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Decreto 18 giugno 2002
Ministero della Salute. Recepimento della direttiva n. 2002/23/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.
(GU n. 179 del 1-8-2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001) e 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002) e 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/23/CE del 30 gennaio 2002, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale, su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/23/CE, con la quale sono stati fissati limiti massimi per le nuove sostanze attive flupirsulfuron metile, pymetrozine, incluse in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e sono stati fissati nuovi limiti per le sostanze attive azoxystrobin e kresoxym methyl;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Decreta:
Art.1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
Art. 2.
Limiti massimi di residui
1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
Art. 3.
Intervalli di sicurezza
1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, gia' previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche.
Art. 4.
Disposizioni che permangono in vigore
2. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, non modificate dal presente decreto.
3. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 18 giugno 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 310
Allegati omessi