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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
(GU n. 222 del 23-9-2005; ripubblicato su GU n. 239 del 13-10-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento
acustico, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia
di ambiente, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della
direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le
competenze e le procedure per:
a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche
di cui all'articolo 3;
b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti
ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare,
quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute
umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al
rumore ambientale ed ai relativi effetti.
2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta,
dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul posto di
lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa o a bordo dei mezzi di
trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari.
3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le
disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,
nonche' la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della
citata legge n. 447 del 1995.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 ottobre 2005 si procedera'
alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 194, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente delta
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L 189 del 18 luglio 2002.
- La legge comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni per
l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 2003).
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro sull'inquinamento
acustico, e successive modificazioni».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «La liberta' d'accesso
alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della
strada».
- Il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione della
direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento».
- La direttiva 96/61 /CE e' pubblicata in GUCE n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.
Note all'art. 1:
- Per la legge 26 ottobre 1995, n. 447, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma
competente, costituita da uno o piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui
fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico
civile in cui si svolgono piu' di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per
movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a
fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione
tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano
ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni
anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale
in relazione ad uno specifico effetto nocivo; f) «determinazione»: qualsiasi
metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore
acustico od i relativi effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di
simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunita' di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo
all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle
06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle
20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle
22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione
di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata
sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di
pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una
determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un
descrittore acustico in una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione
dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti
di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento
acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento acustico futuro
mediante attivita' di programmazione, quali la classificazione acustica e la
pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la
pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;
s) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno
prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto,
dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e
proveniente da siti di attivita' industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore
acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
v) «siti di attivita' industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle
norme vigenti in cui sono presenti attivita' industriali quali quelle definite
nell'allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e
Levening il cui superamento induce le autorita' competenti ad esaminare o
applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono
variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente circostante e del
diverso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni
esistenti o nuove come nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la
destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall'autorita'
comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a
qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata dalla
competente autorita' che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di
trasporto, da attivita' industriali o da attivita' ricreative.
Note all'art. 2:
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai fini delle presenti norme
le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si
intersecano due o piu' correnti di traffico;
2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli
ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;
4) banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il
piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati;
5) braccio di intersezione: cfr. ramo di intersezione;
6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti
di traffico per guidarle in determinate direzioni;
7) carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa
e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e pavimentata e'
delimitata da strisce di margine;
8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
9) circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli
e degli animali sulla strada;
10) confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti
di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della
cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o
dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea;
11) corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
12) corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il
transito di una sola fila di veicoli;
13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;
14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei
veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra;
15) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle
soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi;
16) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente
delimitata da segnaletica orizzontale;
17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di
una o solo di alcune categorie di veicoli;
18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad
effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso,
decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro;
19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada;
20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi
assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilita';
21) fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il
confine stradale. E' parte della proprieta' stradale e puo' essere utilizzata
solo per la realizzazione di altre parti della strada;
22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno,
di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
23) fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la
fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
24) golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad
altro spazio di attesa per i pedoni;
25) intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli;
26) intersezione a raso (o a livello): area comune a piu' strade, organizzata in
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse;
27) isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico;
28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
29) isola salvagente: cfr. salvagente;
30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
31) itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali;
32) livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante;
33) marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
34) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli;
34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni o
fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita';
35) passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria;
36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la
funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso;
37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o piu' veicoli;
38) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;
39) pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;
40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale concavo;
41) raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale convesso;
42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione;
43) rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione;
44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate
del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada;
45) salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e
protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi;
46) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di pertinenza;
47) sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per
effetto del passaggio di pedoni o di animali;
49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari;
50) strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;
51) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;
52) strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico;
53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non
si intersecano tra loro;
53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e
tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade;
54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di
veicoli;
55) zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue;
56) zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove
e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle
corsie specializzate;
57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare;
58) zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico.».
Art. 3.
Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e
trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno
solare, degli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6,
riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui
transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari
principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti
principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni
gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato
6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica
prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono
trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1,
lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e
trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al
precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6,
riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali.
Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi
enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica
prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono
trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita' individuata al comma 3,
lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3
sono elaborate in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4,
nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.
6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3
sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla
prima elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla
tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura
acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle
dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le
autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di
cui al presente articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4.
Piani d'azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto
conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3,
elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani
di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di
cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per
gli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000
convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani
d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province
autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione
previsti al comma 1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono
trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera
a).
3. Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto
conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3,
elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani
di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di
cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le
sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione
previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono
trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera
a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformita' ai
requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e
le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3
ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi
sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla
tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3
soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di
contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei
servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i
piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7
e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai criteri ed ai
termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447
del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della
stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorita'
competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui
al presente articolo.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Note all'art. 4:
- Gli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge
26 ottobre 1995, n. 447, cosi' recitano:
«Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato:
a)-h) (omissis);
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti
per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle
regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;».
«Art. 10 (Sanzioni amministrative) -. 1-4. (Omissis).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi
comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,
hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed
abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente
con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita' e costi e sono
obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione e di
potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta
quota e' determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici
essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1,
lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato al
Ministero dell'ambiente.».
«Art. 7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso di superamento dei valori
di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con
il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente
legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal
consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei
piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma
1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il
risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi
di inquinamento acustico, all'adozione del piano si' provvede, in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere adottato da
comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori
di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che
adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e'
allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
«Art. 4 (Competenze delle regioni). - 1. (Omissis). 2. Le regioni, in base alle
proposte pervenute e alle disponibilita' finanziarie assegnate dallo Stato,
definiscono le priorita' e predispongono un piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze
statali relative ai piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), per la
redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni
adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'art. 7 al piano
regionale.».
Art. 5.
Descrittori acustici e loro applicazione
1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e
delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i
descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato
1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la
conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della stessa legge,
secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' individuata dalla regione o
provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei
descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori
Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma
2, purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori
acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della
legge n. 447 del 1995.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
Gli articoli 3 e 2, della legge n. 447 del 1995, cosi' recitano:
«Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2;
b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione della normativa tecnica
generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica
periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore;
il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attivita' nonche', per
gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure
di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti
medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei
lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle
peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei
dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal
fine anche dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro
superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonche' degli istituti e dei dipartimenti
universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi
della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'
e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e
dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo
di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati
dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile
1991, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la
procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela
dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme
anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonche' la
disciplina della installazione della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su
sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75,
79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di
pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti
per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle
regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di
misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attivita'
aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di
rispetto. Ai fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione,
revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per
il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli
aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di
educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui
al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i),
l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di
nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle
attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi,
dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita'
umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i
quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne
ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera
c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo' essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo' essere
immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e
nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in
funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della
destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra
il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di
misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino
la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta
omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di
riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi,
adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei
trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita'
extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di
attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai
valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico,
svolgere le relative attivita' di controllo. Il tecnico competente deve essere
in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del
diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad
indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa presentazione di
apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale
corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo non
occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da coloro che,
in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le
strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivita' nel campo
dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge
nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno
cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non
occasionale
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che
svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo.».
Art. 6.
Metodi di determinazione
1. I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all'articolo 5,
comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti secondo
i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti rispettivamente
all'allegato 2 ed all'allegato 3, nonche' sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Art. 7.
Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla
Commissione:
a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30
giugno, gli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di
veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di
60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli altri
agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;
c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti
all'allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per
individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e
Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in
prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei
siti di attivita' industriali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma
competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31
maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui
al comma 1, lettera b);
c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti
all'allegato 6;
d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per
individuare le misure previste nei piani stessi.
Art. 8.
Informazione e consultazione del pubblico
1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e'
resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche
avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie
elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di
elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita'
con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro quarantacinque
giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni,
pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani
tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso
comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del pubblico alla
elaborazione dei piani d'azione.
Note all'art. 8:
Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, vedi note alle premesse.
Art. 9.
Modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente
decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o
a sopravvenute conoscenze tecniche.
Art. 10.
Armonizzazione della normativa
1. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato tecnico di
coordinamento.
2. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede
con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente. La partecipazione alle attivita' del comitato non da' luogo alla
corresponsione di alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del
presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno
e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le
disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico
adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Note all'art. 10:
Per l'art. 3, comma 1 della legge n. 447 del 1995 vedi note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;».
L'art. 11, della legge n. 447, del 1995 cosi' recita:
«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati
regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare,
ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi,
dalle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti, da
imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove localizzazioni
aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono
definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 11.
Sanzioni
1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3,
commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3,
comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7,
comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad
eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano
piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Note all'art. 11:
La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri;
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie;
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Fini, Ministro degli affari esteri;
Castelli, Ministro della giustizia;
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze;
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Storace, Ministro della salute;
La Loggia, Ministro per gli affari regionali;
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1
(art. 5, comma 1)
Descrittori acustici
1. Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden.
1.1. Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB), e' definito dalla
seguente formula:
Lday/10 (Levening+5)/10 (Lnight+10)/10
Lden=10lg[(14x10 + 2x10 + 8x10 )/24]
dove:
a) Lden e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
b) Lday e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi
diurni di un anno solare;
c) Levening e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi
serali di un anno solare;
d) Lnight e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi
notturni di un anno solare; dove, per tener conto delle condizioni sociologiche,
climatiche ed economiche presenti sul territorio nazionale, i periodi vengono
fissati in:
a) periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua
volta cosi' suddiviso:
1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;
2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;
3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;
b) l'anno e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio
sotto il profilo meteorologico;
dove si considera il suono incidente e si tralascia il suono riflesso dalla
facciata dell'abitazione considerata.
La determinazione di Lday, Levening, Lnight sull'insieme dei periodi diurni,
serali e notturni potra' avvenire attraverso l'applicazione di tecniche
previsionali e/o di campionamento statistico.
1.2. Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening,
Lnight, dipende dall'applicazione:
a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini
di esposizione al rumore all'interno e in prossimita' degli edifici, i punti
prescelti per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 +
o - 0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata piu' esposta; a tale scopo la facciata
piu' esposta e' il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e piu'
vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte
diverse;
b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in
termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimita' degli edifici, i
punti di misura devono essere posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m
(3,8-4,2 m); possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal
suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad
un'altezza equivalente di 4 m;
c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica,
possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non
deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:
1) zone rurali con case a un solo piano;
2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni
specifiche;
3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione
dell'esposizione acustica di singole abitazioni.
2. Definizione del descrittore del rumore notturno.
2.1. lI descrittore del rumore notturno Lnight e' il livello continuo
equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987,
relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:
a) la notte e' di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;
b) l'anno e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio
sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente
allegato;
c) e' considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente
allegato;
d) il punto di misura e' lo stesso usato per Lden.
3. Descrittori acustici supplementari.
3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e Levening,
puo' essere utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori
limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:
a) la sorgente di rumore in questione e' attiva solo per un tempo parziale, ad
esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al totale
dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno;
b) in media, in uno o piu' periodi considerati, si verifica un numero esiguo di
fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove si puo' intendere per
fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il
passaggio di un treno o di un aeromobile;
c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;
d) Lamax, o SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della protezione
durante il periodo notturno in caso di picchi di rumore;
e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni
dell'anno;
f) protezione supplementare nel periodo diurno;
g) protezione supplementare nel periodo serale;
h) una combinazione di rumori da diverse sorgenti;
i) zone silenziose esterne agli agglomerati;
l) il rumore contiene forti componenti tonali;
m) il rumore contiene forti componenti impulsive.
Allegato 2
(art. 6)
Metodi di determinazione dei descrittori acustici
1. Introduzione.
1.1. I valori di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto
prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni e' applicabile solo
il calcolo.
2. Metodi di calcolo di Lden e Lnight.
2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti
di cui all'art. 6, sono i seguenti:
a) per il rumore dell'attivita' industriale: ISO 9613-2: «Acoustics -
Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation».
Possono essere ottenuti dati di rumorosita' (dati di ingresso) idonei a questa
metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:
1) ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of
multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the
environment - Engineering method»;
2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise
using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a
reflecting plane»;
3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise
sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;
b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard
Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i diversi
approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di
segmentazione di cui alla sezione 7.5 dei documento 29 ECAC. CEAC;
c) per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese
«NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arreªte' du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995,
article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso
concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du
bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR
1980»;
d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi
pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».
2.2. I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di
Lden ed Lnight secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione
del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.
3. Metodi di misurazione di Lden e Lnight.
3.1. Per le operazioni di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si fa
riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.
3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un altro
elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del
riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale cio' comporta una
correzione di - 3 dB per le misurazioni.
Allegato 3
(art. 6)
Metodi di determinazione degli effetti nocivi
1. Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del
rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:
a) la relazione tra fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare,
ferroviario e degli aeromobili nonche' dell'attivita' produttiva;
b) la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del traffico
veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonche' dell'attivita' produttiva.
1.2. Se necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per:
a) le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6;
b) le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;
c) climi/culture diversi;
d) gruppi vulnerabili della popolazione;
e) rumore tonale dell'attivita' industriale;
f) rumore impulsivo dell'attivita' industriale e altri casi speciali.
Allegato 4
(art. 3, comma 5)
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche
1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una
rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:
a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore
acustico;
b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata
zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;
c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;
d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui
all'art. 5.
2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere
presentate al pubblico in forma di:
a) grafici;
b) dati numerici in tabulati;
c) dati numerici in formato elettronico.
3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in
particolar modo il rumore emesso:
a) dal traffico veicolare;
b) dal traffico ferroviario;
c) dal traffico aeroportuale;
d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti.
4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:
a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura
acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano
nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di
piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e
piu' particolareggiate, come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente e' confrontata a svariate
possibili situazioni future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza
diversa da 4 m, ove opportuno;
e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate
per la sua redazione, nonche' la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e
della relativa accuratezza.
7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o
nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e
intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6.
8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche distinte per
il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attivita'
industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di
rumore.
Allegato 5
(art. 4, comma 5)
Requisiti minimi dei piani d'azione
1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali
o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in
considerazione;
b) l'autorita' competente;
c) il contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore,
l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;
g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;
h) le misure antirumore gia' in atto e i progetti in preparazione;
i) gli interventi pianificati dalle autorita' competenti per i successivi cinque
anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
l) la strategia di lungo termine;
m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:
fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano
d'azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle proprie
competenze possono comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero
di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile
consultazione per il pubblico.
Allegato 6
(art. 7, comma 1)
Dati da trasmettere alla Commissione
I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:
1) Per gli agglomerati:
1.1) una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di
abitanti;
1.2) l'autorita' competente;
1.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure
antirumore in atto;
1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
1.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono
nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden
in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu' esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,
&62;75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o
dell'attivita' industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso
o per difetto: (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 =
meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile. e opportuno, quante
persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia
insonorizzazione speciale degli edifici da uno o piu' tipi di rumore ambientale,
in combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento di aria del
tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione dal rumore
ambientale;
b) una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il valore
di Lden a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, per i
rumori emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a quello
registrato sulla facciata avente il valore piu' alto di Lden. Si dovrebbe,
inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli
aeroporti principali, come definiti all'art. 2, contribuiscono ai
fenomeni summenzionati;
1.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB
a 4 m di altezza sulla facciata piu' esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
&62;70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o
dell'attivita' industriale. Questi dati potranno altresi' essere valutati per la
fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove
possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano
abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera
b). Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi stradali e ferroviari
principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
1.7) le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le curve
di livello 60, 65, 70 e 75 dB;
1.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti
di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;
2) Per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali:
2.1) una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto:
ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;
2.2) una caratterizzazione dell'area circostante:
agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale,
altre principali sorgenti di rumore;
2.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure
antirumore in atto;
2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
2.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti
intervalli di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza e sulla facciata piu'
esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, &62;75. Si' dovrebbe inoltre precisare, ove
possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano
abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera
b);
2.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei
seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata
piu' esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, &62;70. Questi dati potranno altresi'
essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si
dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli
intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
c) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera
b);
2.7) la superficie totale, in km2, esposta a livelli di Lden rispettivamente
superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato,
arrotondato al centinaio, di abitazioni e il numero totale stimato di persone,
arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli
agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o
piu' mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, citta'
e agglomerati all'interno delle curve di livello;
2.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti
di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.