Sito giuridico ambientale
ORD.
PCM 25 maggio 2001, n. 3136.
(Gazzetta Ufficiale N. 133 dell’ 11 Giugno
2001)
Ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti,
nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli
di depurazione nella Regione siciliana.
Art. 1.
1. Sono confermati, fino alla cessazione dello
stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato - presidente
della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come
specificati
dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000,
nonché con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione dei
rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.
Art. 2.
1. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana predispone ed approva il piano di tutela delle acque di
cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio n. 152, per l'intero
territorio regionale. A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare
ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto
legislativo n. 152.
2. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana attua il monitoraggio richiesto dalle direttive
comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di
balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il
commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la
conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art.
43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
3. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana individua sull'intero territorio regionale, ogni
possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate nonché di risorse idriche
non potabili, e predispone ed attua - anche avvalendosi dei enti e soggetti,
pubblici e privati, che gestiscono invasi - un programma straordinario degli
interventi per la loro utilizzazione, d'intesa con il commissario delegato di
cui all'ordinanza n. 3108 / 2001.
4. Il commissario delegato - presidente
della regione siciliana predispone ed attua il programma di interventi urgenti
di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine
il commissario delegato individua, progetta e realizza, anche assumendo il
ruolo di stazione appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi
di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed
igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in forma
integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue
depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza
ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente. Il commissario
delegato - presidente della regione siciliana, in particolare, progetta e
realizza:
a) le reti fognarie;
b) i collettori;
c) i sistemi di depurazione;
d) i sistemi per l'adeguamento
qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle
acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue
esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica,
definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il
sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue.
5. II commissario delegato, avvalendosi
dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, subentra, in luogo del soggetto
attuatore, nella gestione - così come definita dall'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 -delle stesse opere i cui
lavori non siano ancora completati, qualunque ne sia la causa, e di quelle
deliberate e non ancora progettate. Sono fatti salvi gli atti di gara che hanno
prodotto effetti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
6. Nelle more dell'individuazione degli
interventi di cui al precedente comma 4. II commissario delegato -presidente
della Regione siciliana realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui
singoli progetti che si intenderà resa trascorsi trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento,
depurazione, riutilizzo e recapito delle acque reflue nonché gli interventi di
trattamento e utilizzo delle acque a Presidiana e Rosamarina già finanziati e
non ancora appaltati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli
interventi urgenti il cui finanziamento è assicurato con le risorse di cui
all'art. 9, comma 1, lettere a) e c), della presente ordinanza, gli interventi
previsti dagli accordi di programma quadro per il ciclo integrato delle acque
sottoscritti dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle intese
istituzionali di programma Stato-Regione siciliana. Gli interventi sono
realizzati d'intesa con il Commissario delegato di cui all'ordinanza n.
3108/2001.
7. Per le medesime finalità di cui al
precedente comma 5, il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana unifica la gestione delle reti fognarie esistenti e da realizzare,
ancorché tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento
e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori.
8. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana può disporre il censimento dei pozzi di emungimento
delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei
pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del
cuneo salino.
9. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3052 del
31 marzo 2000 il comma 6 è soppresso.
Art. 3.
1. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana realizza gli interventi di cui all'art. 2, comma 4,
della presente ordinanza, sulla base della progettazione approvata dal
commissario medesimo previa intesa del Ministero dell'ambiente. II ricorso
all'art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, è subordinato alla predisposizione da parte del
commissario delegato - presidente della regione siciliana nonché
all'approvazione - d'intesa con il Ministero dell'ambiente - di uno o più
specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambìto di intervento,
che siano basati sull'analisi dello stato di fatto, che definiscano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, che
assicurino l'integrazione progettuale e realizzino l'unitarietà gestionale
almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione,
che garantiscano la compatibilità
ambientale delle attività depurative; del riutilizzo e degli scarichi nei corpi
idrici superficiali in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e
sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente, le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e i
termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati
articoli 37-bis e seguenti.
Art. 4.
1. A1 comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola: «predisposizione»,
sono aggiunte le seguenti: «e adozione».
2. Alla fine del comma 3 dell'art. 1
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza 3048
del 31 marzo 2000, dopo le parole «Ministro dell'ambiente.», è aggiunto il
seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di
bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del
sindaco quale sub commissario.».
3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: «in conformità ai» sono aggiunte le
seguenti: «principi, finalità e.».
4. All'art. 2, comma 1, lettera b),
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo la parola: «identifica» sono
aggiunte le seguenti: «in ciascun ambito».
5. All'art. 2, comma 1, lettere e) ed d)
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, la parola: «assimilabili», è
soppressa e sostituita con la seguente: «assimilati».
6. Dopo l'art. 2 dell'ordinanza n. 2983
del 31 maggio 1999, è aggiunto il seguente art. «2-bis:
1. Il commissario delegato - presidente
della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti
urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in
ciascun ambito territoriale ottimale che, di norma, è individuato nella
provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra i comuni in
ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni
amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.».
7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999, i punti 1.4 ed 1.5 sono soppressi.
8. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e
dall'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e
sostituiti dai seguenti:
«2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere,
alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il
commissario delegato - presidente della Regione siciliana ed il CO.NA.I.
medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni
valorizzatili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.
3. A1 fine di conseguire entro il 31
dicembre 2001 (obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di
imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della
Regione siciliana, il CO.NA.I, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o i Consorzi di filiera istituiti ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la
tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono
organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2001 la raccolta
differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad
integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica
amministrazione.
4. Qualora entro il termine del 31 luglio
2001 il CO.NA.I. o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la rispettiva tipologia di
materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede
direttamente il commissario delegato - presidente della Regione siciliana. A
tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per
ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta
differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto
affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del
servizio sono a carico del CO.NA.I. ai sensi dell'art. 49, comma 10, e
dell'art. 38, comma 9, lettere a) e b) e comma 10 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore
della contabilità speciale intestata al commissario delegato -presidente della
Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione.
5. In caso di inadempimento del CO.NA.I.
agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2001, può disporre altresì, previa
diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni
di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi
primari, secondari e terziari.
6. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari,
così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo
conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti
autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli
attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di
cui al precedente punto 1;
7. Il CO.NA.I. assicura, anche
sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi
marchiati «T» e «F» ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle
stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato -
presidente della Regione siciliana.
8. Il CO.NA.I. è obbligato al ritiro
presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di
filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni
valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi,
alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999.
9. Il COREVE è obbligato a ritirare i
rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata
secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48/1999, ed in
particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto
medesimo.».
9. L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere k) e l),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15,
dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e così sostituito:
1. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana stipula, a seguito di procedure di gara comunitarie, il
cui bando è definito dal commissario delegato stesso, convenzioni della durata
massima di venti anni, per il conferimento dei rifiuti urbani, al netto della
raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnino a produrre
al C.d.R. ed utilizzarlo in impianti esistenti nel territorio della Regione
siciliana o realizzare impianti per la produzione del combustibile derivato dai
rifiuti, anche in regime di project-financing, e a realizzare, con l'impiego di
adeguate tecnologie a basso impatto ambientale, impianti dedicati per
l'utilizzo del C.d.R., da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2004. Per
consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime
convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento
agli operatori, selezionati con le predette procedure, dei rifiuti urbani, al
netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione siciliana
da essa identificati. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai
rifiuti e quelli di utilizzazione del medesimo possono essere localizzati in
siti anche in variante al piano regionale di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con decreto del presidente della
Regione siciliana del 6 marzo 1989, n. 35 e al P.LE.R., nonché in deroga
all'art. 6, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e
sono dimensionati in relazione agli obiettivi della raccolta differenziata.
2. L'ENEL o il gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, di cui al precedente
comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, con i soggetti che
utilizzano il C.d.R. alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e
secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di
avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti.
Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse
fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si
applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo del
combustibile derivato dai rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della
Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.
3. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento
dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale, al netto della raccolta
differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti,
fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa
definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a
carico dei comuni stessi.».
10. All'art. 5, comma- 2 dell'ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: «di rifiuti urbani», sono aggiunte le
seguenti: «, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche
esistenti,».
11. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
«7. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio
e sensibilità ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le
riserve della Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace
livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra
quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della
raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle
relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate ad
individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel
recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti,
da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative
caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che
siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in
processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in
grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche,
anche per lo smaltimento dei sovvalli.».
12. Il comma 1, dell'art. 6 dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 7
dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è soppresso e sostituito dai
seguenti:
< 1. Il commissario delegato presidente
della Regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei
comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti
inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più
attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai
siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze
disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:
a) ad approvare le misure di messa in
sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari
e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;
b) a predisporre i piani di
caratterizzazione delle aree pubbliche compresi litorali ed i sedimenti marini,
la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza
d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;
c) ad intervenire in via sostitutiva, in
caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e
11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) a predisporre il piano regionale di
bonifica e ad individuare i siti prioritari.
1-bis. Il commissario delegato -
presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse
nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471,
salva in ogni caso, l'approvazione dei
progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto
ministeriale:
a) dispone la caratterizzazione delle aree
pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
b) realizza gli interventi di
caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino
ambientale di competenza pubblica;
c) interviene in via sostitutiva, in caso
di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) provvede alle attività di
progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma- 2, del decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il
responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito
inquinato né altro soggetto interessato.
1-ter. Il commissario delegato -
presidente della Regione siciliana, predispone e realizza un programma di
interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non
più in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle
precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il
cofinanziamento comunitario.
1-quater. Il commissario delegato -
presidente della Regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si
avvale dell'ANPA per coordinare le attività di sua competenza in materia di
bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che
riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di
emergenza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione -sia per le aree di
pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni e monitoraggio
delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica
definiti per le deterse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi
di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela
sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica.».
13. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999, il comma 1-bis, così come aggiunto dall'art. 2, comma 7,
dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è soppresso.
14. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato ed integrato dall'art. 2,
comma 1, lettera r) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2,
comma 8, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, la parola: < venti» è
soppressa e sostituita con la seguente: «quaranta».
15. All'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999, il comma 1 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera
u) dell'ordinanza n.3048 del 31 marzo 2000 e successivamente sostituito dal
comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e sostituito dai
seguenti:
« 1. A partire dal 1 ° luglio 2001 è
applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di
maggiorazione pari all'1% per ogni tre punti percentuali di raccolta
differenziata non realizzato rispetto all'obiettivo minimo del 25%. Dalla data
di messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile
26. All'art.4 dell'ordinanza n. 3072 del
211uglio 2000, il comma 2 è soppresso e sostituito dai seguenti:
«2. Le autorizzazioni alla costruzione ed
esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti possono essere rilasciate ai
sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
nei seguenti casi:
a) discariche dedicate per lo smaltimento
della frazione secca o umida di rifiuti urbani, a condizione che la discarica
sia a titolarità e gestione pubblica;
b) aumenti volumetrici di discariche
esistenti di rifiuti urbani a gestione e titolarità pubblica;
c) impianti di smaltimento di rifiuti
speciali, comprese le discariche per inerti, a condizione che il soggetto od i
soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali,
come definiti dall'art. 1, lettera b), della direttiva 91 / 156/CEE, dei
rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano smaltiti
esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore
iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il ciclo d'attività d'impresa che
origina i rifiuti; per le discariche di altre tipologie di rifiuti speciali, la
presente disposizione si applica limitatamente al rinnovo o all'adeguamento
dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, agli impianti già in esercizio.
3. Negli impianti di smaltimento esistenti
ed in esercizio, nei limiti della capacità dell'impianto medesimo risultante
dal provvedimento di approvazione del progetto, possono altresì essere autorizzate,
ai sensi del1'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
operazioni di smaltimento di ulteriori tipologie e quantità di rifiuti prodotti
nel territorio siciliano; sono, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione
della presente disposizione le discariche.
4. Le autorizzazioni per le discariche dei
rifiuti urbani e speciali, sono rilasciate dai prefetti esclusivamente ad
impianti a titolarità e gestione pubblica.
5. Fino al superamento dello stato
d'emergenza è vietato lo smaltimento nella Regione siciliana di rifiuti
provenienti da altre regioni o dall'estero.».
27. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n.
3072 del 21 luglio 2000, le parole «1° ottobre 2000», sono soppresse e
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2001» ed il secondo periodo del medesimo
comma è soppresso e sostituito dal seguente: «A tal fine possono stipulare
apposite convenzioni con il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi (CO.BAT.), di cui all'art. 9-quinguies della legge
del 9 novembre 1988, n. 475, che dovranno garantire, in particolare, il
rimborso dei soli costi effettivi del servizio sostenuti dal CO.BAT.
28. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n.
3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22», i periodi
sono soppressi e sostituiti dai seguenti: « o, in caso di inadempienza dello
stesso, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, provvede
alla gestione dei rifiuti dei beni in polietilene». In tal caso i costi del
servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto
Consorzio.
29. All'art. 5, dell'ordinanza n. 3072 del
21 luglio 2000, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«5. A partire dal 31 luglio 2001 i
produttori e gli importatori dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui
all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al
recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i
conferitori.».
30. All'art. 6, comma 1, lettere a), c) e
lettera d), dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole « nelle
aree ASI», sono aggiunte le seguenti: «od in caso d'indisponibilità, in altre
aree nel medesimo ambito territoriale ottimale».
31. All'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del
21 luglio 2000, è aggiunto il seguente comma: « 2. A favore dei sub commissari
di cui al comma 1 del precedente art. 12, è autorizzata la corresponsione di
un'indennità mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario».
32. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana, sentiti i presidenti delle province, predispone ed adotta un piano
per identificare e localizzare, in ciascun ambito territoriale ottimale, gli
impianti per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi, e per il recupero dei materiali attinenti alla
predette attività detto piano individua anche gli impianti esistenti che, per
esigenza di tutela ambientale o sanitaria, devono essere delocalizzati in altri
siti individuati dal piano stesso.
33. In attesa dell'attuazione del piano di
cui al comma precedente ed in ogni caso non oltre il termine del 31 marzo 2002,
i centri di demolizione degli autoveicoli legittimamente in esercizio alla data
del 2 marzo 2001 possono essere, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, autorizzati a continuare ad operare.
L'autorizzazione è rilasciata o negata dal prefetto della provincia entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e
deve indicare le misure che devono essere adottate a tutela della salute e
dell'ambiente.
34. I prefetti delle province, per
l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al precedente comma 32,
acquisiscono Je aree per la localizzazione dei suddetti interventi mediante
provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio e provvedono all'
assegnazione delle aree stesse.
Art. 5.
1. Per l'espletamento degli incarichi
affidati in materia di tutela delle acque, il commissario delegato - presidente
della regione siciliana si avvale delle amministrazioni periferiche dello
Stato, dell'amministrazione Regionale, degli enti pubblici, delle province e
dei comuni, delle aziende municipalizzate,, dei consorzi, delle università,
delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali, con le medesime
modalità previste all'art. 10, commi 5, 6 e 7, dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999. Il commissario si avvale, altresì, degli stessi poteri e deroghe
previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2
della presente ordinanza, può avvalersi del vice commissario nominato con
decreto presidenziale n. 131 /Gab del 18 ottobre 2000, nonché del sub
commissario già nominato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con decreto
commissariale n. 156 del 26 luglio 2000.
3. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi d'emergenza in
materia di gestione dei rifiuti, di bonifica e risanamento ambientale, previsti
dalle ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072
del 21 luglio 2000 nonché dalla presente ordinanza, può avvalersi del vice
commissario nominato con decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 ai
sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei sub
commissari nominati con decreti commissariali n. 155 del 26 luglio 2000 e n.
157 del 26 luglio 2000.
4. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana, per fronteggiare l'emergenza e per svolgere le
attività di analisi, controllo, monitoraggio e prevenzione dei rischi,
necessari all'espletamento dei propri compiti si avvale dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA).
S. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati può
avvalersi di venti unità di personale a tempo pieno appartenente alle
amministrazioni ed enti di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999 ovvero alle società a totale capitale pubblico, con le medesime
modalità di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983
del 31 maggio 1999. Il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana può, altresì, avvalersi di quindici unità di personale tecnico, non
appartenente alla pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso determinato
sulla base delle tariffe professionali vigenti.
6. Il commissario delegato - presidente
della regione siciliana nell'espletamento degli incarichi -affidati e per
speciali esigenze, può avvalersi di venti unità di personale estraneo alla
pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel
limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione
siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0 e di tre esperti
qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale a cui è
corrisposta un'indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al
decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998,
n. 267.
7. Per lo svolgimento delle attività di
propria competenza, il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana può, inoltre, avvalersi di società specializzate a totale capitale
pubblico o a partecipazione regionale, con il riconoscimento, a favore dei
medesimi, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente
autorizzati dal commissario delegato. II
commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale, inoltre,
dei nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della
Regione siciliana.
8. Ai presidenti ed ai componenti le
commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della
Regione siciliana non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art. 17, comma 14-quater, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. L'art. 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21
luglio 2000 è soppresso.
Art. 6.
1. A1 comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza
n. 3048 del 31 marzo 2000, la parola «cinque», è soppressa e sostituita dalla
seguente: «quindici».
2. A1 comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza
n. 3048 del 31 marzo 2000 la parola «cinque», è soppressa e sostituita dalla
seguente: «dieci».
3. A1 comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza
n. 3048 del 31 marzo 2000 dopo le parole «le indennità», sono aggiunte le
seguenti: «e i rimborsi spese per le missioni».
4. Per le finalità di cui alla presente
ordinanza, il Ministero dell'ambiente può avvalersi, per speciali esigenze, di
venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto
a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione
spettante al personale del Ministero stesso corrispondente alla fascia «D» (ex
livello VITI). Il Ministero dell'ambiente può, altresì, avvalersi di due unità
di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a
tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai
membri della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente
determinato con decreto interministeriale n. 62 / 1988 del 24 marzo 1988 e
successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma sono posti a carico del commissario delegato -presidente della
Regione siciliana.
5. Le unità di personale di cui al
precedente comma 4, sono utilizzate nella misura del SO per cento per le
attività relative alla gestione dei rifiuti e nella misura del 50 per cento per
le attività in materia di tutela delle acque.
6. Il Ministero dell'ambiente definisce,
d'intesa con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, le
modalità di collaborazione tra le strutture di cui si avvale il commissario
medesimo e le competenti direzioni generali.
Art. 7.
1. Il compenso mensile da corrispondere ai
componenti la commissione scientifica nominata ai sensi dell'art. 11, comma 1,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrata dall'art. 8
dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è determinato in ragione di un
dodicesimo di quanto fissato con decreto ministeriale n.
11787/ARS/M/DI/UD.E./N/SP del 21 settembre 1999.
2. A1 fine di dotare gli uffici della
struttura commissariale di una propria sede, il commissario delegato -presidente
della Regione siciliana provvederà ad acquisire in proprietà, in locazione o in
comodato, i necessari locali ed è autorizzato ad eseguire gli eventuali
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fossero necessari
anche ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Inoltre, il
commissario delegato potrà entrare in possesso di immobili di proprietà della
Regione siciliana, di enti pubblici anche economici, sottoposti al controllo
della stessa.
3. Il commissario delegato può acquisire,
in comodato, l'area del poligono di tiro di Bellolampo, nel comune di Palermo,
in attesa della permuta prevista dall'art.3, comma 2, dell'ordinanza n.3048 del
31 marzo 2000.
4. Il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana può avvalersi, d'intesa con i competenti direttori generali
del Ministero dell'ambiente, delle segreterie tecniche di cui all'art. 114,
comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal
decreto ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto ministeriale n.
30352 del 10 aprile 2001, in deroga all'art. 114, comma 22, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
5. A1 fine di rendere operativa ed
autonoma la struttura commissariale prevista dalla presente e dalle precedenti
ordinanze in materia, il commissario delegato -presidente della Regione
siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici.
Art. 8.
1. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana nello svolgimento degli incarichi affidati può
adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di
emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle già previste nelle
precedenti ordinanze:
legge della Regione siciliana 8 luglio
1977, n. 47, art. 11, come modificato dall'art. 64 della legge della Regione
siciliana n. 10/1999; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 22;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, art. 24, comma 3; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, art. 20, comma 1, lettere a), e) e g), art. 21, art. 22, comma 3, lettera
e), art. 23;
legge della Regione siciliana 27 aprile
1999, n. 10, art. 17;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, articoli 42, 43 e 44; decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;
legge 22 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.
Art. 9.
1. Per la realizzazione degli interventi
della presente ordinanza in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuite al
commissario delegato - presidente della Regione siciliana le seguenti risorse:
a) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/ DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;
b) lire 4,413 miliardi a valere sulle
risorse assegnate per le attività di monitoraggio e studio dal servizio per la
tutela delle acque interne con decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17
novembre 2000;
c) lire 25 miliardi a valere sulle risorse
assegnate alla regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Per le medesime finalità di cui al
precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana:
dispone delle risorse comunitarie,
nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla
realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;
attiva le procedure necessarie per
assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla
presente ordinanza;
avanza istanze di finanziamento su
programmi nazionali e comunitari. utilizza le risorse derivanti dai ribassi
d'asta delle opere già appaltate in materia di tutela delle acque;
per gli interventi previsti dall'ordinanza
n. 2983 del 31 marzo 1999, al commissario delegato sono attribuiti lire 25
miliardi a valere sulle risorse assegnate alla Regione siciliana con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. I comuni sono tenuti a versare sulla
contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della
Regione siciliana le somme dai medesimi riscosse e relative alle tariffe del
servizio di fognatura e depurazione al netto di quelle destinate alla gestione.
In caso di inadempienza il commissario delegato può nominare commissari ad
acta.
4. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana, per le funzioni di pianificazione, per la definizione
del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli
interventi in materia di tutela delle acque, si avvale anche, fino all'importo
di lire 30.770 milioni, della Sogesid S.p.a. che utilizza a tal fine le risorse
già assegnate dal CIPE alla società medesima, a carico del fondo ex art. 19 del
decreto legislativo n. 96 / 1993, secondo la rimodulazione del quadro
comunitario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al
CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell' 11 novembre 1998. Il compenso da
corrispondere per la progettazione sarà pari al compenso calcolato applicando
le tabelle A e B previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi
aggiornamenti, con l'aumento - in quanto applicabile - previsto dall'art. 2
della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art.4,
comma 12-bis, della legge n. 155 / 1989. Il corrispettivo da riconoscere per le
attività di supporto alla pianificazione è determinato a vacazione ai sensi
dell'art.4 della legge 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/
1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 155/1989 e
con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la
predeterminazione delle figure professionali impiegate. Il commissario delegato
- presidente della Regione siciliana attesta l'attività svolta per il
successivo svincolo delle risorse da parte del Ministero competente.
5. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana è, inoltre, autorizzato per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S.
2000-2006 destinate dal complemento di programmazione della Regione siciliana
all'attuazione degli interventi di gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e
delle falde e di tutela delle acque nonché le risorse destinate agli interventi
di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo dagli accordi di
programma quadro per la gestione dei rifiuti, per le bonifiche dei suoli e
delle falde e per il ciclo integrato delle acque, sottoscritti dal Ministero
dell'ambiente nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione
siciliana.
6. Le risorse di cui ai precedenti commi sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, direttamente sulle rispettive contabilità speciali intestate al commissario delegato per gli interventi di emergenza.
7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del
31 marzo 2000, il comma 3 è soppresso.
8. All'art. 11 dell'ordinanza n. 3072 del
211uglio 2000, il comma 2 è soppresso.
Art. 10.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai
provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione
della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti
giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con
la presente ordinanza.