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Decreto 16 gennaio 2002

 

Ministero della Salute

 

Modalitą della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. (G. U. n. 24 del 29 gennaio 2002).

 

 

Il Ministro della Salute

di concerto con

Il Ministro delle Attivitą Produttive

 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissi con proprio decreto le modalita' della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati;

Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Requisiti generali

1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori interessati, successivamente indicato come "materiale", e' costituito da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.

2. Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici documentati e documentabili, deve recare l'indicazione della
denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo che lo diffonde.

 

Art. 2.
Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore

1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati, affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile.

2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere di facile comprensione.

3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e contenere le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.

 

Art. 3.
Modalita' di diffusione e controllo

1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalita' di diffusione.

2. Il Ministero della salute, qualora non ravvisi l'idoneita' del materiale di cui al comma 1 dispone, entro trenta giorni, a seconda dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalita' stabilite dal Ministero stesso.

3. L'impresa, l'ente o organismo, puo' richiedere di riportare nel materiale la dicitura "Materiale informativo approvato dal Ministero della salute".

 

Art. 4.
Congressi e manifestazioni

1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica che in qualunque modo comprendono la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia devono essere orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.

2. I congressi e le manifestazioni devono essere segnalati al Ministero della salute almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validita' scientifica nonche' alle modalita' di svolgimento.

3. Il Ministero della salute qualora non ravvisi i requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni.

 

Art. 5.
Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto viene sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 241 del 19 marzo 1996.

 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 16 gennaio 2002

 

Il Ministro della salute

Sirchia

Il Ministro delle attivita' produttive

Marzano