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Modifiche al
decreto 7 gennaio 2000 in materia di sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina. (Gazzetta Ufficiale n.
209 dell’ 8 settembre 2001)
Art.
1.
1.
L’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, citato in
premessa, è modificato nel seguente modo: a) il comma 2, è sostituito dal
seguente:
“2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli
di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano stati utilizzati per
l’alimentazione di animali delle specie bovina e bufalina mangimi contenenti
proteine animali trasformate derivate da mammiferi, sul registro di stalla deve
essere riportata, con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi in
questione, l’indicazione di “animale a rischio per BSE . Gli animali in
questione sono sottoposti obbligatoriamente al campionamento di cui all’art. 9,
nel caso si tratti di capi di età superiore ai ventiquattro mesi”;
b) il comma 3, è sostituito dal
seguente: “3. Le disposizioni di cui al
comma 2, si applicano anche agli animali delle specie bovina e bufalina degli
allevamenti di cui all’art. 5 con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai
mangimi contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi”.