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Decreto 25 ottobre 1999, n. 471
Ministero dell'Ambiente. Regolamento recante criteri, procedure e modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni e integrazioni.
(G.U. n. 293 del 15-12-1999 - S.O. n. 218/L)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante “attuazione delle
direttive 91/ 156/CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi, e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificato ed integrato
con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre
1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n, e 22,
comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
D'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano in data 1° luglio 1999;
Udito il parere del consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 99;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22
ottobre 1999;
ADOTTA
il presente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina:
a - i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti;
b - le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c - i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti;
d - i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri
naturalmente presenti nel suolo;
e - il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da
bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da
parte della pubblica amministrazione;
f - i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'abbandono di
rifiuti disciplinato dall'articolo 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si dovrà
procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della
localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino
ambientale da effettuate ai sensi del presente decreto nel caso in cui, a
seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si
accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Le norme del presente decreto che disciplinano la competenza e la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza non si
applicano qualora la vigilanza ed il controllo sugli impianti produttivi e di
gestione dei rifiuti nonché l'adozione delle misure necessarie per prevenire i
rischi e limitare le conseguenze di incidenti a tutela dell'ambiente e della
salute umana siano disciplinati da disposizioni speciali. In tali casi la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti restano comunque disciplinati dal
presente decreto.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, se non in quanto
espressamente richiamate, agli interventi di bonifica disciplinati da leggi
speciali.
5. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate
da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla regione con appositi piani.
Art. 2
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a - Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata,
intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture
edilizie ed impiantistiche presenti;
b - Sito Inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni
chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque
superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la
salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente
decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle
acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di
concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento;
c - Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche
attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o
nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano
presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo
per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
d - Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per
rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e
impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in
sicurezza permanente;
e - Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle
sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali
o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di
concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento;
f - Bonifica con misure di sicurezza: l'insieme degli interventi atti a ridurre
le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle
acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione
superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la
destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti
valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti neppure
con l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle
migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tali casi per l'uso del
sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio
e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono
comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la
protezione dell'ambiente naturale o costruito;
g - Misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per
impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di
concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque
sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad
interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio
idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle
limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa
comunitaria, le misure tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica
ed il ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di
concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento per la
destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile
rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati
h - Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e
paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in
cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e
definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti
urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici
ambientali.
i - Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in
modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti
qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e noti sia
possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa
comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza,
piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione delle
sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento
derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque
sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1;
j - Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o
biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali - delle acque
sotterranee imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti
diffuse.
Art. 3
Valori di concentrazione limite accettabili e metodologie di intervento
1. I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla
specifica destinazione d'uso del sito, nonché i criteri per la valutazione della
qualità delle acque superficiali sono indicati nell'Allegato 1.
2. Le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni al fine
dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al comma 1 sono
definiti nell'Allegato 2.
3. Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di bonifica
con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e di ripristino
ambientale devono essere effettuati e le misure di sicurezza devono essere
adottate secondo i criteri previsti nell'Allegato 3.
Art. 4
Obbligo di bonifica e ripristino ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, in caso di superamento
o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili per le sostanze inquinanti di cui all'articolo 3, comma l, il
sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze
inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di
concentrazione limite accettabili, ai sensi e con le modalità previste dal
presente decreto.
2. Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere con gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia riferiti ai valori
del fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui all'Allegato
2, sia dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla contaminazione del sito
i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza risultano
superiori a quelli indicati nell'Allegato 3.
3. I valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica ed il ripristino
ambientale possono essere più restrittivi di quelli previsti per la specifica
destinazione d'uso qualora il corpo idrico ricettore compreso, anche
parzialmente, nel sito da bonificare sia classificato come area sensibile ai
sensi della normativa sulla tutela delle acque dagli inquinamenti, ovvero
ricorrano situazioni accertate di particolare vulnerabilità delle acque
all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la qualità delle acque destinate
ad uso potabile.
4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato
devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della
movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del
sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
Art. 5
Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale
1. Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che i
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non
possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel
territorio di più comuni, la Regione, può autorizzare interventi di bonifica e
ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la
tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui
previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1. Tali
valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di
analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il
soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4.
2. Il provvedimento che approva il progetto ed autorizza gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1 deve stabilire le misure di
sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o
permanenti o particolari modalità per l'utilizzo dell'area. Tali prescrizioni
possono comportare variazioni degli strumenti urbanistici e dei piani
territoriali che si rendano necessarie per garantire l'attuazione delle misure
di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso del sito, ferma restando la
destinazione d'uso.
3. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le
particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche
di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere
comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente.
4. Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale di
un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la
riduzione della movimentazione, il trattamento del sito ed il riutilizzo del
suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
Art. 6
Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale
1. Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati ed il
progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che, nonostante
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili,
secondo i principi della normativa comunitaria, non sia possibile la rimozione
dei rifiuti stessi, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel
territorio di più comuni, la Regione, può autorizzare interventi di messa in
sicurezza permanente e ripristino ambientale, eventualmente prevedendo
interventi di ingegneria naturalistica.
2. Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente possono
restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la
fonte inquinante e i residui originati dal loro trattamento.
3. Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si
applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie
previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche dopo
la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino
situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento.
4. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le
particolari modalità previste per il riutilizzo dell'area devono risultare dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche
di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere
comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove
possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di riduzione del
volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume
complessivi del sito interessato da tali interventi.
6. E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica ai sensi degli
articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte inquinante costituita dai
rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione nel suolo, nel sottosuolo,
nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risultino superiori ai valori
di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 7
Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza
d'emergenza
1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori
di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, o un
pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne
comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di
controllo ambientale e sanitario entro le quarantotto ore successive all'evento,
precisando:
a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento e
il proprietario del sito;
b) l'ubicazione e le dimensioni stimate dell'area contaminata o a rischio di
inquinamento;
c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
d) le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere
immessi nell'ambiente;
e) le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo, corpi idrici,
flora, fauna;
f) la stima dell'entità della popolazione a rischio o, se ciò non è possibile,
le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella
potenzialmente interessata dall'inquinamento.
2. Entro le quarantotto ore successive al termine di cui al comma 1, il
responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento deve
comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti
gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di
esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione
tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il
Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la Regione
verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati
e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare
riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni
di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli
interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente
circostante.
Art. 8
Ordinanze
1. Qualora i soggetti e gli organi pubblici accertino nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o la
presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di
concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 ne danno comunicazione
alla Regione, alla Provincia ed al Comune.
2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con propria ordinanza
diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di
messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del
presente regolamento.
3. L 'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario
del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui
all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica
dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non
provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto
interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono
adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17,
commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 9
Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di
cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per
gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino
ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 bis del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla
Regione, alla Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata
nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di
esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione
tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la Regione
verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati
e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare
riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni
di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli
interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente
circostante.
3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei
commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i
criteri di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di
suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di
procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto
termine.
4 Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di
una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni o vi siano
più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di rilevanza
nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti,
rispettivamente, con apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con tutte le regioni
interessate o con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le
regioni interessate
5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di
una pluralità di siti che interessano tutto il territorio nazionale, i tempi e
le modalità di intervento possono essere definiti con apposito accordo di
programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Stato regioni.
6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni di
inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento determinate da
eventi, anche accidentali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore
del presente regolamento.
Art. 10
Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di cui agli articoli
4, 5 e 6 sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla
base dei criteri generali e linee guida previsti nell'Allegato 4, che si
articola nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano
della caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo. I criteri
generali stabiliti nell'Allegato 4 si applicano fino alla determinazione delle
linee guida e dei criteri da parte della regione.
2. Entro trenta giorni dell'evento che ha determinato il superamento dei valori
di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della situazione di
pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite
accettabili o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 o, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, dalla comunicazione effettuata
dall'interessato o, qualora necessario, dalla conclusione degli interventi di
cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, deve essere presentato al Comune e alla
Regione il Piano della caratterizzazione predisposto secondo i criteri definiti
nell'Allegato 4.
3. Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e alla Regione entro
e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il Comune o,
se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la
Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla
presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli enti locali
interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni
competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla
osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10. Se il progetto
prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto
medesimo è subordinato alla acquisizione della relativa pronuncia di
compatibilità da parte della Amministrazione competente. In tali casi i termini
previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura
di valutazione di impatto ambientale.
4. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più
comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il piano della
caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo
integrazioni e imponendo specifiche prescrizione.
5. Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione
deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto
preliminare redatto secondo le modalità definite nell'Allegato 4. Il Comune o,
se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la
Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare, con
la perimetrazione definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante
eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
6. Sulla base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo di
bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con
misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le
eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso del sito.
7. I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui
all'articolo 5 possono essere approvati solo se siano rispettate tutte le
seguenti condizioni:
a) il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione limite
accettabili di cui all'Allegato 1 non possono essere raggiunti neppure con
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
b) i valori di concentrazione residui da raggiungere per lo specifico sito per
la destinazione d'uso prevista garantiscano la tutela della salute e
dell'ambiente influenzato dall'impatto del sito; questa condizione deve essere
verificata sulla base di una analisi del rischio condotto secondo i criteri
indicati nell'Allegato 4;
c) il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale preveda e
descriva le misure di sicurezza da adottare nel sito e nell'area circostante, i
piani di monitoraggio ed i controlli da eseguire per valutare l'efficacia nel
tempo degli interventi di bonifica e delle misure di sicurezza adottate.
8. I progetti di messa in sicurezza permanente posso essere approvati solo se
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.
9. Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati
gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i
relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per
l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in
misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento che devono essere
prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento
degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione,
alla Provincia ed al Comune interessati.
10. Ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo
strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di cui al
comma 9 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed
indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti
impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità.
11. Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività
produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area
compresa nel territorio di più comuni, la Regione, in sede di approvazione del
progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da
risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
Art. 11
Progettazione per fasi
1. Qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica
con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura
degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi,
l'approvazione del progetto preliminare può consentire che, fermo restando
l'obbligo di prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto
definitivo di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in
fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione dell'adozione di
tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per singole aree.
2. Ogni fase progettuale dovrà contenere un dettagliato rapporto delle
operazioni svolte e dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le
indicazioni dell'Allegato 4 ed essere approvata tenendo conto dei risultati
dell'attuazione delle fasi progettuali precedenti.
3. Nell'autorizzazione dovrà essere indicato il termine di presentazione del
progetto di bonifica della fase successiva.
Art. 12
Controlli
1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto
preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei
monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni
eventualmente dettate, sono trasmessi alla Provincia ai fini dell'effettuazione
dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la
conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia
mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai
contenuti indicati nell'Allegato 5. Il completamento degli interventi di messa
in sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non
può comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del
primo controllo ai sensi del comma 4.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9.
4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la Provincia è altresì tenuta
ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di
sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al
fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito
sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso
prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche
conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute.
Art. 13
Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione
1. La Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e
ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva
autorizzazione di cui all'articolo 10.
2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma 1 devono essere
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri
cubi;
b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino
ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 nè interventi di messa
in sicurezza permanente di cui all'articolo 6;
c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente
sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. La Regione stabilisce le modalità ed i criteri che devono essere rispettati
per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle
modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette
attività ed al vincolo della limitazione della movimentazione dei rifiuti.
4. Il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui al comma 1 deve essere
presentato, sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune che può
chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei
lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non rispettino i
criteri stabiliti dalla Regione.
Art. 14
Interventi effettuati da regioni e comuni e ordine di priorità
1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale,
di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza sono realizzati dal
Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda o si tratti di
siti che interessano il territorio di più comuni, dalla Regione, nei seguenti
casi:
a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del
sito non provveda;
b) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, nè
provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;
c) il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.
2. La Regione o il Comune provvede agli interventi di bonifica e ripristino
ambientale secondo un ordine di priorità stabilito nel "Piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate" di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni che costituisce
parte integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, salva l'adozione
degli interventi di messa in sicurezza resi necessari per la tutela della salute
pubblica e dell'ambiente.
3. L'ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è
definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui
all'articolo 17, comma 1, secondo i criteri di valutazione comparata del rischio
definiti dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A).
4. La Regione definisce le procedure e i tempi per l'approvazione dei progetti
relativi agli interventi di cui al comma 1. Tali progetti devono essere redatti
nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi stabiliti
dall'articolo 10, comma 1, ed in conformità alle linee guida ed ai criteri
stabiliti dalla Regione sulla base dell'Allegato 4. I criteri generali di cui
all'Allegato 4 si applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei
criteri da parte della Regione.
5. Gli interventi effettuati in danno da parte della Pubblica amministrazione
non sono soggetti al versamento delle garanzie finanziarie di cui all'articolo
10, comma 9.
Art. 15
Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione
alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico
nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti
principi e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici di particolare
pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,
n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti
particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e
culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più regioni.
2. Il responsabile presenta al Ministero dell'Ambiente il Piano di
caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposto
secondo i criteri generali stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le
modalità di cui all'articolo 10, comunicando, altresì, le informazioni relative
agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'articolo 7 o
dell'articolo 8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia
individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro
soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente,
che si avvale dell'A.N.P.A, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'E.N.E.A.
3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2, il
Ministero dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A, delle A.R.P.A delle regioni
interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità;
4. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità d'intesa con la regione
territorialmente competente, il approva il progetto definitivo, tenendo conto
delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei
relativi interventi.
4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di
cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su
richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva
l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilita'
ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi
interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con
eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10
dell'articolo 10.(*)
5. Qualora gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte
a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della
relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal
presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui
all'articolo 10, comma 10.
(*) N.d.R.: Il comma 4 bis è stato
introdotto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
2 maggio 2005, n. 127, pubblicato su G.U. n. 159 dell'11-7-2005
Art. 16
Censimento dei siti potenzialmente contaminati
1. I Censimenti, effettuati con le modalità di cui al DM n. 185 del
16/05/89, pubblicato nella G. U. n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle
aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, ed in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Le Regioni ai fini della predisposizione dei Piani regionali per la bonifica
delle aree inquinate, possono procedere, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, all'aggiornamento del Censimento dei siti potenzialmente
contaminati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 17
Anagrafe dei siti da bonificare
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A,
predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'Anagrafe dei siti da bonificare che deve contenere:
a) l'elenco dei siti da bonificare;
b) l'elenco sei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino
ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di messa
in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.
2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato sulla base:
a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 per i siti di cui si sia
verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui
all'Allegato 1;
b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato
il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui
all'Allegato 1;
c) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino un
superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo
3, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente
contaminati;
d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni abbiano individuato siti inquinati.
3. La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da
bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone
comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la
procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo
l'ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate.
4. L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare
dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme
tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere
comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle
informazioni, l'A.N.P.A definisce, in collaborazione con le Regioni e le Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati
essenziali dell'Anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi
informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per
l'ambiente.
Art. 18
Norme finali e transitorie
1. Ai fini del contributo per gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale, non possono essere considerati gli oneri relativi alla realizzazione
di opere di edilizia residenziale, commerciale ed industriale.
2. Restano validi ed efficaci i procedimenti di approvazione di progetti di
bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali è intervenuto
il provvedimento finale o l'istruttoria si è conclusa con parere favorevole
degli organi a tal fine competenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale in corso alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti nell'Anagrafe dei siti
da bonificare di cui all'articolo 17.
4. E' fatto, comunque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di
risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
5. Nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto di procedura esecutiva
immobiliare ovvero delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267, il Comune domanda l'ammissione al passivo ai sensi degli articoli
93 e 101 del decreto medesimo per una somma corrispondente all'onere di bonifica
preventivamente determinato in via amministrativa.
6. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
7. Gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
8. Il. Presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 1999
Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Il Ministro della sanità
BINDI
Visto il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 346
ALLEGATI omessi