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D.M. 22 maggio 2001

 

Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

 

(Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001)

 

Art. 1.

Campo di applicazione

 1. I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell'art. 3; detti rifiuti possono essere smaltiti in discarica previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell'art. 3 anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti medesimi abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione.

 2. In ogni fase della gestione dei rifiuti di cui al comma 1, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.

 3. I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui al comma 1 qualora siano riuniti con questi ultimi.

 

Art. 2.

Sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori

 1. I carrelli o contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono essere prelevati dagli aeromobili o dai natanti e trasportati direttamente presso gli appositi centri di raggruppamento dove sono effettuate le operazioni di cernita dei residui dei pasti consumati a bordo dell'aeromobile o natante medesimo.

 2. Fino all'avvio delle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame e stoviglie, presso gli appositi centri di raggruppamento di cui al comma 1, i carrelli o i contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono restare chiusi e sigillati.

 

Art. 3.

Gestione dei rifiuti di alimenti

 1. Le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 2. Dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti costituiti dai residui dei pasti di cui all'art. 1 devono essere trasportati utilizzando appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani.

 3. La termodistruzione dei rifiuti di cui all'art. 1 può essere effettuata anche in impianti di incenerimento per rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire rischi per gli operatori.

 4. Nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 avvenga mediante avvio in discarica, previa sterilizzazione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

 a) la sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica tale da garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, parte prima, e successive modifiche e integrazioni;

 b) il procedimento deve comprendere anche l'essiccamento.

 5. I rifiuti di cui all'art. 1, dopo la sterilizzazione, possono essere conferiti anche in impianti di discarica per rifiuti urbani.

 

Art. 4.

Vigilanza

 1. La vigilanza relativa alle attività di sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori e di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, all'interno del sedime portuale, aeroportuale e di confine terrestre, e alle attività di cui all'art. 3, comma 4, è esercitata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto.

 

Art. 5.

Disposizioni finali

 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 inoltrano le domande per ottenere le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione o la provincia delegata si pronuncia su tali domande entro novanta giorni.