LEGISLAZIONE

 

Rifiuti

 

 


DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti.

IL COMMISSARIO DELEGATO


Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nella Regione siciliana, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione e la realizzazione di un piano di interventi di emergenza;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, recanti nuove disposizioni ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2983/99;
Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede che i comuni disciplinino la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti;
Visto l'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che il Commissario delegato dispone la realizzazione della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, frazione umida, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti, nonché dei rifiuti beni durevoli di uso domestico;
Considerato che risulta che molti comuni non hanno provveduto ad adeguare i regolamenti per la gestione dei rifiuti alla normativa dettata dal predetto decreto legislativo n. 22/97, con negativi riflessi sul riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti;
Considerato che occorre che i comuni adeguino i regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani al fine di non porre ostacoli al raggiungimento degli obiettivi fissati con le predette ordinanze di protezione civile e per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei principi e delle norme dettate dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo schema di regolamento tipo per la gestione dei rifiuti predisposto dalla struttura commissariale;

Decreta:

 

Art. 1


E' approvato il regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti, nel testo che si allega al presente decreto per farne parte integrante.

Art. 2


E' fatto obbligo ai comuni, che non abbiano già provveduto, di adottare apposito regolamento per la gestione dei rifiuti adeguato alle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3


In caso di inottemperanza da parte dei comuni, l'Assessorato regionale degli enti locali interverrà in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
Palermo, 26 luglio 2000.

 

CAPODICASA 



Allegato

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Redatto ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni
Approvato con atto del consiglio comunale n. ...........del ................................


A.  DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
A.1.  Finalità del presente regolamento
A.1.1.  Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
A.2.  Campo di applicazione del presente regolamento
A.2.1.  Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonchè al perseguimento degli obiettivi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'intero territorio comunale.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99 e successive modificazioni;
e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
f) agli esplosivi.
A.3. Estensione del diritto di privativa
A.3.1 Il diritto di privativa di cui all'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è esteso all'intero territorio del comune.
A.4. Oggetto e contenuti del presente regolamento
A.4.1. Il presente regolamento disciplina:
a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo capitolo B, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
b) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
c) i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del decreto legislativo n. 22/97, fintanto che lo Stato non determini i criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, lett. D), del decreto legislativo n. 22/97;
d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;
e) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri entro cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d) del presente regolamento;
f) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei RUP;
g) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla produzione di energia;
h) le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
i) le norme per garantire la tutela dell'ambiente, nonché la tutela della salute della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti.
A.5. Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal comune
A.5.1. Il comune, in osservanza agli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90, eroga i seguenti servizi:
1)  Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo capitolo B del presente regolamento:
a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;
b) servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti;
c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti nel successivo capitolo B del presente regolamento), anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento;
e) servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
f) raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;
g) raccolta dei rifiuti cimiteriali.
2. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani:
a) smaltimento dei residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane;
b) smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta.
c) smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili;
d) raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.).
A.6. Definizioni
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:
1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
2) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
3) raccolta differenziata: insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali, già nella fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali ed energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;
4) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;
5) stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
6) cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
7) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;
8) trattamento finale: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.
A.7 Classificazione dei rifiuti
A.7.1 Classificazione.
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani".
A.7.2  I rifiuti urbani si distinguono in:
A.7.2.1 rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza.
A.7.2.2 I rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi.
A.7.2.3  Nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 che classifica rifiuti urbani pericolosi:
-  pile e batterie;
-  prodotti farmaceutici;
-  contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammabile) (legge 24 maggio 1974, n. 256, D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927);
-  altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell'ambiente, purché provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione.
Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:
-  tutti i rifiuti etichettati col simbolo "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo) "C" (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che siano classificati come urbani per provenienza;
-  le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc);
-  le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico.
A.7.2.4  Sono rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d'acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
A.7.3  Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se e in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:
-  rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. d) del decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 comma 3 lett. f) del decreto legislativo n. 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.
A.7.3.1  Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:
-  ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
-  ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/97 derivanti da lavorazioni industriali.
A.7.3.2  I predetti rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto:
-  rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi,
e:
-  derivino dalle attività individuate con il presente regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;
ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che:
-  rispondano al criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento.
A.7.3.3  Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
-  i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;
-  i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 22/97;
-  i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 22/97, diversi da quelli specificati nel presente articolo.
A.7.3.4  I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo mantengano la classificazione a rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di formazione non sono assoggettabili alla tassa R.S.U.
A.8 Divieti ed obblighi
E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
Il medesimo divieto vige per gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le rive, le sponde.
In caso di inadempienza, il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per provvedere.
E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.
B. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
B.1.1  CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE
Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:
a)  i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e relativi allegati;
b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
-  rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
-  rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
-  oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
-  rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
-  rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
-  rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, al sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97.
B.1.2  ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI QUALITA'
Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:
a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
f) servizi scolastici e loro pertinenze;
g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
h) pubblici esercizi;
i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.
B.1.3  ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBNI SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - NOZIONE DI COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA
B.1.3.1  Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.2, previo accertamento, caso per caso, della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui al successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:
a)  attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
b)  attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
c)  attività di autotrasporto e simili;
d)  attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
e)  attività di vendita di autoveicoli e simili.
B.1.3.2  Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto B.1.2, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.
B.1.3.3  Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg./mq. anno.
B.1.3.4  I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
B.1.4  RIFIUTI DA ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI ALL'INGROSSO, DI SERVIZIO E SIMILI: CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE
B.1.4.1  I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto B.1.3.1 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le disposizioni del successivo punto B.1.5.
B.1.4.2  I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa R.S.U. incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente regolamento di applicazione della tassa R.S.U.
B.1.4.3  Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3, una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento.
B.1.4.4 Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3, vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo punto B.1.5.1.
B.1.4.5 Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg./mq. anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3, accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto B.1.5.
B.1.4.6  I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente punto B.1.3 che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa R.S.U., con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.
B.1.5  ENTITA' PONDERALI E/O VOLUMETRICHE ASSOLUTE E VALORI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA COMPORTANTI L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO B.1.3.
Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione
B.1.5.1  Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dai successivi punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore: Q tot. = 12 ton/anno.
B.1.5.2  Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.
B.1.5.3  Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione: 100 Kg. = 1 mc.
Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione
B.1.5.4  Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi punti B.1.5.5 e 6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.
B.1.5.5 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1, lett. a), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi nell'intervallo:

5 Kg./mq.anno < q < 15 Kg./mq. anno


B.1.5.6 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B1.3.1, lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica compresi nell'intervallo:

2,5 Kg./mq. anno < q < 5 Kg./mq. anno


B.1.5.7  Per valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U.
B.1.5.8  Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" (100 Kg. = 1 mc.).
B.1.5.9  E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.
B.1.5.10  E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.
B.1.6  AGGIORNAMENTO E/O MODIFICA DELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' ASSOGGETTATE AI CRITERI QUANTITATIVI E DEI RISPETTIVI VALORI
B.1.6.1 Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'ente gestore, in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:
a)  gli elenchi di attività di cui al punto B.1.2 e di cui al punto B.1.3;
b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto B.1.5.1;
c)  gli intervalli di produttività specifica relativa di cui ai precedenti punti B.1.5.5 e 6;
d) i rapporti di conversione peso/volume, di cui al punto B.1.5.3 e 8.
B.1.7  EFFETTI DELL'ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE
B.1.7.1 Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.
B.1.7.2  Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.
B.1.7.3  Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.
B.1.7.4  Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tassa R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
B.1.8  REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITA': PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
B.1.8.1 In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
B.1.8.2  L'iscrizione nei ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.3  Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.4 L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui al punto B.1.2, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto B.1.3;
b)  su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
b.1ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
b.2specificazione dell'attività svolta;
b.3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del codice CER;
b.4quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
b.5dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto.
B.1.8.5  La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
B.1.8.6 Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al comune presso l'ufficio tributi o l'ufficio tutela ambientale.
B.1.8.7 Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa R.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.
B.1.8.8  Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.
B.1.8.9  L'ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (ufficio tutela ambientale e ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e contestualmente la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa R.U. e comunque non oltre la data del 31 dicembre immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'ente gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.
B.1.8.10  I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto B.1.3, dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento.
B.1.8.11  La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.
B.1.8.12 In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale del comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al responsabile del tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.U.
B.1.8.13  Domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.
B.1.9  IPOTESI DI DEROGA AI CRITERI DI CUI AL PUNTO B.1.2
B.1.9.1  Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto B.1.2, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'ente gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui al punto A.7.3.3.
B.1.9.2  La classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto B.1.2 del presente regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte al punto B.1.8.
B.1.9.3  La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui al punto B.1.2, diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui al punto B.1.5 e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguardi il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.
B.1.9.4 Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'amministrazione comunale, sentito l'ente gestore, nei termini previsti dal precedente punto AB.1.8, coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.
B.1.10  EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI COME SPECIALI O DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEROGA
B.1.10.1 Nel caso in cui le procedure di cui ai punti B.1.8 e 9 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'affidatario del pubblico servizio in regime di mercato, o di altri enti o imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.
B.1.10.2  Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio tutela ambientale del comune.
B.1.10.3 Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio tutela ambientale e, se dovuta, della dichiarazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente punto B.1.8, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.
B.1.10.4  In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.
B.1.10.5  Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'affidatario del pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il gestore.
B.1.10.6  Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'ente gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.
B.1.11  OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO
B.1.11.1 Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente punto B.1.9, sarà cura dell'ente gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento.
B.1.11.2  Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente regolamento, l'ente gestore comunicherà ai competenti uffici del comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto B.1.8, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.
B.1.11.3  Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.
B.1.11.4  Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'affidatario del pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'ente gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.
B.1.11.5  Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal gestore del pubblico servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento di applicazione della tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'affidatario del pubblico servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio tutela ambientale gli elenchi delle ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.
C.  RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI
C.1.  Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RU e rifiuti speciali assimilati
C.1.1  Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.
C.1.2.  I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'ente gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.
C.2.  Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio
C.2.1  La raccolta dei rifiuti urbani interni viene svolta dall'ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello stato della viabilità.
C.2.2  La raccolta nella zona urbana viene principalmente effettuata mediante l'impiego di cassonetti da 1700l dotati di pedale per l'apertura e caratterizzati dalla possibilità di conferimento bilaterale, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori monoperatore a presa laterale.
C.2.3  Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dall'ente gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a:
-  200 m. nel centro urbano;
-  500 m. negli agglomerati extraurbani.
Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di una circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m., misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza.
Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
C.2.4 Il numero dei contenitori e la frequenza di svuotamento garantiscono mediamente un volume sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari alla produzione di 2 giorni e quindi anche ad affrontare pause domenicali o festive.
C.3.  Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia
C.3.1 L'ubicazione dei punti di raccolta può venire cambiata dall'ente gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico.
La cartografia allegata è da intendersi come uno strumento dinamico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell'approvazione del consiglio comunale.
C.4.  Competenze dell'ente gestore
C.4.1 L'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'ente gestore.
C.4.2 In tal senso l'ente gestore:
a)  provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare riferimento a:
- rifiuti urbani interni ingombranti;
- rifiuti urbani interni non ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
c) stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del comune e delle esigenze dell'utenza;
d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta;
e)  promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
C.5.  Caratteristiche e collocazione dei contenitori per RU e allestimento delle relative piazzole
C.5.1 Nel caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'ente gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti, semprechè venga reso entro trenta giorni.
C.6. Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
C.6.1  Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall'ente gestore.
C.6.2  Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall'ente gestore.
C.6.3  I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
C.6.4 Lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
C.6.5  E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
C.6.6  Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
C.6.7  E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'ente gestore, nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato.
C.6.8  E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'ente gestore.
C.6.9  E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
C.6.10  E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
C.6.11  E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'ente gestore motivata richiesta in tal senso.
C.6.12  L'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l'uso.
C.6.13  E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.
C.7. Usi vietati dei contenitori
C.7.1 Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:
a)  di rifiuti classificati tossici e nocivi;
b)  di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
c)  di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
d)  rifiuti liquidi;
e)  oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
f)  materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
g)  rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
h) rifiuti urbani ingombranti.
C.8. Trasporto e pesatura dei rifiuti
C.8.1 Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
C.8.2  I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).
C.8.3  La pesata dei rifiuti in arrivo all'impianto di smaltimento verrà effettuata mediante adeguato bilico collegato a un sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.
C.8.4  La pesata dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'amministrazione comunale.
C.9.  Smaltimento finale
C.9.1  Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura dell'ente gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente.
C.10. Accesso agli impianti di smaltimento
C.10.1  L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale e ai mezzi dell'ente gestore.
C.10.2  Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore:
a)  mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
b)  mezzi e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura, qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o accordo stipulato tra l'ente gestore e il comune;
c)  mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi, che conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate con l'ente gestore;
d) privati, nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in loco di convenzione con l'ente gestore;
f) mezzi dell'amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo.
D.  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
D.1. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali
D.1.1 E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani.
D.1.2  L'ente gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo D.1.1.
D.1.3  I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza alle norme vigenti.
L'ente gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l'ente gestore e l'amministrazione comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.
Rifiuti speciali inerti
Sono classificati rifiuti speciali inerti:
-  sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
-  materiali ceramici cotti;
-  vetri di tutti i tipi;
-  rocce e materiali litoidi da costruzione.
Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, autorizzate dal comune a norma della legislazione vigente.
Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
I veicoli a motore, rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.
Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti
Compete all'ente gestore lo smaltimento di:
a)  acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.
b) residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).
Rifiuti tossici e nocivi
Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.
Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al comune. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
D.2. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
D.2.1 Al fine di favorirne e incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l'ente gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.
D.3. Rifiuti urbani pericolosi
D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.
D.3.2  Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
D.3.3  La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini seguenti:
pile e batterie esauste: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie;
farmaci scaduti o non utilizzati: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;
prodotti tossici e/o infiammabili: sono quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero su fondo arancione.
D.3.4  Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1 anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).
D.3.5  Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.
D.3.6  Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.
D.3.7 Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.
D.4.  Rifiuti da esumazione ed estumulazione
D.4.1 Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:
-  rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f);
-  rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2 lett. e);
-  rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
-  rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2 lett. c).
D.4.2  I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.
D.4.3  Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonchè lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.
Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.
E.  INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA.
E.1.  Modalità' di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali e/o di energia
E.1.1  Il comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97.
E.1.2 Il comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al decreto legislativo n. 22/97, fermo restando che in nessun caso l'ente gestore o la ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario dell'imballaggio o della frazione merceologica similare, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI, previa sottoscrizione di convenzioni con i consorzi di filiera di cui all'art.4 del decreto legislativo n. 22/97.
E.2. Finalità
E.2.1  La raccolta differenziata è finalizzata a:
-  diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
-  favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
-  migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
-  ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
-  favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
E.3. Indirizzi generali
E.3.1 L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto anche in relazione ai criteri di economicità:
-  delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
-  delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;
-  del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
-  del sistema di conferimento e raccolta;
-  dei sistemi di recupero;
-  dei sistemi di smaltimento finale;
-  della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
-  delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
-  della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
-  dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
E.3.2  L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
-  un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
-  la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
-  l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 22/97;
-  la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio.
E.4. Raccolte differenziate ai fini economico produttivi
E.4.1  Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente punto E.3, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.
E.5. Raccolte differenziate ai fini conoscitivi
E.5.1 Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
E.6. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
E.6.1 Gli enti o imprese che, per conto dell'ente gestore, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti:
-  alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
-  ad inoltrare trimestralmente all'ente gestore ed al comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.
E.7. Stazioni ecologiche
E.7.1 Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'ente gestore.
Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:
E.7.1.1 Il centro zonale di raccolta (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:
-  aree già occupate da campane e cassonetti;
-  aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.;
-  aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane.
Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.
Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche.
Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.
Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno collocati.
Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del centro stesso.
E.7.1.2  Il centro comunale di raccolta (CCR) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili da 2.000 a 3.000 mq. circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti:
1)  conferiti dalle utenze domestiche;
2)  conferiti dalle utenze commerciali e da piccole utenze produttive;
3)  provenienti dallo svuotamento dei CZR;
4) provenienti dalla RD porta a porta.
I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.
Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:
-  materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
-  materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc);
-  rifiuti urbani pericolosi - RUP - (pile, farmaci, contenitori etichettati);
-  rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.)
-  rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi, legname);
-  batterie auto e oli.
Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR., dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.
E.7.1.3 I centri sovracomunali di raccolta (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).
E.7.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:
-  l'accesso all'interno degli stessi;
-  il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.
E.8.  Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata
E.8.1  Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante ordinanza comunale, sentito l'ente gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:
1) obbligo di ridurre convenientemente i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall'ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche;
2)  ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle ben lavate e pressate;
3)  in particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta;
4)  è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
5)  è inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.
6) è inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.
E.8.2 Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:
E.8.2.1 per i CZR:
-  obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
-  divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
-  divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);
-  divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
-  divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
-  obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta.
E.8.2.2 per i CCR:
-  divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;
-  divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
-  divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
-  divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
-  obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
-  divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati " e/o "F" , "C", "Xn" e/o "Xi", pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).
E.8.3 I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:
-  imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".
E.9. Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate
E.9.1  Le raccolte differenziate che l'amministrazione comunale attiverà saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allegato E.
Le raccolte differenziate previste sono le seguenti:
-  raccolta carta;
-  raccolta vetro, lattine in allumino, banda stagnata;
-  raccolta bottiglie in plastica;
-  raccolta rifiuti urbani pericolosi;
-  raccolta della frazione organica (mercati notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti, agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche;
-  raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come descritto al precedente punto E.8 del presente regolamento;
-  raccolta per appuntamento.
Il rapporto contenitore - utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ente gestore tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L'ente gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.
Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai CCR avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali.
E.10.  Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili
E.10.1 Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino qualora l'ingombro non superi quello fissato dall'ente gestore; nel caso contrario viene applicata una tariffa.
E.10.2  I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'ente gestore, a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'ente gestore per il ritiro.
E.10.3 L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
E.10.4  E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
E.10.5  I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:
a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
b) mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei CCR quando allestiti dall'ente gestore.
E.11. Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati
E.11.1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:
-  la raccolta, da parte dell'ente gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l'ente gestore;
-  i rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui punto E.8, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.
E.12.  Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati
E.12.1  E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m. dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.
In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:
-  rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;
-  bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti.
E.13.  Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali
E.13.1 Ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 5 del decreto legislativo n. 95/92 e dell'art. 2 punto 4 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:
-  mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
-  ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
-  consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
E.13.2  Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto E.12.1.
E.13.3  Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.
E.14.  Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli
E.14.1 I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall'ente gestore.
E.14.2  Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'ente gestore.
E.15.  Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori
E.15.1 Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del decreto n.476 del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'ente gestore.
E.15.2 A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
E.15.3  Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.
E.16. Incentivi
E.16.1  Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati;
-  attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
-  premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
-  sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.
F. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
F.1.  Definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento
F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
F.1.2 I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
a)  le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;
b)  le strade vicinali di uso pubblico;
c)  i tratti urbani delle strade statali e provinciali.
F.2.  Spazzamento e raccolta
F.2.1 Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.
Esso riguarda:
a)  le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al gestore;
b)  le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;
c)  le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
-  aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
-  dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
-  dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
e)  i marciapiedi delle strade sopraelencate;
f)  aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
g) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.
Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.
La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.
La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal comune, sentito l'ente gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
Il comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'ente gestore.
F.3.  Organizzazione del servizio di spezzamento
F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.
F.4.  Installazione e uso di cestini portarifiuti
F.4.1 A completamento del servizio di spazzamento, l'ente gestore provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
F.4.2  E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
F.5. Carico e scarico di merci e materiali
F.5.1 Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'ente gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.
F.6. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi
F.6.1 E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
F.6.2 Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
F.7.  Manifestazioni pubbliche
F.7.1  Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.
F.7.2  Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'ente gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
F.8.  Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
F.8.1 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.
Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall'ente gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della competente autorità sanitaria.
F.9. Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali
F.9.1 I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
F.9.2 Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
F.9.3 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
F.9.4 All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
F.10.  Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
F.10.1  Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
F.10.2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
F.10.3  Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.
F.11. Pulizia dei mercati
F.11.1 I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
F.11.2  In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
F.12. Esercizi stagionali
F.12.1  Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
F.12.2  E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall'ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.
F.13. Pulizia dei terreni non edificati
F.13.1 In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cura e spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
F.14.  Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
F.14.1  Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.
F.14.2  Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1 non rientrano nei compiti dell'ente gestore. L'ente gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione comunale che determinerà il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati.
F.15.  Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie
F.15.1  Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1, sono previste specifiche sanzioni per colpire:
a)  l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;
b)  l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.
F.16.  Altri servizi
F.16.1  Rientrano fra i compiti affidati all'ente gestore i seguenti:
-  pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;
-  diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
-  cancellazione, su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;
-  pulizia, su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
-  pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici.
F.17.  Aree sosta nomadi
F.17.1  L'ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
G. DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
G.1.  Disposizioni finali
G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.
G.1.2  Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.
G.2.  Sanzioni
G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97.
I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato 1

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Elenco rifiuti speciali assimilati agi urbani


Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
Paglia e prodotti di paglia.
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
Feltri e tessuti non tessuti.
Pelle e simil-pelle.
Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.
Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
Nastri abrasivi.
Cavi e materiale elettrico.
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).
Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
Accessori per l'informatica.