LEGISLAZIONE
Rifiuti
PRESIDENZA
CIRCOLARE 11 febbraio 2000, n.
6
G.U.R.S. 10 marzo 2000, n. 11
O.P.C.M. n. 2983 del 31
maggio 1999: direttive in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.
A tutti i comuni siciliani
e relative aziende
di igiene ambientale
Ai presidenti delle
Province regionali siciliane
Al CO.NA.I. - Roma
Ai Consorzi di filiera:
- Consorzio nazionale
acciaio
- CIAL
- Comieco
- Rilegno
- CO.RE.PLA.
- CO.RE.VE.
e, p.c.
Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
- Dipartimento protezione
civile
Al Ministero dell'ambiente
- Servizio ARS
Ai Prefetti delle Province
regionali siciliane
All'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente
All'A.N.C.I. - Roma
All'A.N.C.I. - Sicilia
All'ENEA - Roma
Alla Cispel-Services
s.c.a.r.l. - Roma
I. PREMESSE
Com'è noto, la raccolta differenziata
costituisce una opzione strategica fondamentale nella concezione del ciclo di
gestione integrata dei rifiuti, che ispira il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche (c.d. decreto Ronchi), che la definisce
(art. 6, comma 1, lett. f) quale "la raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione
organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di
materia prima".
Essa consente, per converso,
di ridurre il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento in
discarica, sistema, quest'ultimo, soggetto a sempre maggiori limitazioni, fino
alla prevista dismissione, da ultimo rimodulata in sede comunitaria, e
differita con il recente decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 500.
Il suddetto decreto
legislativo ha ripartito le competenze tra Stato, regioni, province e comuni.
Per quanto riguarda in particolare gli enti locali, sono state attribuite alle
province le funzioni di carattere organizzativo, finalizzate al superamento
della frammentazione della gestione, cui spetta, difatti (art. 20, comma 1,
lett. g) "l'organizzazione della attività di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali...".
Ai comuni vengono attribuite
le funzioni operative, da esercitarsi sulla base di apposito regolamento, che
stabilisce, tra l'altro (art. 21, comma 1, lett. c) "le modalità...della
raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi".
Occorre rammentare, inoltre, i
crescenti obblighi di risultato previsti dall'art. 24 circa le percentuali
minime di RD, dei rifiuti urbani prodotti: 15% entro febbraio 1999; 25% entro
febbraio 2001; 35% dall'anno 2003.
L'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente ha emanato, in materia, una serie di direttive, ed,
in particolare, le circolari n. 13138 dell'11 giugno 1997 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 19 luglio 1997) e la
successiva n. 6326 del 31 marzo 1998 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 28 del 30 maggio 1998), fornendo indicazioni normative, operative
e tecniche volte alla concreta attivazione e sviluppo del sistema di RD.
L'ordinanza P.C.M. n. 2983 del
31 maggio 1999, finalizzata, com'è noto, da un lato a consentire di
fronteggiare l'emergenza rifiuti, e, dall'altro, a ricondurne la gestione in
linea con i dettami del decreto Ronchi - prevede una serie di interventi e
strumenti operativi, tesi non tanto a sostituire il ruolo e le attribuzioni
degli enti locali, quanto a fornire ausilio e sostegno agli stessi, onde
assicurare maggiore efficacia all'azione complessiva.
L'art. 3, comma 1, prevede una
serie di interventi per il potenziamento della RD, da realizzarsi con la
collaborazione delle Province regionali, e l'indispensabile supporto di tutti
gli altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti, alcuni dei
quali (come i comuni ed il CONAI) sono destinatari di specifiche disposizioni,
come si vedrà più avanti.
In tale quadro, rimane
fondamentale, il ruolo della società civile (istituzioni scolastiche,
associazioni, etc.), a cominciare dai cittadini, i quali, in definitiva, sono i
principali protagonisti per l'effettivo conseguimento dei risultati auspicati,
per cui occorre puntare decisamente sull'informazione, con tutte le modalità ed
i canali utilizzabili.
A tal proposito specifici
compiti sono affidati al CONAI, anche a livello locale, tramite i consorzi di
filiera.
Ciò facendo leva su due
aspetti fondamentali: la salvaguardia dell'ambiente, anzitutto, quale obbligo
(anche morale) nei confronti delle attuali e future generazioni; l'impulso alle
attività economiche correlate al sistema attivato dalla RD, che si traduce in
nuova occupazione, sopratutto giovanile.
Le seguenti linee di azione
sono mirate a potenziare e rendere più funzionale, nell'immediato, il sistema
della RD, destinato ad entrare a regime nel medio periodo, allorquando saranno
adeguati e/o realizzati gli impianti per la valorizzazione delle varie frazioni
di materiali raccolti, e definite le misure (oltre a quelle già concordate con
il CONAI) per favorirne il riciclaggio e il recupero, nell'ambito delle
previsioni del piano per la gestione dei rifiuti.
Tempi più celeri si prevedono
per la realizzazione di una serie di impianti, rientranti nel "Progetto
ambiente" approvato dal CIPE in data 17 marzo 1998, cui fa espresso
riferimento il punto 1.17 del citato articolo 3 dell'ordinanza.
Le province regionali vorranno
far pervenire, con urgenza, una reazione sull'impiantistica esistente nei
rispettivi territori, specificandone titolarità, ubicazione e caratteristiche,
nonché le condizioni attuali, segnalandone al contempo l'eventuale necessità di
adeguamento.
II. RD E RELATIVA LOGISTICA
1) Materiali interessati
Oltre alle categorie di
rifiuti per le quali già la normativa previgente stabiliva la raccolta e
conseguente smaltimento differenziati (batterie, pile, prodotti farmaceutici,
prodotti con simbolo T o F ed, inoltre, olii e grassi animali e vegetali, beni
in olietilene, etc.), vanno ricompresi:
- vetro;
- carta e cartone;
- plastica;
- lattine in alluminio;
- metalli ferrosi e non
ferrosi;
- legno;
- rifiuti ingombranti;
- beni durevoli di uso
domestico;
- inerti;
- frazione organica;
- indumenti usati e stracci.
Tra essi rientrano anche i
rifiuti di imballaggio primario, o comunque conferito a servizio pubblico.
Riguardo alle frazioni c.d. "nobili" dei rifiuti di imballaggio,
nonché frazioni merceologiche similari valorizzabili di vetro, carta, plastica,
alluminio, acciaio e legno - come già reso noto con circolare n. 10 del 14
ottobre 1999 - questa struttura commissariale ha stipulato con il CONAI, in
data 7 ottobre 1999, apposita convenzione, che richiama l'accordo di programma
quadro sottoscritto il precedente 8 luglio 1999 tra lo stesso CONAI e l'ANCI e
relativi allegati tecnici, con i quali sono stati precisati i reciproci
obblighi ed i corrispettivi per ciascun materiale (per il vetro si fà
riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1999).
I comuni, da canto loro, sono
tenuti ad organizzare sistemi adeguati di RD in modo da assicurare la selezione
dei rifiuti di imballaggio dagli altri rifiuti domestici (artt. 36, 39 decreto
legislativo n. 22/97).
2) Sistemi di RD
La responsabilità della
gestione del servizio di RD grava interamente sui comuni, e pertanto ad essi è
rimessa la scelta sulle relative modalità, sulla base i diversi fattori:
urbanistici, finanziari, socio-economici etc.
Occorre tenere conto,
peraltro, della situazione riguardante gli impianti a valle della RD, onde
modulare tali scelte secondo i tempi e le varie circostanze.
Quanto ai rapporti con
l'utenza, il tradizionale sistema dei contenitori stradali (da collocare
possibilmente raggruppati, ed a distanze non eccessive, nell'ordine di non più
di 400 metri gli uni dagli altri), può essere utilmente integrato con la
raccolta presso utenze selezionate per ciascuna tipologia di materiale (centri
commerciali, mercati, ristoranti, uffici pubblici, scuole, condominii, etc.).
Meno diffuso (dati gli alti costi di gestione) è il sistema a domicilio c.d.
"porta a porta", indicato soprattutto nei centri ad alta densità
urbana, nonché nelle località ad alto pregio storico-turistico, consentendo di
eliminare l'impatto negativo dei contenitori sull'arredo urbano.
3) Piazzole di stoccaggio
comunali
Si tratta di aree attrezzate e
custodite (dette anche CCR - Centri comunali di raccolta, o, talvolta, Isole ecologiche),
dove confluiscono i materiali provenienti dalla RD, sia da parte del servizio
pubblico che direttamente dai privati, destinati allo stoccaggio provvisorio
(previa cernita e raggruppamento), per il successivo trasferimento alle
piattaforme di conferimento e/o riciclaggio.
Non trascurabile appare,
peraltro, la prospettiva, anche in vista del passaggio al sistema tariffario,
di dotare detti centri di metodiche idonee per l'applicazione di riduzioni (o
bonus) di vario genere agli utenti, rafforzando anche in tal modo il
convincimento dell'utilità economica della RD.
Nelle circolari
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sopra citate, è
stata già posta all'attenzione dei comuni la realizzazione di tali strutture,
ora espressamente ribadita dall'art. 3, comma 1.6, dell'O.P.C.M. n. 2983/99.
Ove non si sia già provveduto,
il comune è tenuto, preliminarmente, a localizzare dette aree, in siti idonei
sia sotto l'aspetto urbanistico che della viabilità, preferibilmente di
proprietà pubblica, indicando a tal fine le previsioni urbanistiche e lo stato
dei vincoli (mediante la scheda informativa allegata). In proposito, i comuni
che abbiano in corso l'adozione dello strumento urbanistico, avranno cura di
provvedere affinché venga espressamente inserita nello stesso l'allocazione
delle piazzole di che trattasi.
Onde agevolare la
progettazione esecutiva, questo ufficio ha messo a disposizione, presso
ciascuna provincia regionale, nonché i comuni capoluogo, un progetto-tipo di
piazzola di stoccaggio, da adattare alla situazione locale.
Espletati detti adempimenti, i
comuni inoltreranno i progetti esecutivi - muniti delle approvazioni in linea
tecnica demandate dalla vigente normativa agli stessi enti - a questa struttura
commissariale, per le determinazioni previste dall'ordinanza, anche in ordine
al cofinanziamento, limitato a spese di investimento.
Qualora insorgano
problematiche di non facile soluzione, e comunque nei casi di inadempimento,
nei termini che saranno indicati più avanti, i presidenti delle province
regionali territorialmente competenti interverranno sostitutivamente, quali
commissari ad acta, valutando, ove del caso, l'opportunità di proporre la
realizzazione di piazzole a servizio di più comuni, secondo un'ottica più ampia
di bacino di utenza.
Analogamente dovrà procedersi
per i comuni di ridotta entità demografica e/o limitrofi, tenuto conto che - in
linea di massima - ciascuna piazzola dovrà coprire il fabbisogno di almeno 10
mila abitanti.
4) Conferimento del materiale
proveniente dalla RD
E' già stata citata la
convenzione sottoscritta con il CONAI, in virtù della quale lo stesso si è
impegnato al ritiro, tramite i Consorzi di filiera, dei materiali contemplati
(vetro, carta, plastica, alluminio, acciaio, legno e frazioni merceologiche
similari), secondo le modalità stabilite negli allegati tecnici dell'accordo
quadro dell'8 luglio 1999, recanti altresì i corrispettivi da versare ai
comuni.
Occorre sottolineare i
risvolti di carattere finanziario di tale sistema, che consente, da un lato, di
abbattere i costi di smaltimento in discarica (ivi compresi gli aggravi
relativi alle penalizzazioni previste), e, dall'altro, di ottenere gli introiti
stabiliti, per cui il mancato o carente funzionamento determina indubbiamente
danni patrimoniali ai comuni.
Si allega il prospetto
contenente i centri/impianti di conferimento aderenti al CONAI presenti in
Sicilia, suscettibili di incremento, in correlazione all'auspicato
potenziamento della RD, onde superare la disomogenea distribuzione attuale. Al
riguardo, risultano già avviate numerose iniziative.
Inoltre, attraverso l'atto
integrativo stipulato in data 9 febbraio u.s. (che altresì si allega) si mira a
facilitare, nell'immediato, il rapporto diretto con i comuni, mediante apposite
convenzioni provvisorie con i Consorzi di filiera, nell'ambito delle quali
vanno concordate, tra l'altro, le campagne di informazione rivolte all'utenza
locale.
Al fine di consentire a questo
ufficio il successivo trasferimento ai comuni delle somme derivanti dai
corrispettivi per i materiali conferiti ai centri CONAI - secondo quanto
previsto nella succitata convenzione del 7 ottobre 1999 - gli stessi comuni
dovranno far pervenire la relativa documentazione, consistente nella ricevuta
rilasciata dal centro CONAI - attestante tipologia, quantità e prezzo del
materiale - nonché in una copia conforme all'originale della relativa fattura,
recante espresso riferimento alla ricevuta.
Si precisa che le fatture da
emettere nei confronti dei centri CONAI, dovranno indicare la previsione di
versamento delle relative somme in favore della contabilità speciale n. 2854
intestata al Presidente Regione Siciliana - Commissario delegato emergenza
rifiuti, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.
La struttura commissariale
provvederà, trimestralmente, a trasferire tali somme ai comuni interessati.
Per quanto attiene ai
conferimenti precedenti la suddetta convenzione del 7 ottobre 1999, restano
salvi i pagamenti effettuati in via diretta, la cui documentazione dovrà
comunque essere trasmessa allo scrivente ufficio.
Tutto ciò nelle more
dell'individuazione, in raccordo con le province regionali, di sub-ambiti
territoriali - al servizio dei quali saranno realizzati gli
impianti/piattaforme di trattamento previsti nel piano - nonché della
razionalizzazione dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, anche attraverso
la costituzione di consorzi e/o società miste di cui al comma 2 del più volte
citato art. 3 dell'ordinanza.
Per quanto riguarda gli altri
materiali provenienti dalla RD, non contemplati nei suddetti accordi con il
CONAI, occorre fin d'ora - con l'indispensabile supporto delle province
regionali, già evidenziato - individuare le aziende e gli impianti presso i
quali provvedere al recupero o riciclaggio, in attesa della definizione delle
intese di cui al comma 1.12 del medesimo art. 3.
Con specifico riferimento ai
beni durevoli di uso domestico, si segnala l'apposita piattaforma di
trattamento in corso di realizzazione nel comune di Messina, gestita dalla
società mista Messinambiente S.p.A. (tel. 090/6409927) concepita al servizio
dell'intero territorio della Sicilia (e della Calabria), che ha goduto del
contributo finanziario di questa struttura commissariale, rientrando tra i
progetti di cui al punto 1.17 dell'art. 3, in ordine ai quali si sollecita a
tutti gli enti attuatori la definizione della progettazione esecutiva,
appalesandosi di estrema importanza ed urgenza, a supporto della RD), la
realizzazione degli impianti di che trattasi, dedicati rispettivamente alla
selezione della raccolta multimateriale della frazione secca ed al trattamento
di inerti (progetto "Territorio risparmiato").
III. ADEMPIMENTI E SCADENZE
Le linee di azione fin qui
illustrate necessitano - è bene ribadirlo - del massimo sforzo sinergico di
tutti i soggetti interessati.
Esse sono rivolte, in buona
sostanza, a colmare, nel più breve tempo possibile, il pesante divario che
ancora separa la Sicilia dalle percentuali di RD prescritte dal decreto Ronchi.
E' appena il caso di sottolineare,
in proposito, che il mancato raggiungimento degli obiettivi percentuali minimi
prescritti fa scattare l'applicazione delle maggiorazioni sul costo di
conferimento in discarica dei rifiuti, di cui all'art. 8 dell'ordinanza n.
2983/99.
Dette percentuali saranno
calcolate come rapporto tra, da un lato, i rifiuti di cui venga documentata la
raccolta e il conferimento differenziati presso i centri CONAI o altri soggetti
autorizzati, e, dall'altro, il complesso dei rifiuti prodotti, ossia, oltre a
quelli sopra indicati, quelli conferiti indifferenziati in discarica o altro
impianto autorizzato, sempre debitamente documentati.
Si ritiene utile, infine,
soprattutto a beneficio dei comuni, riassumere sinteticamente gli adempimenti
da porre in essere, indicando, per taluni di essi, anche i relativi termini,
scaduti i quali - senza bisogno di ulteriori comunicazioni - si attiverà
l'intervento sostitutivo delle Province regionali territorialmente competenti,
cui si richiede, preliminarmente, di far pervenire, entro il corrente mese, le
risultanze del sopradetto monitoraggio sugli impianti di trattamento dei
rifiuti esistenti:
a) realizzazione, con modalità
da stabilire localmente, di un efficiente sistema di RD, basato su contenitori
stradali, punti di raccolta diffusi sul territorio, utenze mirate, raccolta
domiciliare, etc. (parte II, par. 2);
b) realizzazione delle
piazzole di stoccaggio comunali, ponendo in essere, entro il 31 marzo 2000,
previa localizzazione del sito, almeno la progettazione esecutiva. Ciò per
quanto attiene ai comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti,
richiamando all'attenzione delle rispettive province regionali, per quelli di
entità demografica inferiore, quanto prima specificato (parte II, par. 3);
c) stipula, entro il 15 marzo
2000, delle convenzioni provvisorie con i Consorzi di filiera, per disciplinare
nel dettaglio il conferimento dei materiali interessati (anche nelle more della
realizzazione delle piazzole) nell'ambito delle quali vanno concordate le
campagne di informazione all'utenza, previste nell'accordo quadro (parte II,
par. 4);
d) trasmissione, entro il 25
febbraio 2000, della documentazione relativa ai materiali conferiti ai centri
CONAI nello scorso anno 1999 (parte II, par. 4);
e) individuazione, con l'ausilio
della provincia regionale, di aziende e/o impianti per il recupero e/o
riciclaggio degli altri materiali (parte II, par. 4);
f) compilazione e
restituzione, entro il 10 marzo 2000, della scheda informativa allegata.
Posti tali obiettivi e
modalità di azione, ciascun comune verificherà, altresì, la rispondenza agli
stessi del servizio di RD attualmente in atto, provvedendo, se del caso, al
tempestivo adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni.
In prospettiva del passaggio
alle forme di gestione sovracomunali previste dall'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza n. 2983/99, gli enti eventualmente interessati avranno cura di
inserire nei contratti opportune limitazioni temporali, nonché espresse
clausole risolutive.
Si confida in una fattiva e
puntuale collaborazione, sottolineando la necessità di fornire notizia anche
alle rispettive province regionali, per quanto di competenza delle stesse,
circa tutti gli adempimenti sopra indicati, e si resta a disposizione per ogni
chiarimento e/o intervento che si appalesi opportuno.
La presente sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il sub commissario delegato
per l'emergenza rifiuti: PIRANEO
Allegato 1
ELENCO CENTRI DI
CONFERIMENTO - IMPIANTI CONAI
ACCIAIO
- Elleviesse s.a.s., via Alberto
degli Astri, 21 - Palermo;
- La Cinque s.r.l., contrada
Caracoli - SS. 113 - Termini Imerese (PA);
- Recupero rottami di ferro e
metalli di Filippone P. & C. s.n.c., viale Regione Siciliana, 7071 -
Palermo;
ALLUMINIO
- Ecolit, z.a. Capannone A - Camporotondo
Etneo (CT);
- La Vetro Sud, via S. Alberto
degli Abati - Palermo;
- SER.ECO, via Carducci, 30 -
Bagheria (PA);
- Coop. Creativa, contrada
Cuba - Misterbianco (CT);
Centri di riciclo
- Stampi non ferrosi, z.i.
Seconda fase - Ragusa;
- Fonderia Siciliana, via SS.
192 Km. 83,4 - Catania;
CARTA
- S.E.A.P. s.n.c., c/o Area
A.S.I. - Agrigento;
- Società cooperativa Sicula
Ciclat s.r.l., via SS.640 contrada Grotta d'Acqua - S. Cataldo (CL);
- Ecolit s.r.l., contrada
Tiritì - Motta S. Anastasia (CT);
- Giano Ambiente, via Gallo, 1
- Milazzo (ME);
- La Vetro Sud s.a.s., z.i. -
Termini Imerese (PA);
- La Vetro Sud s.a.s., via S.
Alberto degli Abati - Palermo;
- Mediplast s.r.l., SS. 113
Km. 206, contrada Pistavecchia - Campofelice di Roccella (PA);
- R.I.U s.n.c. di La Cognata,
contrada Cinestrazzi - Ragusa;
- impresa D'Angelo Vincenzo,
via Comune SS. 113 Km. 331 - Alcamo (TP);
- IGM 1 s.r.l., viale
Montedoro, 18 - Siracusa;
Centri di riciclo
- Cartiera Imparato, via
Guadagna, 51 - Palermo;
- Cartiera Sacca, via Pasteria
17/19 - Calatabiano (CT);
PLASTICA
- società cooperativa Sicula
Ciclat s.r.l., via SS. 640 contrada Grotta d'Acqua - S. Cataldo (CL);
- Ecolit s.r.l., contrada
Tiritì - Motta S. Anastasia (CT);
- La Vetro Sud s.a.s., via S.
Alberto degli Abati - Palermo;
- Puccia Giorgio, S.P.
Modica-Ragusa, 4 - Modica (RG);
- impresa D'Angelo Vincenzo,
via Comune SS.113 Km. 331 - Alcamo (TP);
Centri di selezione
- Mediplast s.r.l. SS.113, Km.
206 - Campofelice di Roccella (PA);
VETRO
- Vetro Sud, via S. Alberto
degli Abati, 21 - Palermo;
- Sarco, contrada Amabilina,
675 - Marsala (TP);
Centri di riciclo
- Sicilvetro, via Favara
contrada Ciancio - Marsala (TP).
Allegato 2
ATTO INTEGRATIVO ALLA
CONVENZIONE
DEL 7 OTTOBRE 1999
Il CO.NA.I., Consorzio nazionale
imballaggi, con sede in Roma, via Tomacelli 132, in persona del presidente e
legale rappresentante, ing. Pietro Capodieci, (di seguito CO.NA.I.); e il
commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia, nella
persona del sub - commissario dott. Vittorio Piraneo;
premesso che
in data 7 ottobre 1999 è stata
sottoscritta apposita Convenzione il tra il CO.NA.I. - Consorzio nazionale
imballaggi e il commissario delegato ex O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 da
integrarsi come da intese tra le parti con il presente atto aggiuntivo, che ne
disciplina le modalità di attuazione;
preso atto che
A) rimane fermo quanto
concordato tra le parti con la succitata convenzione stipulata il 7 ottobre
1999;
B) il commissario delegato ha
in corso di individuazione, in collaborazione con i presidenti delle province,
la suddivisione del territorio regionale in sottoambiti al fine di assicurare
una più razionale, efficiente ed economica attività di raccolta differenziata;
C) il commissario delegato si
impegna ad individuare e attivare, per ciascuno dei sottoambiti, in raccordo
con gli enti locali interessati, soggetti gestori cui affidare le attività
inerenti i servizi di raccolta differenziata, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 2983
del 31 maggio 1999;
D) il commissario delegato
provvede, contestualmente, in aderenza al piano regionale di emergenza in corso
di definizione, alla realizzazione di adeguate piattaforme per il relativo
conferimento in ciascun sottoambito o - laddove funzionale ad una migliore
applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - al servizio
di due o più sottoambiti contigui. Tali piattaforme, nel caso di raccolte non
monomateriale, dovranno essere dotate di appositi impianti per garantire la
separazione/selezione dei diversi materiali. In ogni caso, i materiali
conferiti ai Consorzi di filiera dovranno soddisfare i requisiti
tecnico-qualitativi previsti da ciascun allegato tecnico dell'accordo di
programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI l'8 luglio 1999 (per il vetro si
fa riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto 1999);
E) il commissario delegato si
impegna a comunicare tempestivamente al CONAI, ai Consorzi di filiera e ai
soggetti titolari di convenzioni provvisorie la raggiunta operatività di ogni
singolo sottoambito, nonché la precisa identità dei soggetti gestori dello
stesso;
F) l'operatività del sistema
di gestione della raccolta differenziata così descritto sarà raggiunta con
gradualità, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e che
pertanto occorre prevedere una disciplina per il periodo transitorio, valida
fino alla comunicazione di cui al precedente punto D.
Al fine di rendere operativa
la convenzione in premessa, le parti concordano:
1) che i Consorzi di filiera
ex art. 40 del decreto legislativo n. 22/97 si impegnano a ritirare dalle
piattaforme di ciascun sottoambito, di cui al precedente punto C dal momento
della sua piena operatività, i diversi materiali di pertinenza, secondo le
specifiche merceologiche quali/quantitative e le modalità di ritiro previste
dagli allegati tecnici dell'accordo quadro ANCI-CONAI (per il vetro si fa
riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto 1999), ovvero secondo i
requisiti stabiliti e da stabilirsi in apposite convenzioni da parte dei
consorzi stessi con i soggetti rappresentativi dei gestori della raccolta e ai
quali ANCI abbia dato adesione, nonché a riconoscere i corrispettivi previsti
dai medesimi per i servizi di raccolta e per gli eventuali servizi aggiuntivi;
2) che i Consorzi di filiera
provvederanno a stipulare specifiche convenzioni con i soggetti gestori del
sottoambito, indicati dal commissario delegato contestualmente alla
comunicazione di piena operatività dello stesso, senza bisogno di alcuna delega
ulteriore da parte dei comuni del sottoambito;
3) che, qualora non
risultassero disponibili una o più piattaforme di conferimento di sottoambito,
i soggetti gestori potranno servirsi di altri impianti da loro individuati sul
territorio, scelti preferibilmente tra quelli indicati nell'allegato 1 della
convenzione del 7 ottobre 1999, in grado comunque di fornire identiche
prestazioni di cui in premessa, con oneri di ritiro a carico dei Consorzi di
filiera ex art. 40 del decreto legislativo n. 22/97, secondo le modalità
previste dagli allegati tecnici dell'accordo quadro ANCI-CONAI (per il vetro si
fa riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto 1999), ovvero secondo i
requisiti stabiliti e da stabilirsi in apposite convenzioni da parte dei
consorzi stessi con i soggetti rappresentativi dei gestori della raccolta e ai
quali ANCI abbia dato adesione, nonché a riconoscere i corrispettivi previsti
dai medesimi per i servizi di raccolta e per gli eventuali servizi aggiuntivi;
4) che, in attesa di
raggiungere la piena operatività del sistema come individuato nei punti
precedenti, e di ricevere a tal fine specifica comunicazione dal commissario
delegato di cui al punto E, appare opportuno disciplinare un periodo
transitorio;
5) che, durante tale periodo
transitorio, CONAI e i Consorzi di filiera indicheranno ulteriori piattaforme
per il conferimento, oltre a quelle indicate nel succitato allegato 1, previa
verifica congiunta del possesso di tutti i requisiti di legge da parte dei
soggetti titolari. Si intende che tali piattaforme di conferimento svolgeranno
la loro funzione anche successivamente al periodo transitorio, integrandosi con
l'attività prevista al precedente punto D;
6) che, allo scopo di
ottimizzare lo sviluppo della raccolta differenziata, CONAI e ciascun Consorzio
di filiera, in collaborazione con il commissario delegato, individueranno
alcune aree all'interno delle quali sviluppare progetti pilota per favorire lo
sviluppo della raccolta differenziata e della successiva fase di riciclo.
Per tale periodo transitorio,
le parti concordano che
- nelle more della piena
operatività dei sottoambiti, il CONAI - tramite i Consorzi di filiera - ed i
comuni, singoli o associati, o soggetti gestori per conto degli stessi,
stipulano convenzioni provvisorie, secondo le indicazioni e gli standard di
qualità contenuti negli allegati tecnici dell'accordo di programma quadro
ANCI-CONAI (per il vetro si fa riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto
1999), e tenuto conto della convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra lo
stesso CONAI e il commissario delegato;
- copia di tali convenzioni
sarà tempestivamente trasmessa al commissario delegato;
- qualora i comuni non vi
provvedano, anche a causa di eventuali carenze organizzative del servizio di
raccolta differenziata, interverrà, per la stipula, in via sostitutiva, la
Provincia regionale territorialmente competente;
- le convenzioni provvisorie
cesseranno automaticamente la loro efficacia nel momento della piena
operatività dei sottoambiti sopra previsti.
Roma, 9 febbraio 2000.
CONAI: Capodieci
Il Commissario delegato: Pireneo
Allegato 3