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Ministero della Salute
Proroga delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Gazzetta Ufficiale N. 33 del 8 Febbraio 2002.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928,
n. 3298;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della
sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 80;
Visto il decreto del Ministro per le
politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;
Visto il decreto del Ministro della
sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal
decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;
Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Visto il Regolamento (CE) n. 1326/2001
della commissione che introduce misure transitorie per consentire il passaggio
al sopra citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI;
Vista l'ordinanza del Ministro della
sanita' 27 marzo 2001, recante misure sanitarie di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, come
modificata dall'ordinanza del 2 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 3 novembre 2001;
Tenuto conto che la validita' della
predetta ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 cessa di avere
vigore il 31 dicembre 2001, ma che non essendo state adottate ulteriori
decisioni comunitarie modificative delle precedenti e' necessario e urgente disporre
la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella gia' citata
ordinanza 27 marzo 2001;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1. Le misure sanitarie di cui
all'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001, citata in premessa,
sono prorogate fino al 30 settembre 2002.
La presente ordinanza viene trasmessa alla
Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2001 Il Ministro:
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 14
gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21