LEGISLAZIONE
Rifiuti
ORD. (P.C.M.) 21
luglio 2000
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia
di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e
dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n.
3072).
(Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000)
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario
delegato - presidente della regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, così come specificati con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000,
sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Sono conseguentemente prorogate
le attività del vice commissario nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3048 del
31 marzo 2000, del sub commissario di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei prefetti delle province siciliane.
Art. 2.
1. All'art. 3, comma 1,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.1, così come integrato
dall'art. 2, comma 1, lettera d), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è
soppresso e sostituito dal seguente:
"1.1 La realizzazione,
in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della
provincia medesima, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro,
metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di
conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta
differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni.".
2. All'art. 3, comma 1,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.4, così come integrato
dall'art. 2, comma 1, lettera g), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è
soppresso e sostituito dal seguente:
"1.4 La realizzazione,
in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della
provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari,
secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre
1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana, ed il
Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50
per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento
complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione siciliana,
ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali
obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato -
presidente della regione siciliana, i costi della raccolta indifferenziata e
dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla
quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta
differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al
raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per
cento. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana destina
tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo
sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere
effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario
delegato - presidente della regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al
semestre dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito
all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato -
presidente della regione siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti
responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino
il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e
terziari.".
3. All'art. 3 dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2 dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Il Co.Na.I. riceve,
alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il
commissario delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I.
medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonchè le frazioni
valorizzabili di carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio e legno.
4. Gli imballaggi
contrassegnati "T e "F sono conferiti separatamente dai comuni al
Co.Na.I., senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste
dall'accordo tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana
ed il Co.Na.I. Il Co.Na.I.
assicura, anche
sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata di tali
imballaggi.".
4. All'art. 4, comma 1,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il periodo: "La stipula dei
contratti per il conferimento dei rifiuti urbani, la produzione di combustibile
da essi derivato e per l'utilizzo dello stesso è subordinata alla
sottoscrizione di accordi di programma fra gli operatori industriali, il
commissario delegato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria,
commercio ed artigianato." è soppresso.
5. L'art. 4, comma 2,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2,
comma 1, lettera k), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.
6. All'art. 4, comma 3-bis,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole
"promuove la stipula degli accordi di programma e" sono soppresse.
7. Il comma 1 dell'art. 6
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2,
comma 1, lettera q), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e
sostituito dai seguenti:
"1. Il commissario
delegato, avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 nonchè di un sub commissario
nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente, in materia di bonifiche dei
siti inquinati di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997 e al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, delle discariche
autorizzate e non più attive, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche
abusive nonchè dei siti contaminati da amianto, in caso di inadempienza dei
comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i
piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi,
dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche ivi compresi i litorali ed i
sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in
sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza
pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresì, le attività di
progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa
in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli
interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione,
del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di
bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma
14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15
del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
1-bis. Per le attività e nei
limiti dei poteri di cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre
alle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, può derogare
inoltre all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.".
8. All'art. 6 dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera
r), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole: "di venti
unità" sono aggiunte le seguenti: "a tempo pieno".
9. All'art. 6 dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera
s), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è aggiunto il seguente comma:
"4. Il commissario
delegato - presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 40
unità di personale assunto con contratto a tempo determinato con scadenza al 31
dicembre 2001, da ripartire, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di
igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione
siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti
a carico delle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della
regione siciliana".
10. All'art. 6
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, in coda al comma 2, sono aggiunte le
seguenti parole: "o di altre strutture pubbliche o società specializzate a
totale capitale pubblico".
11. All'art. 7
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2,
comma 1, lettera t), dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, è
aggiunto il seguente comma:
"5. Il commissario
delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti,
la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far
fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un
trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al commissario
delegato - presidente della regione siciliana".
12. Il comma 1 dell'art. 8
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera u), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e
sostituito dal seguente:
"1. A partire dal 1o
gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani
provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul
proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire
l'avvio al riciciaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli
ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti
urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e
conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è
maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto per centuale in meno di
raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal
fine, il commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i
nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di
attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti
la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti
da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio
territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al
riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non
ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per
una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento
al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella
misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta
differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il
commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione
del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali
percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla
contabilità speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di
emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.".
13. Il comma 3 dell'art. 9
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma
1, lettera v), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.
14. All'art. 10, comma 2,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole: "non più di 30
unità" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "non più di 40
unità a tempo pieno".
15. All'art. 2, comma 1,
lettera l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole: "e
sostituite dalle seguenti: degli accordi di programma" sono soppresse.
16. All'art. 2, comma 1,
lettera n), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole "5
febbraio 1997, n. 22" sono aggiunte le seguenti: "concernenti le
discariche" e dopo le parole "dai prefetti delle province" sono
aggiunte le seguenti: "anche in deroga all'art. 5 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 181.".
Art. 3.
1. Il commissario delegato -
presidente della regione siciliana, entro novanta giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, approva il progetto di demolizione dell'impianto di
incenerimento della città di Messina ubicato nel fossato della Real Cittadella
in località S. Raineri, nonchè il progetto di bonifica e di ripristino
ambientale dell'intero sito. Il commissario delegato - presidente della regione
siciliana può autorizzare l'esercizio dell'impianto fino alla data del 30
giugno del 2001, adottando i provvedimenti necessari per il ripristino della
funzionalità e dell'esercizio dell'impianto medesimo anche in deroga agli
articoli 21, 49 e 151 del testo unico delle disposizioni in materia di beni
culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e disponendo speciali forme di controllo integrative di quelle di legge.
Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, avvia le attività
di demolizione a far tempo dal 1o luglio 2001. Agli oneri di demolizione, di
bonifica e di ripristino ambientale derivanti dall'applicazione del presente
articolo, il commissario delegato provvede nei limiti delle risorse allo stesso
assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.
Art. 4.
1. Il rilascio delle
autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti
industriali, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5
febbraio 1997, è sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di stralci del piano
medesimo.
2. Fermo restando quanto
previsto dal comma precedente e fatta salva l'attività d'impresa, le
autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5
febbraio 1997, per le discariche di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi sono rilasciate, per tutta la durata dell'emergenza, esclusivamente
ad impianti a titolarità e gestione pubblica, analogamente a quanto previsto
dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come
integrata dall'art. 2, comma 1, lettera n), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo
2000.
Art. 5.
1. A partire dal 1o gennaio
2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico
sottoposti alle disposizioni dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni
durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza
oneri per i conferitori.
2. A partire dal 1o ottobre
2000, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono
al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i
conferitori. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Co.Bat., che potrà
richiedere ai medesimi il rimborso dei soli costi di tale servizio.
3. Dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di
rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, provvede alla raccolta dei rifiuti dei beni in
polietilene. In caso di inadempienza, il commissario delegato - presidente
della regione siciliana provvede direttamente alla organizzazione del servizio
addebitandone gli oneri al consorzio.
4. Entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato -
presidente della regione siciliana stipula convenzioni con i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 o con loro associazioni e con il consorzio di cui al comma 3. La
mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.
Art. 6.
1. In attuazione del
"Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti",
il commissario delegato - presidente della regione siciliana, realizza:
a) impianti di produzione di
DR nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese
(Palermo);
Milazzo-Giammora (Messina);
Assoro (Enna); Catania; Aragona (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Priolo
Gargallo (Siracusa);
b) stazioni di trasferenza
nei comuni di Castelvetrano (Trapani);
Bisacquino (Palermo);
Villafrati (Palermo); Castellana Sicula (Palermo); S. Agata di Militello
(Messina); Patti (Messina); Nizza di Sicilia (Messina); Caltanissetta; Giarre
(Catania); Sciacca (Agrigento); Cianciana (Agrigento); Ravanusa (Agrigento);
Grammichele (Catania); Ragusa, Noto;
c) impianti di selezione e
valorizzazione R.D. nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo);
Termini Imerese (Palermo); MilazzoGiammora (Messina); Patti (Messina); Assoro
(Enna) Caltanissetta; Pantano D'Arci; Paternò (Catania); Aragona (Agrigento);
Ravanusa (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Grammichele (Catania); Ragusa;
Priolo Gargallo; Noto, nonchè nei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino
(Palermo), Villafrati (Palermo), Castellana Sicula (Palermo), S. Agata di
Militello (Messina), Nizza di Sicilia (Messina), Giarre (Catania); Menfi
(Agrigento); Cianciana (Agrigento);
d) impianti di compostaggio
nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese
(Palermo);
Milazzo-Giammora (Messina);
Assoro (Enna); Caltanissetta; Pantano D'Arci, Catania; Aragona (Agrigento);
Ravanusa (Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto,
nonchè dei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Castellana
Sicula (Palermo), Randazzo (Catania), Sciacca (Agrigento);
e) aree attrezzate per il
compostaggio nelle isole di: Ustica (Palermo); Pantelleria (Trapani); Lipari
(Messina); Favignana (Trapani); Lampedusa (Agrigento).
2. Il commissario delegato -
presidente della regione siciliana individua gli ambiti ed i sub ambiti
territoriali ottimali di cui i sopra elencati impianti sono a servizio.
3. I prefetti delle province
realizzano, come previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera o),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le discariche nei limiti volumetrici
individuati, sulla base di una raccolta differenziata del 25 per cento, alla
tabella 8.2a del documento di cui al precedente comma 1.
Art. 7.
1. Il commissario delegato -
presidente della regione siciliana, attua le disposizioni previste dall'art. 2,
comma 6, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 fino alla cessazione dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 giugno 2000, sulla base dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed
ambientale definiti dal Ministero dell'ambiente.
2. Per l'espletamento
dell'incarico conferitogli con il precedente comma 1, il commissario delegato
oltre che del vice commissario di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, si avvale anche, di un sub commissario nominato
d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Si avvale, inoltre, di una apposita
struttura composta da dieci unità di personale a tempo pieno appartenente alla
pubblica amministrazione, con le medesime modalità di trattamento previste
dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.
Art. 8.
1. L'attività della
commissione scientifica, nominata ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983
del 31 maggio 1999, è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza
ed è estesa anche ai compiti assegnati al commissario delegato - presidente
della regione siciliana, dall'art. 7 della presente ordinanza. A tal fine, il
Ministro dell'ambiente integra, con proprio decreto, la commissione scientifica
attraverso la nomina di due esperti, di cui un esperto designato dal Ministro
dell'ambiente e un esperto designato dal commissario delegato - presidente
della regione siciliana.
Art. 9
1. Il Ministero
dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente
ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui
all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come
integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonchè
dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste
dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.
2. Il Ministero
dell'ambiente si avvale, inoltre, del personale di cui all'art. 5
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
3. Le unità di personale di
cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le
attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50
per cento per le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza idrica.
Art. 10.
1. Per l'esecuzione degli
interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione
siciliana potrà avvalersi, ove necessario, delle deroghe alle norme già
previste nelle ordinanze citate nelle premesse, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico. Potrà altresì derogare al programma di
attuazione delle reti fognarie di cui alla legge regionale 5 maggio 1986, n.
27.
Art. 11.
1. Per le finalità di cui
alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione
siciliana dispone delle risorse già assegnate con le ordinanze citate nelle
premesse, nei limiti delle risorse autorizzate dalle stesse ordinanze.
2. Per le finalità di cui al
precedente art. 7, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle
risorse già assegnate dall'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo
2000 relativamente alle opere di tutela delle acque superficiali e sotterranee
e dei cicli di depurazione e riutilizzo che dovranno essere trasferite, con le
medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, su apposita contabilità speciale di Stato intestata al commissario
delegato per gli interventi di emergenza nel settore della tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo nella
regione siciliana.
Art. 12.
1. I prefetti delle province
di Caltanissetta e Siracusa sono nominati commissari delegati per l'attuazione
degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del
territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e del piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa -
Sicilia orientale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1995, ciascuno per il territorio provinciale di propria competenza. I prefetti
delegati coordinano la propria attività con quella posta in essere dal
commissario delegato - presidente della regione siciliana per le attività allo
stesso demandate. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
comma, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e
Siracusa nominano, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un sub commissario
ciascuno.
2. I commissari delegati -
prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa per lo svolgimento delle
attività possono avvalersi delle strutture tecniche già previste dall'art. 4
dei decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e dall'accordo di
programma stipulato per la provincia di Caltanissetta e Siracusa in data 28
dicembre 1995 ed approvato con decreto del presidente della regione il 23
gennaio 1996. Possono altresì avvalersi di proprie strutture, appositamente
costituite, composte rispettivamente da non più di cinque unità di personale
della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 con le medesime modalità di
trattamento previste dallo stesso art. 10, comma 5, della citata ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999 nonchè di due esperti nelle materie tecniche giuridiche
ed amministrative alle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000.
3. I commissari delegati -
prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono altresì dei
laboratori provinciali di igiene e profilassi di Caltanissetta e Siracusa
disponendo il potenziamento strumentale dei medesimi e attribuendo agli stessi
le risorse previste a tal fine dai decreti del Presidente della Repubblica del
17 gennaio 1995.
4. Per le finalità di cui al
presente articolo, i commissari delegati - prefetti delle province di
Caltanissetta e Siracusa si avvalgono degli stessi poteri e deroghe previste
per il commissario delegato - presidente della regione siciliana dalle
ordinanze citate nelle premesse nonchè dalla presente ordinanza.
5. I commissari delegati -
prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa, per l'adempimento degli
incombenti loro affidati, dispongono delle risorse di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995. Tali risorse sono trasferite,
con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999, su apposite contabilità speciali di Stato intestate, rispettivamente, al prefetto di Caltanissetta delegato per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e al prefetto di Siracusa delegato per attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale.
Art. 13.
1. I compensi per il vice
commissario, i sub commissari e i prefetti di cui all'art. 12 della presente
ordinanza, sono stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.
Art. 14.
1. Sono fatti salvi gli
effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato -
presidente della regione siciliana e dai prefetti delle province fino alla data
di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da
provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le
disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in
contrasto con la presente ordinanza.