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ORD. PCM 25 maggio 2001, n. 3136.

 

(Gazzetta Ufficiale N. 133 dell’ 11 Giugno 2001)

 

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.

 

Art. 1.

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati

dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonché con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

 

Art. 2.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio n. 152, per l'intero territorio regionale. A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate nonché di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua - anche avvalendosi dei enti e soggetti, pubblici e privati, che gestiscono invasi - un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 / 2001.

4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine il commissario delegato individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, in particolare, progetta e realizza:

a) le reti fognarie;

b) i collettori;

c) i sistemi di depurazione;

d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue.

5. II commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, subentra, in luogo del soggetto attuatore, nella gestione - così come definita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 -delle stesse opere i cui lavori non siano ancora completati, qualunque ne sia la causa, e di quelle deliberate e non ancora progettate. Sono fatti salvi gli atti di gara che hanno prodotto effetti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

6. Nelle more dell'individuazione degli interventi di cui al precedente comma 4. II commissario delegato -presidente della Regione siciliana realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti che si intenderà resa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque reflue nonché gli interventi di trattamento e utilizzo delle acque a Presidiana e Rosamarina già finanziati e non ancora appaltati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi urgenti il cui finanziamento è assicurato con le risorse di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e c), della presente ordinanza, gli interventi previsti dagli accordi di programma quadro per il ciclo integrato delle acque sottoscritti dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regione siciliana. Gli interventi sono realizzati d'intesa con il Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.

7. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 5, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana unifica la gestione delle reti fognarie esistenti e da realizzare, ancorché tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori.

8. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può disporre il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.

9. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 il comma 6 è soppresso.

 

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, sulla base della progettazione approvata dal commissario medesimo previa intesa del Ministero dell'ambiente. II ricorso all'art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è subordinato alla predisposizione da parte del commissario delegato - presidente della regione siciliana nonché all'approvazione - d'intesa con il Ministero dell'ambiente - di uno o più specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambìto di intervento, che siano basati sull'analisi dello stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, che assicurino l'integrazione progettuale e realizzino l'unitarietà gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione,

che garantiscano la compatibilità ambientale delle attività depurative; del riutilizzo e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.

 

Art. 4.

1. A1 comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola: «predisposizione», sono aggiunte le seguenti: «e adozione».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole «Ministro dell'ambiente.», è aggiunto il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del sindaco quale sub commissario.».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: «in conformità ai» sono aggiunte le seguenti: «principi, finalità e.».

4. All'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo la parola: «identifica» sono aggiunte le seguenti: «in ciascun ambito».

5. All'art. 2, comma 1, lettere e) ed d) dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, la parola: «assimilabili», è soppressa e sostituita con la seguente: «assimilati».

6. Dopo l'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è aggiunto il seguente art. «2-bis:

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, di norma, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.».

7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, i punti 1.4 ed 1.5 sono soppressi.

8. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzatili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.

3. A1 fine di conseguire entro il 31 dicembre 2001 (obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della Regione siciliana, il CO.NA.I, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2001 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione.

4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2001 il CO.NA.I. o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato - presidente della Regione siciliana. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del CO.NA.I. ai sensi dell'art. 49, comma 10, e dell'art. 38, comma 9, lettere a) e b) e comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato -presidente della Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione.

5. In caso di inadempimento del CO.NA.I. agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2001, può disporre altresì, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1;

7. Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati «T» e «F» ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana.

8. Il CO.NA.I. è obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999.

9. Il COREVE è obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48/1999, ed in particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto medesimo.».

9. L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere k) e l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e così sostituito:

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso, convenzioni della durata massima di venti anni, per il conferimento dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnino a produrre al C.d.R. ed utilizzarlo in impianti esistenti nel territorio della Regione siciliana o realizzare impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti, anche in regime di project-financing, e a realizzare, con l'impiego di adeguate tecnologie a basso impatto ambientale, impianti dedicati per l'utilizzo del C.d.R., da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2004. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento agli operatori, selezionati con le predette procedure, dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione siciliana da essa identificati. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e quelli di utilizzazione del medesimo possono essere localizzati in siti anche in variante al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con decreto del presidente della Regione siciliana del 6 marzo 1989, n. 35 e al P.LE.R., nonché in deroga all'art. 6, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e sono dimensionati in relazione agli obiettivi della raccolta differenziata.

2. L'ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, con i soggetti che utilizzano il C.d.R. alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale, al netto della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi.».

10. All'art. 5, comma- 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: «di rifiuti urbani», sono aggiunte le seguenti: «, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti,».

11. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«7. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilità ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovvalli.».

12. Il comma 1, dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è soppresso e sostituito dai seguenti:

< 1. Il commissario delegato presidente della Regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari.

1-bis. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,

salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma- 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato.

1-ter. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, predispone e realizza un programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario.

1-quater. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le attività di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione -sia per le aree di pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le deterse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica.».

13. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1-bis, così come aggiunto dall'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è soppresso.

14. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lettera r) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, la parola: < venti» è soppressa e sostituita con la seguente: «quaranta».

15. All'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u) dell'ordinanza n.3048 del 31 marzo 2000 e successivamente sostituito dal comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e sostituito dai seguenti:

« 1. A partire dal 1 ° luglio 2001 è applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni tre punti percentuali di raccolta differenziata non realizzato rispetto all'obiettivo minimo del 25%. Dalla data di messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile

26. All'art.4 dell'ordinanza n. 3072 del 211uglio 2000, il comma 2 è soppresso e sostituito dai seguenti:

«2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti possono essere rilasciate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nei seguenti casi:

a) discariche dedicate per lo smaltimento della frazione secca o umida di rifiuti urbani, a condizione che la discarica sia a titolarità e gestione pubblica;

b) aumenti volumetrici di discariche esistenti di rifiuti urbani a gestione e titolarità pubblica;

c) impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le discariche per inerti, a condizione che il soggetto od i soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'art. 1, lettera b), della direttiva 91 / 156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il ciclo d'attività d'impresa che origina i rifiuti; per le discariche di altre tipologie di rifiuti speciali, la presente disposizione si applica limitatamente al rinnovo o all'adeguamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli impianti già in esercizio.

3. Negli impianti di smaltimento esistenti ed in esercizio, nei limiti della capacità dell'impianto medesimo risultante dal provvedimento di approvazione del progetto, possono altresì essere autorizzate, ai sensi del1'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, operazioni di smaltimento di ulteriori tipologie e quantità di rifiuti prodotti nel territorio siciliano; sono, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione della presente disposizione le discariche.

4. Le autorizzazioni per le discariche dei rifiuti urbani e speciali, sono rilasciate dai prefetti esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.

5. Fino al superamento dello stato d'emergenza è vietato lo smaltimento nella Regione siciliana di rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero.».

27. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole «1° ottobre 2000», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2001» ed il secondo periodo del medesimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: «A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (CO.BAT.), di cui all'art. 9-quinguies della legge del 9 novembre 1988, n. 475, che dovranno garantire, in particolare, il rimborso dei soli costi effettivi del servizio sostenuti dal CO.BAT.

28. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22», i periodi sono soppressi e sostituiti dai seguenti: « o, in caso di inadempienza dello stesso, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, provvede alla gestione dei rifiuti dei beni in polietilene». In tal caso i costi del servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto Consorzio.

29. All'art. 5, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. A partire dal 31 luglio 2001 i produttori e gli importatori dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori.».

30. All'art. 6, comma 1, lettere a), c) e lettera d), dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole « nelle aree ASI», sono aggiunte le seguenti: «od in caso d'indisponibilità, in altre aree nel medesimo ambito territoriale ottimale».

31. All'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è aggiunto il seguente comma: « 2. A favore dei sub commissari di cui al comma 1 del precedente art. 12, è autorizzata la corresponsione di un'indennità mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario».

32. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sentiti i presidenti delle province, predispone ed adotta un piano per identificare e localizzare, in ciascun ambito territoriale ottimale, gli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, e per il recupero dei materiali attinenti alla predette attività detto piano individua anche gli impianti esistenti che, per esigenza di tutela ambientale o sanitaria, devono essere delocalizzati in altri siti individuati dal piano stesso.

33. In attesa dell'attuazione del piano di cui al comma precedente ed in ogni caso non oltre il termine del 31 marzo 2002, i centri di demolizione degli autoveicoli legittimamente in esercizio alla data del 2 marzo 2001 possono essere, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, autorizzati a continuare ad operare. L'autorizzazione è rilasciata o negata dal prefetto della provincia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e deve indicare le misure che devono essere adottate a tutela della salute e dell'ambiente.

34. I prefetti delle province, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al precedente comma 32, acquisiscono Je aree per la localizzazione dei suddetti interventi mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio e provvedono all' assegnazione delle aree stesse.

 

Art. 5.

1. Per l'espletamento degli incarichi affidati in materia di tutela delle acque, il commissario delegato - presidente della regione siciliana si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione Regionale, degli enti pubblici, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate,, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali, con le medesime modalità previste all'art. 10, commi 5, 6 e 7, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario si avvale, altresì, degli stessi poteri e deroghe previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della presente ordinanza, può avvalersi del vice commissario nominato con decreto presidenziale n. 131 /Gab del 18 ottobre 2000, nonché del sub commissario già nominato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con decreto commissariale n. 156 del 26 luglio 2000.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica e risanamento ambientale, previsti dalle ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 nonché dalla presente ordinanza, può avvalersi del vice commissario nominato con decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei sub commissari nominati con decreti commissariali n. 155 del 26 luglio 2000 e n. 157 del 26 luglio 2000.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per fronteggiare l'emergenza e per svolgere le attività di analisi, controllo, monitoraggio e prevenzione dei rischi, necessari all'espletamento dei propri compiti si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

S. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati può avvalersi di venti unità di personale a tempo pieno appartenente alle amministrazioni ed enti di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 ovvero alle società a totale capitale pubblico, con le medesime modalità di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può, altresì, avvalersi di quindici unità di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

6. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana nell'espletamento degli incarichi -affidati e per speciali esigenze, può avvalersi di venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0 e di tre esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale a cui è corrisposta un'indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267.

7. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può, inoltre, avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico o a partecipazione regionale, con il riconoscimento, a favore dei medesimi, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente

autorizzati dal commissario delegato. II commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale, inoltre, dei nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della Regione siciliana.

8. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art. 17, comma 14-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. L'art. 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso.

 

Art. 6.

1. A1 comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, la parola «cinque», è soppressa e sostituita dalla seguente: «quindici».

2. A1 comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 la parola «cinque», è soppressa e sostituita dalla seguente: «dieci».

3. A1 comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 dopo le parole «le indennità», sono aggiunte le seguenti: «e i rimborsi spese per le missioni».

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente può avvalersi, per speciali esigenze, di venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero stesso corrispondente alla fascia «D» (ex livello VITI). Il Ministero dell'ambiente può, altresì, avvalersi di due unità di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente determinato con decreto interministeriale n. 62 / 1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato -presidente della Regione siciliana.

5. Le unità di personale di cui al precedente comma 4, sono utilizzate nella misura del SO per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e nella misura del 50 per cento per le attività in materia di tutela delle acque.

6. Il Ministero dell'ambiente definisce, d'intesa con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, le modalità di collaborazione tra le strutture di cui si avvale il commissario medesimo e le competenti direzioni generali.

 

Art. 7.

1. Il compenso mensile da corrispondere ai componenti la commissione scientifica nominata ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è determinato in ragione di un dodicesimo di quanto fissato con decreto ministeriale n. 11787/ARS/M/DI/UD.E./N/SP del 21 settembre 1999.

2. A1 fine di dotare gli uffici della struttura commissariale di una propria sede, il commissario delegato -presidente della Regione siciliana provvederà ad acquisire in proprietà, in locazione o in comodato, i necessari locali ed è autorizzato ad eseguire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fossero necessari anche ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Inoltre, il commissario delegato potrà entrare in possesso di immobili di proprietà della Regione siciliana, di enti pubblici anche economici, sottoposti al controllo della stessa.

3. Il commissario delegato può acquisire, in comodato, l'area del poligono di tiro di Bellolampo, nel comune di Palermo, in attesa della permuta prevista dall'art.3, comma 2, dell'ordinanza n.3048 del 31 marzo 2000.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi, d'intesa con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente, delle segreterie tecniche di cui all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal decreto ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001, in deroga all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. A1 fine di rendere operativa ed autonoma la struttura commissariale prevista dalla presente e dalle precedenti ordinanze in materia, il commissario delegato -presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici.

 

Art. 8.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana nello svolgimento degli incarichi affidati può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, art. 11, come modificato dall'art. 64 della legge della Regione siciliana n. 10/1999; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 22;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, comma 3; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 20, comma 1, lettere a), e) e g), art. 21, art. 22, comma 3, lettera e), art. 23;

legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, art. 17;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19; legge 22 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.

 

Art. 9.

1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuite al commissario delegato - presidente della Regione siciliana le seguenti risorse:

a) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/ DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;

b) lire 4,413 miliardi a valere sulle risorse assegnate per le attività di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne con decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000;

c) lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana:

dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;

attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari. utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere già appaltate in materia di tutela delle acque;

per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 marzo 1999, al commissario delegato sono attribuiti lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla Regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I comuni sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana le somme dai medesimi riscosse e relative alle tariffe del servizio di fognatura e depurazione al netto di quelle destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario delegato può nominare commissari ad acta.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per le funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale anche, fino all'importo di lire 30.770 milioni, della Sogesid S.p.a. che utilizza a tal fine le risorse già assegnate dal CIPE alla società medesima, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96 / 1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell' 11 novembre 1998. Il compenso da corrispondere per la progettazione sarà pari al compenso calcolato applicando le tabelle A e B previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi aggiornamenti, con l'aumento - in quanto applicabile - previsto dall'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art.4, comma 12-bis, della legge n. 155 / 1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto alla pianificazione è determinato a vacazione ai sensi dell'art.4 della legge 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/ 1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana attesta l'attività svolta per il successivo svincolo delle risorse da parte del Ministero competente.

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è, inoltre, autorizzato per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006 destinate dal complemento di programmazione della Regione siciliana all'attuazione degli interventi di gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e delle falde e di tutela delle acque nonché le risorse destinate agli interventi di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo dagli accordi di programma quadro per la gestione dei rifiuti, per le bonifiche dei suoli e delle falde e per il ciclo integrato delle acque, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione siciliana.

6. Le risorse di cui ai precedenti commi sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, direttamente sulle rispettive contabilità speciali intestate al commissario delegato per gli interventi di emergenza.

7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, il comma 3 è soppresso.

8. All'art. 11 dell'ordinanza n. 3072 del 211uglio 2000, il comma 2 è soppresso.

 

Art. 10.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.