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Circolare 6 settembre 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.
(GU n. 217 del 15-9-2004)
1. Applicabilità del criterio
differenziale nel regime transitorio: art. 8, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
La finalità primaria di garantire
una continuità nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico e' il
criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la
questione dell'applicabilita' dei valori limite differenziali.
L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilità' o meno del cosiddetto
criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa
impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto.
L'unica diversità, tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il
legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere
applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito individuare
quali sono le aree in cui «non si può» applicare il detto criterio. Nel decreto
del 1997 e' stato scelto il criterio dell"'«esclusione"»: preferendo individuare
quali sono le aree in cui non si può applicare il criterio differenziale,
emergono di conseguenza le aree in cui esso e' applicabile.
L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando
correttamente la legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la loro definizione
concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Difatti l'art.
9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga
i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del
concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge
quadro sull'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si
parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, così come previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si
introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione
e qualità. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi»
prevista dalla normativa precedente non trova più fondamento nell'attuale
assetto normativo ed e' stata perciò abrogata. L'abrogazione disposta dal citato
art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al
riguardo.
Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilita' dei valori
limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica, in quanto si riferisce
espressamente ad una classificazione acustica del territorio di fatto già
adottata. Alla luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo
transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro
sostanziale inapplicabilità, non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal
senso.
L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti
dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995, si applicano i
limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal
citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 1991) non esclude l'applicabilità' dei limiti differenziali di cui al
comma 2 che non e' stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad
una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto
nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 infatti, prendendo in considerazione la
possibilità che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si
fossero dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla
legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di
protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria
destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora
predisposto tale citato piano. I limiti massimi di immissione da prendere in
considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di
zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente
con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella
fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i
valori limite differenziali, così come prescritto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto ministeriale
11 dicembre 1996.
Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad
escludere la loro applicabilità poiché il richiamo al solo primo comma dell'art.
6 e' operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da
considerare in relazione alla protezione del territorio.
2. Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio
differenziale: art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto:
se il rumore ambientale misurato a
finestre aperte e' inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel
periodo notturno;
se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35 dB(A) nel
periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.
3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4,
comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
La verifica del rispetto dei valori limite differenziali e' effettuata anche nei casi di rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 e' comprensivo delle attività di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attività' ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosità vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate.
4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio: Così come previsto
dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti
ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso»,
non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della
rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve
essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».
5. Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità' competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività' temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.
6. Impianti a ciclo produttivo continuo: Come definito dal decreto
ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto
a ciclo produttivo continuo e':
a) quello di cui non e' possibile
interrompere l'attività' senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di
incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a
garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di
lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le
esigenze di manutenzione.
Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in
quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l'impianto di
riferimento come a ciclo produttivo continuo:
per quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate
situazioni tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili
connessi alla continuità dell'esercizio. Si precisa infine che nel caso di
impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.),
non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre
1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilita' del
criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la
modifica.
Roma, 6 settembre 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli