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Legge 26 ottobre 1995, n.447
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
(GU n. 254 del 30-10-1995, S.O. n. 125)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Finalità della legge
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le
Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2
Definizioni
1. Al fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle
attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi,
del beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali
resta ferma la disciplina di cui al Dlgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in
cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del mezzi di
trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera
c)
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso
da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
f) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente
esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e
nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in
funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della
destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra
il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al Dpcm 1 marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di
misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino
la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta
omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di
riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi,
adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione della sorgente
al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei
trasporti provinciali o regionali e i piani del traffico per la mobilità
extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività
rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effetuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai
valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico,
svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in
possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del
diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad
indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di
apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale
corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non
occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in
possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le
strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo
dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge
nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno
cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non
occasionale.(*)
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che
svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 4 della L. 426/98, pubblicata nella G.U. n. 291 del 14 dicembre
1998
Articolo 3
Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, con Dpcm, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori
di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica
generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica
periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore;
il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per
gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure
di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti
medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalità di cui all'articolo 80 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le
rispettive competenze con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del
rumore emesso da infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successi
modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei
dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal
fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle
ricerca (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea),
dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Anpa), dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoratori (Ispesl), del Centro
superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti
universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi
della lettera a), con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e,
secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e
dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo
di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati
dai veicoli a motore definiti dal titolo III del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli
articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso Dlgs;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e con, il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela
dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme
anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la
disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su
sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75,
79, 155 e 156 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di
pubblico spettacolo [e nei pubblici esercizi] (*);
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro limiti stabiliti
per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle
Regioni, delle Province e dei Comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'articolo 155 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i1
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di
misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività
aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di
rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione,
revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per
il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di
educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui
al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di
enrtata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i),
l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione Europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di
nuovi elementi conoscitivi o nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto
previsto dal Dpcm 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57
dell'8 marzo 1991.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 4 della L. 426/98, pubblicata nella
G.U. n. 291 del 14-12-1998 e successivamente soppresso dall'art. 7 della
L. n. 179/2002, pubblicata nella G.U. n. 189 del 13-8-2002
Articolo 4
Competenze delle Regioni
1. Le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio
ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio
territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei
valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto, di aree, anche appartenenti Comuni confinanti,
quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Dpcm 1° marzo
1991, pubblicatio nella Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora
nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile
rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede
l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli Enti competenti
ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai
sensi della lettera a) per Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici
generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di
controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui
all'articolo 7, per la predisposizione l'adozione da parte del Comuni di piani
di risanamento acustico,
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui
territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico,
di valori inferiori a quelli determinati a i sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di
attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi dì
controllo di cui all'articolo 14,
1) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di
bonifica acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie
assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano
regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico,
fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i), per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non
vincolanti. I Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui
all'articolo 7 al piano regionale.
Articolo 5
Competenze delle Province
1. Sono di competenza delle Province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico prevista dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.
Articolo 6
Competenze dei comuni
1. Sono di competenza dei Comuni secondo le leggi statali e regionali e i
rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),
del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto
del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli,
fatte salve le disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2,
comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero
mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i Comuni, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene
e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro
l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al
contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano
sorgenti sonore.
3. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di
esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla Regione di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non
si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n.146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del Dpcm 1° marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli
interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi
dell'articolo 3 del citato Dpcm 1° marzo 1991. Qualora detti interventi
risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del
territorio comunale ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese
un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di
ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle Regioni ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Articolo 7
Piani di risanamento acustico
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), ultimo periodo i Comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento
acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui
al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera i), e dell'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanare, individuate ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del Comune e in presenza di gravi e particolari problemi
di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da
Comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del Comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla Regione e alla Provincia per le iniziative di competenza. Per i Comuni che
adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è
allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni, la prima relazione è adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 8
Disposizioni in materia di impatto acustico
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le
prescrizioni di cui ai decreti Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela
dall'inquinamento acustico delle popolaziioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei
Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono
una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione; alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Dlgs 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi:
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di
insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti
e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive
devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa,
sulla base dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l)
della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui
al comma 4 del presente articolo che si prevede possano produrre valori di
emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La
relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per
l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
Articolo 9
Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della
salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il
presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il
Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,
con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi
pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi
vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Articolo 10
Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 Codice penale, chiunque non
ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai
sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di
emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o(*) di immissione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al
disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente(**), per essere
devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui
all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli Enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi
comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori da cui al comma 2,
hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed
abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente
con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono
obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione una
quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attività di manutenzione(***) e di potenziamento delle infrastrutture stesse
per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per
quanto riguarda l'Anas la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione Per
quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione(***).
Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro
attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 4 della L. 426/98, pubblicata nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 4 della L. 426/98, pubblicata nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998
(***) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 60 della L. n. 448/1998
Articolo 11
Regolamenti di esecuzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
Dpr, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati
regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare,
ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli Enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi,
dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da
imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni
aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione Europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono
definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Articolo 12
Messaggi pubblicitari
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è
inserito il seguente: "2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere
sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria
dei programmi".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte
ai sensi del Dlgs 25 gennaio 1992, n. 74.
Articolo 13
Contributi agli Enti locali
1. Le Regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in
conto interessi e in conto capitale per le spese da effettuarsi dai Comuni e
dalle Province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo,
nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai Comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo, è data priorità ai Comuni che abbiano adottato i piani di risanamento
di cui all'articolo 7.
Articolo 14
Controlli
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di
controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni ricompresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali
dell'ambiente di cui al Dl 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo
sull'osservanza :
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore
prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il
personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime
funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di
attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni
e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale
personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o
dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per
evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
Articolo 15
Regime transitorio
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei
regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge fino all'adozione dei
provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in
contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel Dpcm 1° marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta
eccezione per le infrastrutture dei trasporti limitatamente al disposto di cui
agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento, degli obiettivi fissati dalla presente
legge, le imprese interessate devono presentare il piano d risanamento acustico
di cui all'articolo 3 del citato Dpcm 1° marzo 1991, entro il termine di sei
mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), della presente legge. Nel piano di
risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine
entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme
di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai
limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale previsto per
la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'andustria,
del commercio e dell'artigiano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato Dpcm 1° marzo
1991.
Articolo 16
Abrogazione di norme
1. Con Dpr, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito
regolamento con il quale sono individuati gli atti normativa incompatibili con
la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento medesimo.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.