con uno o piu' decreti gli
elementi da valutare secondo le facolta' concesse alle autorita' di
spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli
articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per
la gestione di oli usati in conformita' a quanto disposto dal presente
articolo.
8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio
minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli
di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla
disciplina sugli oli usati.”.
Articolo 216-ter
(Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui all'articolo
199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali,
sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la
successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni
sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE, inviando una relazione
settoriale in formato elettronico sulla base di un questionario o di uno
schema inviato dalla Commissione europea stessa sei mesi prima del
periodo contemplato dalla citata relazione settoriale.
3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla
Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che decorre
dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, le informazioni sulla
gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell'attuazione dei
programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3,
lettera r), e sulla misure previste dall'eventuale attuazione del
principio della responsabilita' estesa del produttore, di cui
all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
4. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 relativi alla preparazione per
il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono comunicati alla
Commissione europea con i tempi e le modalita' descritte nei commi 2 e
3.
5. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti inerenti
la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.”.
Articolo 32
(Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “articoli 179 e 180 del presente decreto, al
fine di ottimizzare” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 179 e 180
del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita'
di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo e
formazione,” e dopo le parole: “destinati alla vendita sul territorio
nazionale” sono aggiunte le seguenti:“, provvedendo anche ad attivita'
di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione
dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1”;
b) al comma 3, le parole: “il recupero” sono sostituite dalle seguenti:
“la gestione”.
Articolo 33
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle
reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad
edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere
conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in
alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale
del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. I soggetti
che svolgono attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie
aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter,
comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia
manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori
ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento
delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti.”.
Articolo 34
(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro a seicentoventi
euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro a tremila euro”
e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: “Se l'abbandono
riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata
fino al doppio.”.
Articolo 35
(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti di cui
all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in
modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo
articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e
all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento
euro a novantatremila euro.”;
b) al comma 3, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1” e le parole: “per i rifiuti non pericolosi e da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti
pericolosi”sono soppresse;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212,
comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso
dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la
pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso
durante il trasporto.”;
d) al comma 5, dopo le parole: “all'articolo 193” sono aggiunte le
seguenti: “da parte dei soggetti obbligati”;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. I soggetti di cui
all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi
prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui
all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o
inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione
e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine
stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta
euro.”.
Articolo 36
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 260-bis
(Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti)
1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento
del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma
2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti
pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento
dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione
immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della
tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In sede di
rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto
sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di mancato
pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le
modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma
1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o
inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un
numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo
esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte
non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti
pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla
carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi
compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di
imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici
dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono
ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento
euro per i rifiuti pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di
dipendenti avviene nelle modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni
riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita'
dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si
rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai
sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro
quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad
euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato
nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei
rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti
con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove
necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del
certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300
euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso
di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a
colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di
rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia
cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente
alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli
articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un
terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita'
dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Articolo 260-ter
(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)
1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo
260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo utilizzato per l'attivita' di trasporto dei
rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle
situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti
amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia
violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo
260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di
mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso
restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non puo'
essere disposta in mancanza dell' iscrizione e del correlativo
versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e' sempre
disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato
per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma,
del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non
fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono
obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 256.”.
Articolo 37
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in
materia di rifiuti)
1. Dopo l'articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 264-bis
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010)
1. All'Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 - Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione
delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” e'
abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “
Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione
relativa al 2011.
Articolo 264-ter
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. A decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati
relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti
sottoposti a trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai
prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al
riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.”.
Articolo 264-quater
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Al fine di verificare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati
relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi
ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all'articolo 14-bis del
decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 102 del 2009. Le informazioni specificano la categoria di
appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il
numero di pezzi degli stessi RAEE.”.
Articolo 38
(Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
al comma 2, dopo le parole: “fermo restando quanto previsto” sono
inserite le seguenti: “dall'articolo 188-ter e”.
Articolo 39
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma
2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti
obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o
il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di
adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per
l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio
2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per
l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel
periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nonche' l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186.
5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al
presente decreto.
6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 sono abrogati.
7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto l'allegato L riportato in allegato al presente
decreto.
8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le
autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento
rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, cosi'
come gia' definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle
modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le
comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure
del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art.
4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che
richiedano una revisione delle stesse.
9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che
producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure
conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti
pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali
e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento,
effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno per
quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un
circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento
chilogrammi o cento litri all'anno.
10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda
per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio
stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del
circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area
Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma
di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.
11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente
marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano
univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia
direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali,
e' consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse
spiaggiate, purche' cio' avvenga senza trasporto ne' trattamento.
12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati
in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente, siano
restituiti dal consumatore o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non
rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art.
183, comma 1, lett. o).
13. Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale
che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli
alvei di fiumi, laghi e torrenti.
14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adottato ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono
definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto
il materiale derivante dalle attivita' di estrazione e lavorazione di
marmi e lapidei.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare possono essere individuate, in base al criterio della
rappresentativita' sul piano nazionale, organizzazioni alle quali e'
possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, come
modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 9 luglio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010.
16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del presente
decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed espressamente
previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
La Russa, Ministro della difesa
Fazio, Ministro della salute
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO B
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondita' (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili
in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio
sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli
uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una
miniera).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui
ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti
da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti).
------
Questa operazione e' vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni
internazionali.
In mancanza di un altro codice D appropriato, puo' comprendere le
operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il
pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il
condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate
da D1 a D12.
ALLEGATO C
Operazioni di recupero
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o
dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate
da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da
R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
-----
Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi
solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della
normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata
con la seguente formula:
Efficienza energetica = [Ep - (Ef + Ei)]/[0,97 × (Ew + Ef)] dove: Ep =
energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E'
calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricita' per 2,6 e
l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che
contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al
potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri
pesanti (scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle
migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti. Sono
comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti
come sostanze chimiche.
E' compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il
riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.
In mancanza di un altro codice R appropriato, puo' comprendere le
operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento
come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la
pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento,
il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una
delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
ALLEGATO D
Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione
2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Introduzione
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verra' rivisto periodicamente,
sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte
dall'attivita' di ricerca, e se necessario modificato in conformita'
dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un
rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto e' considerato un
rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1
della direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui
alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE.
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti
specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto
e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi
capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco
occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre
riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti
capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che un determinato
impianto o stabilimento debba classificare le proprie attivita'
riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili
puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla
lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo
11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e
ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di
rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I
rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese
combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati
alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta
per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i
capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il
rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.3. Se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante i
codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non
altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che
corrisponde all'attivita' identificata al punto 3.1.
3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono
rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si
applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non
trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino
una o piu' caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva
2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del
medesimo allegato, una o piu' delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilita' < o = 55 °C,
- una o piu' sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione
totale > o = 0,1%,
- una o piu' sostanze classificate come tossiche in concentrazione
totale > o = 3%,
- una o piu' sostanze classificate come nocive in concentrazione totale
> o = 25%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione
totale > o = 1%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione
totale > o = 5%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione
totale > o = 10%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in
concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in
concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =
0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in
concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in
concentrazione > o = 1%;
Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende
qualsiasi sostanza che e' o sara' classificata come pericolosa ai sensi
della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante"
si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI),
rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno,
anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come
pericolose.
5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento
specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni
(ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I.
6. Uno Stato membro puo' considerare come pericolosi i rifiuti che, pur
non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o piu'
caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro
notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella
relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le
informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco e'
riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.
7. Uno Stato membro puo' considerare come non pericoloso uno specifico
rifiuto che nell'elenco e' indicato come pericoloso se dispone di prove
che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche
elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali
casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce
delle notifiche ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne
l'eventuale adeguamento.
8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE,
occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la
determinazione precisa delle loro proprieta' mediante i metodi
convenzionali attualmente disponibili puo' risultare impossibile: le
disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le
leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose).
Cio' in attesa dei risultati di ulteriori attivita' che la Commissione e
gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico
approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente
menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in
esso indicato.
9. Indice
Capitoli dell'elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli,
mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria
tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e
inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le
voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita'
di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che
non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni) inclusi i
rifiuti della raccolta differenziata
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 01 01 02 rifiuti
da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione
di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01
03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da
quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non
metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01
04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da
quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da
quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da
quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da
quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti della silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed
altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura,
cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della produzione
di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di
lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle
barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli,
mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli
e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti organici non Alogenati
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti organometallici
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non
specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e
cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da
rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere
riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e
prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonche' dell'industria
tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase
liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli
effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri,
plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es.
grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti
solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui
alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite
basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del
petrolio
05 01 17 bitumi
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas
naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali,
loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03
11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06
03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce
06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del
silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o
contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da
quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e
della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione
di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri
biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce
07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi
del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati
altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e
inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della
rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce
08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui
alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli
di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi
da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da
quelle di cui alla voce 08 0119
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri
rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03
12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03
14
08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici
o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla
voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici
o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto
09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni fissative
09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco
di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti
dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse
nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla
voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti prodotti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici
(tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri
di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come
carburante
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti
sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle
di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli
di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti
sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da
quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con
l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla
voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini
a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * impurita' e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05
10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli
anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla
voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui
alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla
voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze
pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di
cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui
alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla
voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze
pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di
cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico,
contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse
da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro
contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti
sostanze pericolose
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli
di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di
cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli
pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui
alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti
di tali materiali
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10
13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti
amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
mercurio
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad
esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze
pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla
voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla
voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01
13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio
ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non
ferrosi
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco
(compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici
acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da
quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01
14
12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla
voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e
lappatura) contenenti olio
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti,
contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti e'
quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, clorurati
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
lubrificazione
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabile
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da
quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di
separazione olio/acqua
13 07 rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * petrolio
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e
08)
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
di scarto
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di
raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti
pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01
11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da
16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi,
HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi
(2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci
da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 15
(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature
elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle
voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i
vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla
voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da
sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite
da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci
16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta
differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di
fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti olio
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio,
palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3)
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16
08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione:
scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio,
tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno,
tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se
classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze
pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di
metalli di transizione sono da considerare pericolosi.
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di
potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce
16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10
03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni
non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da
esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre
sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce
e fanghi di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05
05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze
pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui
alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01
e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i)
(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la
classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" e' posticipata fino
all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva
99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di
cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a
base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB,
condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita'
di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non
direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti legati a diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le
riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature,
lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 rifiuti legati alle attivita' di ricerca e diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e
di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei
fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19
01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19
01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di
rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione,
neutralizzazione)
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non
pericolosi
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti
sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02
08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5)
stabilizzati
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03
04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03
06
(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosita' delle
sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in
rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono
esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a
quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi.
(5) Un rifiuto e' considerato parzialmente stabilizzato se le sue
componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in
sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono
essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti
vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19
07 02
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque
reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze
pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri
trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua
preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio
primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti
contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze
pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui
alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite
basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non
specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19
12 11
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e
risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque
di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle
operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze
pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle
operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui
alla voce 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni) inclusi i
rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e
16 06 03 nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali
batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20
01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolosi (6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature
elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle
voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i
vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc." 20 02
rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da
cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
ALLEGATO I
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del
dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21° C (compresi
i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di
energia,
possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una
sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche
dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale,
o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente
infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare
una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di
gravita' limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche
la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne
l'incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo
o in altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne l'incidenza;
H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano
un gas tossico o molto tossico;
H13 «Sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o
penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di
ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o
al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi
immediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in
qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto
tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico
per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» e' effettuata secondo i
criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive
modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e
III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi.
Metodi di prova:
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della
direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.
-----
Se disponibili metodi di prova.
ALLEGATO L
Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla
produzione di rifiuti
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che
promuovono l'uso efficiente delle risorse.
2. Promozione di attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate a
realizzare prodotti e tecnologie piu' puliti e capaci di generare meno
rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attivita'.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni
ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla
prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla
comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi
delle autorita' locali fino a misure nazionali.
Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e
di distribuzione
4. Promozione della progettazione ecologica (cioe' l'integrazione
sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al
fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero
ciclo di vita).
5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti
al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili
da parte dell'industria.
6. Organizzazione di attivita' di formazione delle autorita' competenti
per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di
prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della
presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli
impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero
eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei
rifiuti.
8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a
livello finanziario, decisionale o in altro modo.
Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate
specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano
attraverso reti di imprese gia' costituite.
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a
negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali
interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei
rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi
rifiuti.
10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS
e la norma ISO 14001.
Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo
11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto
di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un
pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento
dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.
12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate
al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
13. Promozione di marchi di qualita' ecologica affidabili.
14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio
sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche
integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la
disponibilita' di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di
prodotti a minor impatto ambientale.
15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei
criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei
contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti
pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.
16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati
prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure
educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la
creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo,
specialmente in regioni densamente popolate.