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D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001), conv. nella

L. 16 novembre 2001, n. 405

(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001)

 

(Estratto)

 

Art. 2.

(Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario).

1. (Omissis).

[1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani.] (Comma abrogato dall'art. 16 del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003)

2. – 6. (Omissis)