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Decreto 6 maggio 2002

 

Ministero della Salute - Recepimento della direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

 

(GU n. 147 del 25-6-2002- Suppl. Ordinario n.132)

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

 Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, cosi' come modificato dal decreto 26 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001;

 Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi  alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183;

 Vista la direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

 Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

 Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 26 febbraio 2002;

 

 Decreta:

 

 Art. 1.

 1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, come modificato dal decreto 26 febbraio 2001  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001, e' modificato come segue:

 a) all'allegato I sono aggiunte, in fine, le sostanze riportate nell'allegato A del presente decreto;

 b) all'allegato II sono inseriti i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato B del presente decreto.

 2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato A immessi in commercio o etichettati prima del 1 giugno 2002, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

 3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del decreto 27 febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari elencati nell'allegato A del presente decreto.

 Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 6 maggio 2002

 Il Ministro: Sirchia

 Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2002  Ufficio di controllo preventivo sui ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 15

 

ALLEGATI: omessi