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Legge 25 luglio 2001, n.305

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001

 

 

 

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 Luglio 2001

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

 


Art. 1.

 

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostitutite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001".

 

Art. 1-bis.

 

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 1-ter.

 

1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001"; b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001".

2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui è stata confermata la malattia di un animale.

 

Art. 2.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.