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ambientale
Legge
25 luglio 2001, n.305
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 Luglio
2001
(*)
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art.
1.
1.
Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostitutite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";
b)
all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001".
Art.
1-bis.
1.
Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a
lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui
all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante
utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima
legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
1-ter.
1.
All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8" sono
sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001"; b)
al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001".
2.
In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida
per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le
condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n.
999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come
sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione
del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti
i bovini dell'azienda in cui è stata confermata la malattia di un
animale.
Art.
2.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.