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Ministero della Salute
Modalitą della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. (G. U. n. 24 del 29 gennaio 2002).
di concerto con
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente
l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6
aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
fissi con proprio decreto le modalita' della diffusione di materiale
informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate
sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a
tutti gli operatori interessati;
Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme
di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE
sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti generali
1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione
dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori
interessati, successivamente indicato come "materiale", e' costituito
da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.
2. Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici documentati
e documentabili, deve recare l'indicazione della
denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo che lo
diffonde.
Art. 2.
Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore
1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati,
affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato
e documentabile.
2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere
di facile comprensione.
3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli
operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e
contenere le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.
Art. 3.
Modalita' di diffusione e
controllo
1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o
organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della
salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalita' di diffusione.
2. Il Ministero della salute, qualora non ravvisi l'idoneita' del
materiale di cui al comma 1 dispone, entro trenta giorni, a seconda dei casi,
il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il
ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore
di una rettifica secondo modalita' stabilite dal Ministero stesso.
3. L'impresa, l'ente o organismo, puo' richiedere di riportare nel
materiale la dicitura "Materiale informativo approvato dal Ministero della
salute".
Art. 4.
Congressi e
manifestazioni
1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica che in
qualunque modo comprendono la trattazione di tematiche sanitarie attinenti
l'alimentazione della prima infanzia devono essere orientati allo sviluppo e
alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti,
dei lattanti e bambini e delle patologie relative.
2. I congressi e le manifestazioni devono essere segnalati al
Ministero della salute almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento a cura
dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla
validita' scientifica nonche' alle modalita' di svolgimento.
3. Il Ministero della salute qualora non ravvisi i requisiti di cui
al comma 1, entro trenta giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le
necessarie variazioni.
Art. 5.
Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto viene
sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 241 del 19
marzo 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2002
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano