Sito giuridico
ambientale
D.L. 18
settembre 2001, n. 347.
Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria.
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001),
conv. nella
(Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001)
(Estratto)
Art. 2.
(Disposizioni
in materia di spesa nel settore sanitario).
1. (Omissis).
[1-bis. Al fine
del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di
sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti
sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti
di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute
che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999
per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari
speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata
non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante
autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di
sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani.]
2. – 6. (Omissis)