Ddl Senato 1271
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione 17.10.2002
Art. 50. Tutela della salute dei non fumatori
(...)
Articolo 50.
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti
per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli
essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei
cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non
fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di
somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati
eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7
della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le
organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo,
3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni,
la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad
elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le
relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e
11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche
amministrazioni.