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Decreto 6 maggio 2002
Ministero della Salute - Recepimento della direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
(GU n. 147 del 25-6-2002- Suppl. Ordinario n.132)
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visti
gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto
l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto
il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, riguardante i requisiti di
purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti, cosi' come modificato dal decreto 26 febbraio 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001;
Visto
il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina
degli additivi alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari
in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183;
Vista
la direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 recante modifica
della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza
specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Ritenuto
di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Sentito
il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 26
febbraio 2002;
Decreta:
Art.
1.
1.
Il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, come modificato dal decreto 26
febbraio 2001 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001, e'
modificato come segue:
a)
all'allegato I sono aggiunte, in fine, le sostanze riportate nell'allegato A del
presente decreto;
b)
all'allegato II sono inseriti i requisiti di purezza specifici riportati
nell'allegato B del presente decreto.
2.
Gli additivi alimentari di cui all'allegato A immessi in commercio o etichettati
prima del 1 giugno 2002, non conformi alle disposizioni del presente decreto,
possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
3.
Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 31 marzo
1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22
aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del
decreto 27 febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti di purezza specifici
degli additivi alimentari elencati nell'allegato A del presente decreto.
Il
presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
6 maggio 2002
Il
Ministro: Sirchia
Registrato
alla Corte dei conti il 31 maggio 2002 Ufficio
di controllo preventivo sui ministeri dei servizi alla
persona
e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 15
ALLEGATI:
omessi