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Misure relative alla gestione e alla
distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che
effettuano tragitti internazionali.
(Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto
2001)
Art. 1.
Campo di applicazione
1.
I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento
dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di
trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E.
devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia
possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono
essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le
modalità precisate al comma 4 dell'art. 3; detti rifiuti possono essere
smaltiti in discarica previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità
precisate al comma 4 dell'art. 3 anche nel caso in cui alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
medesimi abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di
sterilizzazione.
2.
In ogni fase della gestione dei rifiuti di cui al comma 1, compresa l'eventuale
cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere
evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti
stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
3.
I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento
dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di
trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E. devono
essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui al comma 1
qualora siano riuniti con questi ultimi.
Art. 2.
Sbarco e raggruppamento dei carrelli o
contenitori
1.
I carrelli o contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo
devono essere prelevati dagli aeromobili o dai natanti e trasportati
direttamente presso gli appositi centri di raggruppamento dove sono effettuate
le operazioni di cernita dei residui dei pasti consumati a bordo
dell'aeromobile o natante medesimo.
2.
Fino all'avvio delle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame
e stoviglie, presso gli appositi centri di raggruppamento di cui al comma 1, i
carrelli o i contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo
devono restare chiusi e sigillati.
Art. 3.
Gestione dei rifiuti di alimenti
1.
Le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle
operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame sono sottoposte alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.
Dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti
costituiti dai residui dei pasti di cui all'art. 1 devono essere trasportati utilizzando
appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati
per i rifiuti urbani.
3.
La termodistruzione dei rifiuti di cui all'art. 1 può essere effettuata anche
in impianti di incenerimento per rifiuti urbani adottando misure idonee a
prevenire rischi per gli operatori.
4.
Nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 avvenga mediante
avvio in discarica, previa sterilizzazione, devono essere osservate le seguenti
disposizioni:
a)
la sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica tale da
garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non
inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI
10384/94, parte prima, e successive modifiche e integrazioni;
b)
il procedimento deve comprendere anche l'essiccamento.
5.
I rifiuti di cui all'art. 1, dopo la sterilizzazione, possono essere conferiti
anche in impianti di discarica per rifiuti urbani.
Art. 4.
Vigilanza
1.
La vigilanza relativa alle attività di sbarco e raggruppamento dei carrelli o
contenitori e di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, all'interno del sedime
portuale, aeroportuale e di confine terrestre, e alle attività di cui all'art.
3, comma 4, è esercitata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli
uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto.
Art. 5.
Disposizioni finali
1.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano
le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 inoltrano le domande per
ottenere le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione o la provincia
delegata si pronuncia su tali domande entro novanta giorni.