Sito giuridico ambientale
Commissione del 20 febbraio 2002 sull'uso di taluni derivati
epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE). Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee 22.2.2002 L 51/27.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio,del 21 dicembre
1988,relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari (1),in particolare l'articolo 3, sentito il comitato scientifico per
l'alimentazione umana, considerando quanto segue:
(1)L'uso o la presenza di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano
bis(2,3-epossipropil)etere («BADGE »),di bis(-idrossifenil)metano
bis(2,3-epossipropil)eteri («BFDGE »)e i glicidil eteri del Novolac («NOGE »)in
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ha
sollevato quesiti sulla loro sicurezza,essenzialmente allorché sono usati quali
additivi.
(2)Le analisi hanno rivelato la presenza di livelli
significativi di tali sostanze e i taluni derivati delle stesse in alcuni
prodotti alimentari.
(3)Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha espresso
il parere che è possibile prorogare per altri tre anni il limite di migrazione
specifica per il BADGE e alcuni dei suoi derivati in attesa della presentazione
di ulteriori dati tossicologici.
(4)L'ammissibilità dell'uso o della presenza del BADGE può
essere prorogata in via provvisoria.
(5)Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha
esaminato i dati disponibili in materia di BFDGE che appaiono molto simili ai
corrispondenti dati ottenuti per il BADGE.
(6)L'ammissibilità dell'uso o della presenza di BFDGE e i alcuni
loro derivati può essere anch'essa prorogata in attesa della presentazione e
della valutazione di ulteriori dati tossicologici e a certe condizioni.
(7)Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha dichiarato
che,in assenza di informazioni sull'esposizione potenziale e sul profilo
tossicologico dei componenti di NOGE con più di 2 anelli aromatici e dei loro
derivati,esso non è in grado di valutare la sicurezza dell'uso o della presenza
dei prodotti corrispondenti. Il comitato ritiene perciò che attualmente non sia
opportuno usare i NOGE quali additivi nei materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari considerata la loro tendenza a
migrare durante tale uso.
(8)L'uso o la presenza di componenti di NOGE con più di 2 anelli
aromatici e dei loro derivati nei materiali e oggetti in materia plastica,nei
rivestimenti di superficie e negli adesivi destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari devono quindi essere regolamentati fissando un limite
rigoroso che,nella pratica,ne escluda in via provvisoria l'uso come additivi.
Tale limite provvisorio si applica in attesa della presentazione di dati
adeguati per una più completa valutazione scientifica del rischio
in conformità dell'articolo 5,paragrafo 7,dell'accordo
dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure
sanitarie e fitosanitarie,nonché in attesa dello sviluppo di metodi adeguati
per la determinazione dei loro livelli nei prodotti alimentari.
(9)L'ammissibilità dell'uso o della presenza di NOGE e BFDGE
quali sostanze di partenza per la preparazione di rivestimenti speciali
utilizzati per la copertura di superfici di contenitori molto grandi deve essere
prorogata in via provvisoria in attesa della presentazione di ulteriori dati
tecnici.
Dato l'elevato rapporto volume/superficie di tali contenitori
e il loro uso ripetuto nel corso della loro lunga durata di vita,che riduce la
migrazione e il loro contatto con i prodotti alimentari a temperatura ambiente
nella maggior parte delle applicazioni,non appare necessario fissare un limite
di migrazione per i NOGE e i BFDGE in riferimento a tali contenitori.
(1 )GU L 40
dell'11.2.1989,pag.38.
(10)Agli Stati membri che non abbiano ancora autorizzato l'uso o
la presenza di BADGE,di BFDGE e i NOGE in materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari deve essere consentito di mantenere
in vigore tale divieto.
(11)L'uso o la presenza di BADGE,BFDGE e NOGE nei materiali e
oggetti in materia plastica,nei rivestimenti per superfici,in particolare nelle
vernici,nelle lacche e nelle pitture,nonché negli adesivi, devono essere
disciplinati a livello comunitario onde prevenire rischi per la salute umana e
ostacoli alla libera circolazione dei beni.
(12)Durante l'analisi,sussiste la possibilità che si verifichino
errori per via della presenza di altre sostanze chimiche.Sono pertanto
necessari metodi convalidati di analisi ai fini di una corretta verifica della
conformità alle restrizioni stabilite dalla presente direttiva.
(13)Si deve prevedere un periodo di transizione per i materiali e
oggetti che siano stati posti in contatto con i prodotti alimentari prima del
termine di attuazione della presente direttiva.
(14)Il periodo di transizione dovrebbe inoltre tenere conto delle
prescrizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,del 20 marzo 2000,relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità (1 ),modificata dalla direttiva 2001/101/CE
della Commissione (2 ).
(15)Alla luce delle nuove prescrizioni tecniche,la direttiva
2001/61/CE della Commissione,dell'8 agosto 2001,sull'uso di certi derivati
epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari (3 )deve,per motivi di chiarezza,essere abrogata.
(16)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al
parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1.La presente direttiva si applica ai materiali ed oggetti
che,allo stato di prodotti finiti,sono destinati ad essere messi a contatto o
sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro
destinazione,fabbricati con una o più delle seguenti sostanze,ovvero che le
contengano:
a)2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere
(di seguito denominato «BADGE »)e alcuni suoi derivati;
b)bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)eteri (di
seguito denominati «BFDGE »)e alcuni loro derivati; c)altri glicidil eteri del
Novolac (di seguito denominati «NOGE »)e alcuni loro derivati.
Ai fini della presente direttiva si intende per materiali e
oggetti:
a)materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di materie
plastiche;
b)materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie;
c)adesivi.
2.La presente direttiva non si applica ai contenitori o ai
serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri,né alle relative
tubature o alle tubature ad essi collegate,che siano ricoperti da rivestimenti
speciali denominati «rivestimenti super resistenti.»
Articolo 2
I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1,paragrafo 1,non
devono cedere le sostanze elencate nell'allegato 1 in quantità superiore al
limite ivi fissato.
L'uso o la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali
materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31
dicembre 2004.
(1 )GU L 109 del 6.5.2000,pag.29.
(2 )GU L 310 del 28.11.2001,pag.19.
(3 )GU L 215 del
9.8.2001,pag.26.
Articolo 3
I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1,paragrafo
1,non devono cedere le sostanze menzionate nell'allegato 2 in una quantità
che,addizionata alla somma di BADGE e dei suoi derivati elencati nell'allegato
1,superi il limite fissato nell'allegato 2.
L'uso o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di tali
materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31
dicembre 2004.
Articolo 4
A decorrere dal 1 o marzo 2003,la quantità di componenti di
NOGE con più di 2 anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonché i loro
derivati,contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore
a 1 000 Dalton,non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui
all'articolo 1,paragrafo 1,al limite di rilevabilità di 0,2 mg/6 dm ²,compresa
la tolleranza analitica.
Ai fini della presente direttiva,il predetto limite di
rilevabilità dovrebbe essere determinato mediante metodo di analisi
convalidato.In mancanza di tale metodo,può essere utilizzato un metodo
analitico con adeguate caratteristiche di prestazione,in attesa
dell'elaborazione di un metodo convalidato.
L'uso o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali
materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31
dicembre 2004.
Articolo 5
Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai
materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie e adesivi di cui
all'articolo 1,paragrafo 1,secondo comma,lettere b)e c),posti in contatto con i
prodotti alimentari prima del 1 o marzo 2003.Detti materiali e oggetti possono
continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di
riempimento figuri sugli stessi,tenuto conto delle prescrizioni della direttiva
2000/13/CE.
Articolo 6
La direttiva 2001/61/CE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla
presente direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui
all'allegato III.
Articolo 7
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative,regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee .
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,il 20 febbraio 2002.
Per la Commissione
David BYRNE