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Decreto 24 luglio 2006

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

 

 (GU n. 182 del 7-8-2006)

 



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;


Decreta:


Art. 1.
1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:

 

Tipo di macchina e

attrezzatura

Potenza netta installata P in kW

Potenza elettrica Pel in kW (1)

Massa dell'apparecchio m in kg

Ampiezza di taglio L in cm

Livello ammesso di potenza sonora

in dB/1 pW

 

 

Fase I A partire dal

3 gennaio 2002

Fase II A partire dal

3 gennaio 2006

Mezzi di compattazione

(rulli vibranti, piastre

vibranti e vibrocostipatori)

P < 8

108 105 (2)

8 < P < 70

109

106 (2)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (2)

Apripista, pale caricatrici e

terne cingolate

P < 55

106

103 (2)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (2)

Apripista, pale caricatrici e

terne gommati; dumper;

compattatori di rifiuti con

pala caricatrice; carrelli

elevatori con motore a

combustione interna con

carico a sbalzo; gru mobili;

mezzi di compattazione (rulli

statici); vibrofinitrici;

centraline idrauliche

P < 55

104

101(2) (3)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2)(3)

Escavatori, montacarichi per

materiali da cantiere, argani,

motozappe

P < 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Martelli  demolitori tenuti a

mano

m < 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m

m > 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Gru a torre

 

98 + lg P

96 + lg P

Gruppi elettrogeni e gruppi

elettrogeni di saldatura

Pel < 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel < 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

Pel > 10 (*)

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Motocompressori

P < 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tosaerba, tagliaerba elettrici

e tagliabordi elettrici

L < 15

96

94 (2)

50 < L < 70

100

98

70 < L < 120

100

98 (2)

L > 120

105

103 (2)


(*) Valore così rettificato a seguito del Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato su G.U. n. 235 del 9-10-2006

 

(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.
(2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:
-- rulli vibranti con operatore a piedi;
-- piastre vibranti (P> 3kW);
-- vibrocostipatori;
-- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
-- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);
-- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;
-- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;
-- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30);
-- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o = 50, L > 70).
I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1.
Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.
(3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.
Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero piu' vicino.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 24 luglio 2006
Il Ministro: Pecoraro Scanio