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Decreto 20 novembre 2001

 

 

Ministero della Salute

 

Modifiche ai decreti ministeriali 8 giugno 2001 e 6 agosto 2001, concernenti rispettivamente "Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli" e "Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione".  G.U. n. 25 del 30 gennaio 2002

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visti i decreti del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), del 10 luglio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001) e 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto
2001), concernenti "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione";

Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 giugno 2001 concernente "Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001);

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 6 agosto 2001 concernente "Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001);

Considerato che da una attenta rilettura, conseguente anche a segnalazioni pervenute, delle condizioni riportate negli allegati del decreto 8 giugno 2001 e del 6 agosto 2001, sono stati evidenziati alcuni errori materiali e di trascrizione, riconducibili alla numerosita' dei provvedimenti in vigore;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'annullamento dell'allegato 1 ed alle modifiche dell'allegato 3 del decreto
ministeriale 8 giugno 2001, nonche' ad alcune modifiche del decreto ministeriale 6 agosto 2001;

 

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001

1. L'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
2. L'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001 e' modificato come segue:

a) alla pag. 45, prima colonna, e' inserita la voce "PIPERONIL BUTOSSIDO (sinergizzante piretrine)", in corrispondenza della quale nella seconda colonna e' inserito "V. PIRETRINE";

b) alla pag. 49, sesta colonna, in corrispondenza della voce VINCLOZOLIN e' eliminato il testo "Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico".

 

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 6 agosto 2001

1. L'allegato 3 al decreto del Ministro della sanita' 6 agosto 2001 e' modificato come segue:

a) alla pagina 11, terza colonna, in corrispondenza della voce ACEFATE, coltura olivo, la cifra "90" e' sostituita con "35";

b) alla pag. 12, sesta colonna, in corrispondenza delle voci DICOFOL ed ENDOSULFAN, dopo "Vivai", e' inserito il testo "Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico".


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro: Sirchia

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 43

 

ALLEGATO 1

 

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE¨ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

 

(omissis)